Articolo 13 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
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31 dicembre 2016
Art. 13. Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili,
tributari e amministrativi 1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell' articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile , causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , grave impedimento di fatto.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile e' il seguente:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.».
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell' art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016