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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506PV00654 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1/P.IVA P.IVA_1) – titolare dell'omonima ditta individuale, operativa nel settore economico qualificabile come “Attività di mediazione immobiliare”, codice Ateco 683100 impugnava l'avviso di accertamento versato in atti ut supra rubricato e che il suddetto interponeva ricorso, è cessata la materia del contendere per le seguenti.
E' stato concluso accordo conciliativo ex art. 48, D. Lgs. n. 546/1992 (c.d. “conciliazione fuori udienza”), versato in atti.
L'accordo prevede la parziale revisione dell'avviso di accertamento come in atti versati.
Vengono altresì, ricalcolate le relative sanzioni che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 48-ter del
D. Lgs. n. 546/1992, sono state ridotte del 60%.
In considerazione che alla proposta dell'Agenzia ha aderito il ricorrente il quale si è formalmente impegnato a versare gli importi dovuti secondo un piano di rateazione composto da 8 rate trimestrali (che ha perfezionato la conciliazione), va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506PV00654 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1/P.IVA P.IVA_1) – titolare dell'omonima ditta individuale, operativa nel settore economico qualificabile come “Attività di mediazione immobiliare”, codice Ateco 683100 impugnava l'avviso di accertamento versato in atti ut supra rubricato e che il suddetto interponeva ricorso, è cessata la materia del contendere per le seguenti.
E' stato concluso accordo conciliativo ex art. 48, D. Lgs. n. 546/1992 (c.d. “conciliazione fuori udienza”), versato in atti.
L'accordo prevede la parziale revisione dell'avviso di accertamento come in atti versati.
Vengono altresì, ricalcolate le relative sanzioni che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 48-ter del
D. Lgs. n. 546/1992, sono state ridotte del 60%.
In considerazione che alla proposta dell'Agenzia ha aderito il ricorrente il quale si è formalmente impegnato a versare gli importi dovuti secondo un piano di rateazione composto da 8 rate trimestrali (che ha perfezionato la conciliazione), va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, spese compensate