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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Lavoro
N.R.G. 689/2025
Il Giudice TR MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv.to FALSONE PLACIDA CLAUDIA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to Avv.ti CASSONI SANDRA nonché Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi ed
[...]
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2025 la Parte_2
proponeva opposizione avverso la
[...]
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202500005942000 notificata via pec il 4.2.2025 “limitatamente alle iscrizioni a ruolo che rientrano nella giurisdizione adita e segnatamente dei seguenti avvisi di addebito e delle sottese cartelle di pagamento”:
1.avviso d'addebito n. 591 2016 00009713 32 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2015, di complessivi
€.283,55, - sede di Agrigento;
CP_2
2. avviso d'addebito n. 591 2016 00009714 33 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2014, di complessivi
€.6.456,70, - sede di Agrigento;
CP_2
3. avviso d'addebito n. 591 2016 000 10525 07 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2013,2014 e 2015, di complessivi €.19.358,74, - sede di Agrigento;
CP_2
4. avviso d'addebito n. 591 2016 0002504 62 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.6.772,72, - sede di Agrigento;
CP_2
5.avviso d'addebito n. 591 2017 0001198050 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.6.772,72, - sede di Agrigento;
CP_2
6. avviso d'addebito n. 591 2017 000 1559033 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2013,2014, 2015 e
2016, di complessivi €.88.000,60, - sede di Agrigento;
CP_2
7. cartella di pagamento n. 291 2017 00168530 90 000, relativa a contributi premio premio I rata, e somme aggiuntive, di competenza per gli CP_3
anni 2016 e 2017, di complessivi €.1.052,86, asseritamente notificata
- sede di Agrigento;
CP_3
8. avviso d'addebito n. 591 2018 00000757 63 000, relativo a Modello DM
Pag. 2 di 7 10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.5.334,82, - sede di Agrigento;
CP_2
9. cartella di pagamento n. 291 2018 00090259 15 000, relativa a contributi rate premio II e III rata e somme aggiuntive, di competenza per CP_3
gli anni 2016 e 2017, di complessivi €.5.232,65, - sede di CP_3
Agrigento;
10. avviso d'addebito n. 591 2018 00014121 35 000, relativo a Modello
DM 10, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2017 e 2018, di complessivi €.10.909,99, - sede di Agrigento;
CP_2
11. avviso d'addebito n. 591 2018 0001628 89 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.368,83, - sede di Agrigento;
CP_2
12. cartella di pagamento n. 291 2018 00154686 86 000, relativa a contributi premio evaso per tardiva denuncia dati retributivi CP_3
generali e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2013,2014,2015 e
2016, di complessivi €.5.531,92, - sede di Agrigento;
CP_3
13. cartella di pagamento n. 291 2019 00090687 54 000, relativa a contributi rate premio II, III e IV rata e somme aggiuntive, di CP_3
competenza per l'anno 2018, di complessivi €.1.397,18, - sede di CP_3
Agrigento.
Resistevano l' , l e l . Controparte_4 CP_3 CP_2
Acquisita la documentazione in atti, il deposito di note di trattazione scritta precedeva la decisione.
In primo luogo si osserva, quanto alla richiesta di rinvio formulata solo in
Pag. 3 di 7 data 16.12.2025 dalla società ricorrente, che la stessa non può essere accolta non risultando ancora “attuali” i presupposti per accedere all'invocata rottamazione quinquies “inclusa nel disegno di legge di bilancio 2026, in fase di approvazione definitiva a dicembre, con la legge di bilancio per l'anno 2026”.
1. Passando al merito, si eccepisce da parte della società ricorrente, che l' atto odiernamente impugnato non risulta preceduta dalla rituale e regolare notifica degli avvisi di addebito e cartelle sottese e quindi la prescrizione della pretesa erariale.
1.1 Vi è però che, tutto gli atti sopra elencati risultano regolarmente notificati (v. produzione documentale effettuata dai tre enti resistenti).
1.2 In ogni caso l' ha documentato che in data in 16/02/2022 è stata CP_5
notificata l'intimazione 29120229001163689000 ed in data 12/12/2022
l'intimazione 29120229006787664000 (v. allegati 5 e 6) le quali – attesa la completezza dei dati ivi riportati (con l'analitica riproduzione del contenuto delle varie cartelle e dei vari avvisi di addebito presupposti) - si prestavano a giustificare altrettante opposizioni recuperatoria a far data dal dì delle due notifiche di cui sopra (v. Cass. n. 24506/2016: nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella
Pag. 4 di 7 successiva intimazione di pagamento).
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
In termini, v. anche da ultimo Cass. n. 7156/2023 che conclude rilevando come, nel caso in scrutinio, “l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella” (non notificata o irregolarmente notificata) “è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine” (ovvero quello di 40 giorni rispetto alla successiva intimazione regolarmente notificata).
1.3 Va da sé che per i 13 titoli sottostanti elencati in ricorso (v. sopra), debitamente ricompresi nelle due suddette intimazioni interruttive, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre, a suo tempo, entro i prescritti 40 giorni, le cennate opposizioni “recuperatoria” per far valere la prescrizione fino a quel momento maturata, cosa che non è stata fatta, con la conseguenza che in sostanza - in questa sede - l'istante avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente decorsa a far data dal
16.2.2022 e/o dal 12.2.2022 (rispetto alla quale però è tempestivamente intervenuta la comunicazione infraquinquennale oggetto di causa).
2. Parte ricorrente lamenta poi il difetto di motivazione della comunicazione impugnata in quanto nell'atto “è omessa l'indicazione del
Pag. 5 di 7 valore venale in comune commercio dell'autovettura, elemento questo che costituisce, al pari della indicazione dei beni mobili registrati,
l'imprescindibile motivazione dell'atto amministrativo” rilevando da ultimo “la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 del DPR 602/73 per la mancata notifica della intimazione di pagamento” propedeutica.
Entrambe tali eccezioni scontano tuttavia la circostanza che qui siamo in presenza di un mero preavviso di fermo, e non già di una misura cautelare, appunto solo preannunziata.
Ma vi è di più.
Cass. n. 22018/2017: il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
Inoltre (Cass. n. 26075 del 2015), lo stesso fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente.
Pag. 6 di 7 3. Il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese in favore di ciascuno dei tre convenuti, seguono l'evidenziata soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta il 24.2.2025 dalla
[...]
nei confronti Parte_2
dell' , dell' e dell così provvede: CP_2 CP_3 CP_5
rigetta l'opposizione; condanna la società opponente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in ragione di € 3.000,00 in favore di ciascuno dei tre enti convenuti, il tutto oltre accessori di legge.
18/12/2025 Il Giudice
TR MA
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 689/2025
Il Giudice TR MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv.to FALSONE PLACIDA CLAUDIA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to Avv.ti CASSONI SANDRA nonché Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi ed
[...]
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2025 la Parte_2
proponeva opposizione avverso la
[...]
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202500005942000 notificata via pec il 4.2.2025 “limitatamente alle iscrizioni a ruolo che rientrano nella giurisdizione adita e segnatamente dei seguenti avvisi di addebito e delle sottese cartelle di pagamento”:
1.avviso d'addebito n. 591 2016 00009713 32 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2015, di complessivi
€.283,55, - sede di Agrigento;
CP_2
2. avviso d'addebito n. 591 2016 00009714 33 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2014, di complessivi
€.6.456,70, - sede di Agrigento;
CP_2
3. avviso d'addebito n. 591 2016 000 10525 07 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2013,2014 e 2015, di complessivi €.19.358,74, - sede di Agrigento;
CP_2
4. avviso d'addebito n. 591 2016 0002504 62 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.6.772,72, - sede di Agrigento;
CP_2
5.avviso d'addebito n. 591 2017 0001198050 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.6.772,72, - sede di Agrigento;
CP_2
6. avviso d'addebito n. 591 2017 000 1559033 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2013,2014, 2015 e
2016, di complessivi €.88.000,60, - sede di Agrigento;
CP_2
7. cartella di pagamento n. 291 2017 00168530 90 000, relativa a contributi premio premio I rata, e somme aggiuntive, di competenza per gli CP_3
anni 2016 e 2017, di complessivi €.1.052,86, asseritamente notificata
- sede di Agrigento;
CP_3
8. avviso d'addebito n. 591 2018 00000757 63 000, relativo a Modello DM
Pag. 2 di 7 10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.5.334,82, - sede di Agrigento;
CP_2
9. cartella di pagamento n. 291 2018 00090259 15 000, relativa a contributi rate premio II e III rata e somme aggiuntive, di competenza per CP_3
gli anni 2016 e 2017, di complessivi €.5.232,65, - sede di CP_3
Agrigento;
10. avviso d'addebito n. 591 2018 00014121 35 000, relativo a Modello
DM 10, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2017 e 2018, di complessivi €.10.909,99, - sede di Agrigento;
CP_2
11. avviso d'addebito n. 591 2018 0001628 89 000, relativo a Modello DM
10, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2017, di complessivi
€.368,83, - sede di Agrigento;
CP_2
12. cartella di pagamento n. 291 2018 00154686 86 000, relativa a contributi premio evaso per tardiva denuncia dati retributivi CP_3
generali e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2013,2014,2015 e
2016, di complessivi €.5.531,92, - sede di Agrigento;
CP_3
13. cartella di pagamento n. 291 2019 00090687 54 000, relativa a contributi rate premio II, III e IV rata e somme aggiuntive, di CP_3
competenza per l'anno 2018, di complessivi €.1.397,18, - sede di CP_3
Agrigento.
Resistevano l' , l e l . Controparte_4 CP_3 CP_2
Acquisita la documentazione in atti, il deposito di note di trattazione scritta precedeva la decisione.
In primo luogo si osserva, quanto alla richiesta di rinvio formulata solo in
Pag. 3 di 7 data 16.12.2025 dalla società ricorrente, che la stessa non può essere accolta non risultando ancora “attuali” i presupposti per accedere all'invocata rottamazione quinquies “inclusa nel disegno di legge di bilancio 2026, in fase di approvazione definitiva a dicembre, con la legge di bilancio per l'anno 2026”.
1. Passando al merito, si eccepisce da parte della società ricorrente, che l' atto odiernamente impugnato non risulta preceduta dalla rituale e regolare notifica degli avvisi di addebito e cartelle sottese e quindi la prescrizione della pretesa erariale.
1.1 Vi è però che, tutto gli atti sopra elencati risultano regolarmente notificati (v. produzione documentale effettuata dai tre enti resistenti).
1.2 In ogni caso l' ha documentato che in data in 16/02/2022 è stata CP_5
notificata l'intimazione 29120229001163689000 ed in data 12/12/2022
l'intimazione 29120229006787664000 (v. allegati 5 e 6) le quali – attesa la completezza dei dati ivi riportati (con l'analitica riproduzione del contenuto delle varie cartelle e dei vari avvisi di addebito presupposti) - si prestavano a giustificare altrettante opposizioni recuperatoria a far data dal dì delle due notifiche di cui sopra (v. Cass. n. 24506/2016: nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella
Pag. 4 di 7 successiva intimazione di pagamento).
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
In termini, v. anche da ultimo Cass. n. 7156/2023 che conclude rilevando come, nel caso in scrutinio, “l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella” (non notificata o irregolarmente notificata) “è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine” (ovvero quello di 40 giorni rispetto alla successiva intimazione regolarmente notificata).
1.3 Va da sé che per i 13 titoli sottostanti elencati in ricorso (v. sopra), debitamente ricompresi nelle due suddette intimazioni interruttive, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre, a suo tempo, entro i prescritti 40 giorni, le cennate opposizioni “recuperatoria” per far valere la prescrizione fino a quel momento maturata, cosa che non è stata fatta, con la conseguenza che in sostanza - in questa sede - l'istante avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente decorsa a far data dal
16.2.2022 e/o dal 12.2.2022 (rispetto alla quale però è tempestivamente intervenuta la comunicazione infraquinquennale oggetto di causa).
2. Parte ricorrente lamenta poi il difetto di motivazione della comunicazione impugnata in quanto nell'atto “è omessa l'indicazione del
Pag. 5 di 7 valore venale in comune commercio dell'autovettura, elemento questo che costituisce, al pari della indicazione dei beni mobili registrati,
l'imprescindibile motivazione dell'atto amministrativo” rilevando da ultimo “la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 del DPR 602/73 per la mancata notifica della intimazione di pagamento” propedeutica.
Entrambe tali eccezioni scontano tuttavia la circostanza che qui siamo in presenza di un mero preavviso di fermo, e non già di una misura cautelare, appunto solo preannunziata.
Ma vi è di più.
Cass. n. 22018/2017: il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
Inoltre (Cass. n. 26075 del 2015), lo stesso fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente.
Pag. 6 di 7 3. Il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese in favore di ciascuno dei tre convenuti, seguono l'evidenziata soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta il 24.2.2025 dalla
[...]
nei confronti Parte_2
dell' , dell' e dell così provvede: CP_2 CP_3 CP_5
rigetta l'opposizione; condanna la società opponente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in ragione di € 3.000,00 in favore di ciascuno dei tre enti convenuti, il tutto oltre accessori di legge.
18/12/2025 Il Giudice
TR MA
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