Art. 1992. Procedimento e competenza 1. I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi.
2. Coloro che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall'articolo 1985, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all'ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all'arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa e' corredata dell'attestazione della qualita' di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi gia' arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di eta'.
3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) , negli altri casi.
4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari. La Direzione puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo. ((20)) 5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) .
6. L'elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, gia' arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che all'art. 1992, comma 4 le parole "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva".
2. Coloro che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall'articolo 1985, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all'ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all'arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa e' corredata dell'attestazione della qualita' di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi gia' arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di eta'.
3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) , negli altri casi.
4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari. La Direzione puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo. ((20)) 5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) .
6. L'elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, gia' arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che all'art. 1992, comma 4 le parole "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva".