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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/03/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
OL US TO, Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@cert.comune.palermo.it
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Salemi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento meglio descritta in premessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di AN per conto del Comune di Palermo, notificata alla società contribuente in data
7/11/2022, portante un carico tributario di € 8.013,00 in forza di n.4 avvisi di accertamento per IMU anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.
A fondamento delle proprie ragioni la società ricorrente assumeva la nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli avvisi presupposti, eccependo la decadenza della pretesa impositiva e la prescrizione dei crediti portati dalle singole cartelle.
Contestava, altresì la mancata esplicitazione del conteggio degli interessi, eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AN, benché regolarmente chiamata in giudizio non si
è costituita.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30/08/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs. n.546/1992 attesa la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento posti a fondamento della cartella di pagamento impugnata, contestando, nel merito, sia l'eccepita decadenza che la prescrizione ordinaria dell'imposta e la prescrizione quinquennale per sanzioni d interessi.
La Corte all'udienza del 7 marzo 2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene di esaminare l'eccezione formulata dal Comune di Palermo in forza degli articoli 19 comma 3 e 21 del D.lgs. n.546/1992.
Ed infatti l'impugnazione della cartella di pagamento riguarda la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nell'atto impugnato e cioè degli atti prodromici su cui si basa
Nel merito parte resistente ha dato prova della completezza del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento contenuti nella cartella di pagamento ed oggetto di impugnazione.
Ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate A.R. da cui si evince la consegna ad un impiegato della società. Negli stessi avvisi l'indicazione da parte dell'agente postale dell'invio per raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
Per quanto attiene alla contestata prescrizione del credito e della decadenza della pretesa tributaria, il
Collegio osserva che dal 25/09/2017 (data di notifica degli avvisi) al 7/11/2022 (data di notifica della cartella impugnata), sono trascorsi cinque anni e 43 giorni.
Tuttavia, deve considerarsi la sospensione dei termini di prescrizione, come pure di decadenza, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Nel caso di specie, poiché il ruolo è stato reso esecutivo il 6/2/2020 e consegnato il 10/4/2020, il periodo di sospensione del termine è stato di 24 mesi e, conseguentemente il termine prescrizionale sarebbe scaduto il 24/09/2024.
In buona sostanza, nessuna prescrizione al momento della notifica della cartella impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese, il Collegio rileva che un recente orientamento della Suprema Corte, da cui questo Decidente non intende discostarsi, sancisce che all'Amministrazione Finanziaria, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art.15, comma 2 bis, del d.lgs.
n.546 del 1992 ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva nel processo".
Ciò detto, per il principio della soccombenza, il Collegio condanna l'Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali, liquidate in € 800,00 oltre accessori ove spettanti, in favore del Comune di Palermo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio come specificato in parte motiva.
Così deciso in AN il 7 marzo 2025.
Il Relatore
Il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/03/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
OL US TO, Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@cert.comune.palermo.it
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200015232346 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Salemi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento meglio descritta in premessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di AN per conto del Comune di Palermo, notificata alla società contribuente in data
7/11/2022, portante un carico tributario di € 8.013,00 in forza di n.4 avvisi di accertamento per IMU anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.
A fondamento delle proprie ragioni la società ricorrente assumeva la nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli avvisi presupposti, eccependo la decadenza della pretesa impositiva e la prescrizione dei crediti portati dalle singole cartelle.
Contestava, altresì la mancata esplicitazione del conteggio degli interessi, eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AN, benché regolarmente chiamata in giudizio non si
è costituita.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30/08/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs. n.546/1992 attesa la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento posti a fondamento della cartella di pagamento impugnata, contestando, nel merito, sia l'eccepita decadenza che la prescrizione ordinaria dell'imposta e la prescrizione quinquennale per sanzioni d interessi.
La Corte all'udienza del 7 marzo 2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene di esaminare l'eccezione formulata dal Comune di Palermo in forza degli articoli 19 comma 3 e 21 del D.lgs. n.546/1992.
Ed infatti l'impugnazione della cartella di pagamento riguarda la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nell'atto impugnato e cioè degli atti prodromici su cui si basa
Nel merito parte resistente ha dato prova della completezza del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento contenuti nella cartella di pagamento ed oggetto di impugnazione.
Ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate A.R. da cui si evince la consegna ad un impiegato della società. Negli stessi avvisi l'indicazione da parte dell'agente postale dell'invio per raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
Per quanto attiene alla contestata prescrizione del credito e della decadenza della pretesa tributaria, il
Collegio osserva che dal 25/09/2017 (data di notifica degli avvisi) al 7/11/2022 (data di notifica della cartella impugnata), sono trascorsi cinque anni e 43 giorni.
Tuttavia, deve considerarsi la sospensione dei termini di prescrizione, come pure di decadenza, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Nel caso di specie, poiché il ruolo è stato reso esecutivo il 6/2/2020 e consegnato il 10/4/2020, il periodo di sospensione del termine è stato di 24 mesi e, conseguentemente il termine prescrizionale sarebbe scaduto il 24/09/2024.
In buona sostanza, nessuna prescrizione al momento della notifica della cartella impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese, il Collegio rileva che un recente orientamento della Suprema Corte, da cui questo Decidente non intende discostarsi, sancisce che all'Amministrazione Finanziaria, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art.15, comma 2 bis, del d.lgs.
n.546 del 1992 ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva nel processo".
Ciò detto, per il principio della soccombenza, il Collegio condanna l'Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali, liquidate in € 800,00 oltre accessori ove spettanti, in favore del Comune di Palermo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio come specificato in parte motiva.
Così deciso in AN il 7 marzo 2025.
Il Relatore
Il Presidente