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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2007 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nata il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in [...]Parte_1 NumeroDiC_ Querrino n. 49 – Jardim dos Bichinos, San AO, SP, Brasile (documento n. rilasciato in data 27.03.2017 il 27.03.2017 C.F. ); C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi del Foro di Catanzaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il suo status di cittadina italiana in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano Per_1
(o o o , nato il [...] a
[...] Persona_1 Persona_1 Persona_2 Serrastretta, provincia di Catanzaro, figlio di e (doc. n. 2), il Persona_3 Persona_4 quale emigrato in Brasile, non si era mai naturalizzato brasiliano e non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 3) potendo trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare si univa in matrimonio in data 13.03.1910 con Persona_1 Persona_5
e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 05.03.1901, o
[...] Persona_6 Persona_7 (doc. n. 5).
o si univa in matrimonio in data 07.09.1924 con Persona_6 Persona_7 Persona_8 (doc. n. 6).
[...] Dalla loro unione nasceva il 22.03.1926 in Brasile (doc. n. 7) che, in data Persona_9 16.04.1949, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Persona_10 Persona_11 (doc. n. 8). Dalla loro unione nasceva il 13.06.1960 in Brasile (doc. n. 9).
[...] Persona_12 si univa in matrimonio in data 14.06.1980 con e Persona_12 Persona_13 prendeva il nome di (doc. n. 10) e dalla loro unione nasceva il Persona_12 Parte_1 16.03.1985 (doc. n. 11) odierna ricorrente. Parte_1
1 In data 1.12.2015 si univa in matrimonio con Parte_1 Persona_14
(doc. n. 12).
[...] Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024). 2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Serrastretta, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_2 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_3 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). La ricorrente ha provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San AO (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste del 2010 (cfr. doc. n. 13, n. 14 e n. 15).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione
2 brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_1 odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Inoltre, né la ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati. anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Va, però, esaminata una criticità. Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio il quale la trasmetteva Persona_6 alla figlia nata il [...] e sposatasi in data 16.04.1949 con Persona_9 Persona_10 e da lei ai discendenti fino all'odierna ricorrente. Con riferimento alla posizione di occorre mettere in evidenza che tale circostanza, Persona_9 sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero). Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadina italiana della ricorrente. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 3.7.2025
Il Giudice dott. Pietro Care'
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