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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 3396/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 3396/2023 R.G. promosso da
(c.f. , Parte_1 C.F._1
con l'avv. BOTTON MARTINA, ricorrente contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. BOATO MARTINA, resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 2/6/2003, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Venezia n. 86, parte I, dell'anno 2003.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e ha concluso chiedendo:
“- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegnarsi alla Sig.ra la casa coniugale, di cui è già comproprietaria al 60%, con tutto il suo contenuto, Parte_1
arredi e pertinenze, affinché vi risieda con i figli;
- disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne , con prevalenza abitativa Persona_1
e collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, con le modalità che il Tribunale riterrà opportune;
CP_
- porsi a carico del Sig. un assegno mensile in misura non inferiore ad euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 500,00 per ciascun figlio) da versarsi entro i primi 5 gg di ciascun mese oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia”
Si è costituito che ha concluso chiedendo: Controparte_1
“- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegnarsi alla Sig.ra la casa coniugale, di cui è già comproprietaria al 60%, con tutto il suo contenuto, Parte_1
arredi e pertinenze, affinché vi risieda con i figli;
- disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne , con prevalenza abitativa Persona_1
e collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, con le modalità che il Tribunale riterrà opportune;
CP_
- porsi a carico del Sig. un assegno mensile in misura non inferiore ad euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 500,00 per ciascun figlio) da versarsi entro i primi 5 gg di ciascun mese oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
Contestualmente la ricorrente formula, allo stato, le conclusioni per il Tribunale conformi ai contenuti dei provvedimenti provvisori. Con ogni ulteriore riserva, in via istruttoria si chiede in ogni caso sin d'ora di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e per testi sui fatti esposti in narrativa, da intendersi qui per trasposti e ritualmente capitolati premessa la locuzione “Vero che”, con testi e ulteriori capitoli da indicarsi nelle memorie di rito;
condannarsi il resistente all'integrale rifusione di spese e competenze di lite, con rimborso forfettario spese generali”.
All'udienza del 22 giugno 2023, le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Presidente delegato, ritenuto necessario disporre l'ascolto della minore
[...]
e del maggiorenne , ha rinviato per svolgere detto adempimento all'udienza Per_1 Persona_2
del 18 luglio 2023, all'esito della quale si è riservato.
Con Ordinanza presidenziale del 19 settembre 2023, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati libero ciascuno di fissare la propria residenza, ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocazione prevalente e residenza presso Persona_3
la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare per ivi vivere con la figlia, è stata regolamentata la frequentazione tra il padre e la figlia, è stato disposto che i genitori contribuissero al mantenimento ordinario indiretto di corrispondendo direttamente al figlio la somma mensile di Persona_4
€210,00 il sig. e di €140,00 la sig.ra , ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 Pt_1 Controparte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia minore la somma di €300,00, somma rivalutabile annualmente Persona_3
secondo gli indici ISTAT, ha disposto che le spese straordinarie per entrambi i figli fossero ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; Infine, ha nominato sé stesso quale G.I., fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15 febbraio 2024.
Vista l'istanza delle parti, con sentenza non definitiva n. 699/24 del 4/3/2024 è stata dichiarata la separazione personale delle parti e, con Ordinanza del 4/3/2024, il Giudice delegato ha rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviando all'udienza del 19 settembre 2024 per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c.
Con Ordinanza del 25/10/2024, il Giudice delegato ha rigettato le prove orali formulate da parte convenuta e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio 2025, assegnando termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con Ordinanza dell'11/07/2025 il Giudice delegato ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. e si è riservato di riferire al Collegio.
Con note di trattazione scritta depositate in data 8/10/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente vivrà presso l'abitazione della Persona_5
madre, la quale provvederà integralmente al suo mantenimento;
2. Il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, studente universitario, vivrà presso Persona_2
l'abitazione del padre, il quale provvederà integralmente al suo mantenimento;
3. Entrambi i genitori concorreranno in egual misura (50%) alle spese straordinarie in favore di entrambi i figli secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. 4. I genitori, come è già di prassi attesa l'età dei ragazzi, continueranno a confrontarsi direttamente con i figli in merito alle questioni di loro interesse e per la gestione delle spese in loro favore. CP_
5. Il Sig. acconsente al versamento dell'assegno unico in favore dei figli alla Sig.ra la quale, dunque, Parte_1
lo percepirà integralmente.
6. La Signora si obbliga ad acquistare la quota del 40% dell'abitazione familiare e del pertinenziale garage, sita Pt_1
in Santa Maria di Sala (Ve) catastalmente censita al Catasto Fabbricati, Comune di Santa Maria di Sala (Ve), foglio
24, particella 587 sub. 2 cat. C/6 garage e sub. 3 cat. A/2 abitazione, al prezzo concordato di € 95.000,00 con spese a carico della signora Il trasferimento della proprietà verrà effettuato nell'ambito della procedura di scioglimento del Pt_1
loro matrimonio iscritta al n. 12247/2025 R.G. A.C. – Tribunale di Venezia – Giudice relatore dott.ssa Benvenuti.
7. Poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento verrà versato dall'uno nei confronti dell'altro.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte dato che esse appaiono rispondenti all'interesse dei figli.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 3396/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 3396/2023 R.G. promosso da
(c.f. , Parte_1 C.F._1
con l'avv. BOTTON MARTINA, ricorrente contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. BOATO MARTINA, resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 2/6/2003, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Venezia n. 86, parte I, dell'anno 2003.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e ha concluso chiedendo:
“- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegnarsi alla Sig.ra la casa coniugale, di cui è già comproprietaria al 60%, con tutto il suo contenuto, Parte_1
arredi e pertinenze, affinché vi risieda con i figli;
- disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne , con prevalenza abitativa Persona_1
e collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, con le modalità che il Tribunale riterrà opportune;
CP_
- porsi a carico del Sig. un assegno mensile in misura non inferiore ad euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 500,00 per ciascun figlio) da versarsi entro i primi 5 gg di ciascun mese oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia”
Si è costituito che ha concluso chiedendo: Controparte_1
“- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegnarsi alla Sig.ra la casa coniugale, di cui è già comproprietaria al 60%, con tutto il suo contenuto, Parte_1
arredi e pertinenze, affinché vi risieda con i figli;
- disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne , con prevalenza abitativa Persona_1
e collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, con le modalità che il Tribunale riterrà opportune;
CP_
- porsi a carico del Sig. un assegno mensile in misura non inferiore ad euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 500,00 per ciascun figlio) da versarsi entro i primi 5 gg di ciascun mese oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
Contestualmente la ricorrente formula, allo stato, le conclusioni per il Tribunale conformi ai contenuti dei provvedimenti provvisori. Con ogni ulteriore riserva, in via istruttoria si chiede in ogni caso sin d'ora di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e per testi sui fatti esposti in narrativa, da intendersi qui per trasposti e ritualmente capitolati premessa la locuzione “Vero che”, con testi e ulteriori capitoli da indicarsi nelle memorie di rito;
condannarsi il resistente all'integrale rifusione di spese e competenze di lite, con rimborso forfettario spese generali”.
All'udienza del 22 giugno 2023, le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Presidente delegato, ritenuto necessario disporre l'ascolto della minore
[...]
e del maggiorenne , ha rinviato per svolgere detto adempimento all'udienza Per_1 Persona_2
del 18 luglio 2023, all'esito della quale si è riservato.
Con Ordinanza presidenziale del 19 settembre 2023, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati libero ciascuno di fissare la propria residenza, ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocazione prevalente e residenza presso Persona_3
la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare per ivi vivere con la figlia, è stata regolamentata la frequentazione tra il padre e la figlia, è stato disposto che i genitori contribuissero al mantenimento ordinario indiretto di corrispondendo direttamente al figlio la somma mensile di Persona_4
€210,00 il sig. e di €140,00 la sig.ra , ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 Pt_1 Controparte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia minore la somma di €300,00, somma rivalutabile annualmente Persona_3
secondo gli indici ISTAT, ha disposto che le spese straordinarie per entrambi i figli fossero ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; Infine, ha nominato sé stesso quale G.I., fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15 febbraio 2024.
Vista l'istanza delle parti, con sentenza non definitiva n. 699/24 del 4/3/2024 è stata dichiarata la separazione personale delle parti e, con Ordinanza del 4/3/2024, il Giudice delegato ha rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviando all'udienza del 19 settembre 2024 per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c.
Con Ordinanza del 25/10/2024, il Giudice delegato ha rigettato le prove orali formulate da parte convenuta e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio 2025, assegnando termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con Ordinanza dell'11/07/2025 il Giudice delegato ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. e si è riservato di riferire al Collegio.
Con note di trattazione scritta depositate in data 8/10/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente vivrà presso l'abitazione della Persona_5
madre, la quale provvederà integralmente al suo mantenimento;
2. Il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, studente universitario, vivrà presso Persona_2
l'abitazione del padre, il quale provvederà integralmente al suo mantenimento;
3. Entrambi i genitori concorreranno in egual misura (50%) alle spese straordinarie in favore di entrambi i figli secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. 4. I genitori, come è già di prassi attesa l'età dei ragazzi, continueranno a confrontarsi direttamente con i figli in merito alle questioni di loro interesse e per la gestione delle spese in loro favore. CP_
5. Il Sig. acconsente al versamento dell'assegno unico in favore dei figli alla Sig.ra la quale, dunque, Parte_1
lo percepirà integralmente.
6. La Signora si obbliga ad acquistare la quota del 40% dell'abitazione familiare e del pertinenziale garage, sita Pt_1
in Santa Maria di Sala (Ve) catastalmente censita al Catasto Fabbricati, Comune di Santa Maria di Sala (Ve), foglio
24, particella 587 sub. 2 cat. C/6 garage e sub. 3 cat. A/2 abitazione, al prezzo concordato di € 95.000,00 con spese a carico della signora Il trasferimento della proprietà verrà effettuato nell'ambito della procedura di scioglimento del Pt_1
loro matrimonio iscritta al n. 12247/2025 R.G. A.C. – Tribunale di Venezia – Giudice relatore dott.ssa Benvenuti.
7. Poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento verrà versato dall'uno nei confronti dell'altro.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte dato che esse appaiono rispondenti all'interesse dei figli.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca