Art. 94.
La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art 66:
a) dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;
b) dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado;
((c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell'articolo 33 della stessa legge))
Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
1) non aver superato all'atto della domanda l'eta' di anni 61;
2) aver riportato la classifica di "ottimo" nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio;
3) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;
4) essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo.
I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza, loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali.
Ad essi non compete la speciale indennita' di cui all'art. 48.
La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art 66:
a) dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;
b) dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado;
((c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell'articolo 33 della stessa legge))
Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
1) non aver superato all'atto della domanda l'eta' di anni 61;
2) aver riportato la classifica di "ottimo" nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio;
3) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;
4) essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo.
I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza, loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali.
Ad essi non compete la speciale indennita' di cui all'art. 48.