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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1971, residente a Falerna (CZ), elettivamente domiciliato in n Cosenza via F. Miceli
Picardi n. 31, presso lo studio dell'Avv. Franca Naccarato, che lo rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
-Opponente-
CONTRO
, c.f. , nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in ME RM (CZ), elettivamente domiciliata in ME RM (CZ), Via
F. Nicotera n. 100, presso lo studio dell'Avv. Rossella Bonaddio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha promosso Parte_1
opposizione avverso il precetto in rinnovazione notificatogli in data 22.07.2022 dalla sig.ra , con il quale, sulla premessa che sarebbe stato inadempiente agli obblighi Controparte_1
economici di cui al ricorso per separazione intervenuta fra le parti ed omologata in data
09.03.2015, gli intimava il pagamento della somma di € 1.029,69 di cui € 335,00 per spese straordinarie, € 247,71 per rivalutazione ISTAT ed € 250,00 a titolo di metà dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli relativo al mese di luglio 2018, e il residuo per competenze di precetto.
Deduce l'opponente: a) la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
b) la mancanza di titolo esecutivo;
c) l'infondatezza della richiesta di pagamento della rivalutazione ISTAT;
d) l'infondatezza della richiesta di pagamento della somma di euro
250,00 a saldo della mensilità di luglio 2018.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta con il deposito della comparsa di risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 12.02.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, appare opportuno specificare i fatti di causa.
In data 22.07.2022 la sig.ra ha notificato al sig. un atto Controparte_1 Parte_1
di precetto in rinnovazione, col quale,- sulla premessa che egli sarebbe stato inadempiente agli obblighi economici di cui al ricorso per separazione intervenuta fra le parti ed omologata in data 09.03.2015 -, gli intimava il pagamento della somma di € 1.029,69 di cui € 335,00 per spese straordinarie, € 247,71 per rivalutazione ISTAT ed € 250,00 a titolo di metà dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli relativo al mese di luglio 2018,
e il residuo per competenze di precetto.
Avverso tale precetto è stata incardinata la presente opposizione.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno specificare quanto segue.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa e, in particolare, dalla sentenza n. 549/2020 emessa dal Tribunale di ME RM depositata dalla parte opposta unitamente alla comparsa conclusionale, si evince come successivamente al precetto originario sia stato notificato al sig. il pignoramento presso terzi, avente il medesimo Parte_1
oggetto rispetto al precetto in rinnovazione de qua (n. R.G. 670/2018).
In seguito all'opposizione al pignoramento spiegata dal sig. veniva instaurato il Pt_1 giudizio di merito, il quale si concludeva con l'accoglimento parziale dell'opposizione, per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, veniva ritenuta priva di fondamento la doglianza relativa alla nullità dell'impugnato precetto e/o del pignoramento per l'omessa notifica del titolo esecutivo, in quanto, nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dal Decreto di Omologa cron. n.
2737/2015, emesso dal Tribunale di ME RM nell'ambito del procedimento di separazione n. R.G. 1736/2014, munito di formula esecutiva in data 07.08.2018 (cfr. all. 3 comparsa di risposta).
In secondo luogo, veniva ritenuta parimenti infondata la doglianza inerente all'inefficacia del Decreto di omologa a costituire titolo esecutivo.
Sul punto, appare opportuno ribadire come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il Decreto di separazione omologato, fa parte dei titoli esecutivi indicati all'articolo 474 Codice Procedura Civile e quindi, a tutti gli effetti, può essere posto alla base di un atto di precetto: a condizione, però, che consenta la precisa determinazione del
“quantum debeatur”, come somma liquida ed esigibile” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 15697 del
2023).
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha più volte ritenuto che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, “le spese straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore” (cfr, ex multis, Tribunale di Savona, sent. del 24 gennaio 2025).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta immediatamente evidente come le spese straordinarie, poste nel Decreto di omologa de qua al 50% a carico di entrambi i coniugi”, non necessitino di ulteriore titolo esecutivo, risultando essere sufficiente la notifica del
Decreto medesimo, munito della formula esecutiva, come in concreto accaduto nel caso in esame. Inoltre, venivano rigettate le doglianze inerenti alla non debenza delle rivalutazioni ISTAT per mancanza di titolo esecutivo idoneo ad accertarne la debenza.
Infatti, come è noto, è dovuta per legge e non necessita di ulteriore e specifico titolo esecutivo.
Tuttavia, il Giudice dell'opposizione accoglieva la doglianza inerente al difetto di prova dell'esistenza delle spese straordinarie, “per non esser neanche specificata nell'atto di precetto a cosa corrispondessero le spese straordinarie vantate e né allo stesso è stata allegata la documentazione comprovante quest'ultime ed a cosa specificatamente si riferissero”.
Dunque, sulla scorta di tali considerazioni, statuiva il Giudice dell'opposizione ad accogliere in parte qua l'opposizione predetta, riducendo il quantum debeatur da euro
1.029,69 a euro 825,14 e compensando integralmente le spese di lite.
3. Tutto quanto sino ad ora esplicitato, valevole per il precetto originario e per successivo pignoramento, non può che essere condiviso da questo Giudicante, anche relativamente all'impugnato precetto in rinnovazione che sostanzialmente rappresenta un duplicato di quello originario.
Ne consegue che, già essendo stata emessa tra le parti una sentenza di merito avente ad oggetto le medesime questioni di cui al presente giudizio, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale, ex art. 92, c. 2,
c.p.c., delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME RM, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1115/2022, pendente tra - opponente- contro , - Parte_1 Controparte_1
opposta-, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
ME RM, lì 10.06.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1971, residente a Falerna (CZ), elettivamente domiciliato in n Cosenza via F. Miceli
Picardi n. 31, presso lo studio dell'Avv. Franca Naccarato, che lo rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
-Opponente-
CONTRO
, c.f. , nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in ME RM (CZ), elettivamente domiciliata in ME RM (CZ), Via
F. Nicotera n. 100, presso lo studio dell'Avv. Rossella Bonaddio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha promosso Parte_1
opposizione avverso il precetto in rinnovazione notificatogli in data 22.07.2022 dalla sig.ra , con il quale, sulla premessa che sarebbe stato inadempiente agli obblighi Controparte_1
economici di cui al ricorso per separazione intervenuta fra le parti ed omologata in data
09.03.2015, gli intimava il pagamento della somma di € 1.029,69 di cui € 335,00 per spese straordinarie, € 247,71 per rivalutazione ISTAT ed € 250,00 a titolo di metà dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli relativo al mese di luglio 2018, e il residuo per competenze di precetto.
Deduce l'opponente: a) la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
b) la mancanza di titolo esecutivo;
c) l'infondatezza della richiesta di pagamento della rivalutazione ISTAT;
d) l'infondatezza della richiesta di pagamento della somma di euro
250,00 a saldo della mensilità di luglio 2018.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta con il deposito della comparsa di risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 12.02.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, appare opportuno specificare i fatti di causa.
In data 22.07.2022 la sig.ra ha notificato al sig. un atto Controparte_1 Parte_1
di precetto in rinnovazione, col quale,- sulla premessa che egli sarebbe stato inadempiente agli obblighi economici di cui al ricorso per separazione intervenuta fra le parti ed omologata in data 09.03.2015 -, gli intimava il pagamento della somma di € 1.029,69 di cui € 335,00 per spese straordinarie, € 247,71 per rivalutazione ISTAT ed € 250,00 a titolo di metà dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli relativo al mese di luglio 2018,
e il residuo per competenze di precetto.
Avverso tale precetto è stata incardinata la presente opposizione.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno specificare quanto segue.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa e, in particolare, dalla sentenza n. 549/2020 emessa dal Tribunale di ME RM depositata dalla parte opposta unitamente alla comparsa conclusionale, si evince come successivamente al precetto originario sia stato notificato al sig. il pignoramento presso terzi, avente il medesimo Parte_1
oggetto rispetto al precetto in rinnovazione de qua (n. R.G. 670/2018).
In seguito all'opposizione al pignoramento spiegata dal sig. veniva instaurato il Pt_1 giudizio di merito, il quale si concludeva con l'accoglimento parziale dell'opposizione, per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, veniva ritenuta priva di fondamento la doglianza relativa alla nullità dell'impugnato precetto e/o del pignoramento per l'omessa notifica del titolo esecutivo, in quanto, nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dal Decreto di Omologa cron. n.
2737/2015, emesso dal Tribunale di ME RM nell'ambito del procedimento di separazione n. R.G. 1736/2014, munito di formula esecutiva in data 07.08.2018 (cfr. all. 3 comparsa di risposta).
In secondo luogo, veniva ritenuta parimenti infondata la doglianza inerente all'inefficacia del Decreto di omologa a costituire titolo esecutivo.
Sul punto, appare opportuno ribadire come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il Decreto di separazione omologato, fa parte dei titoli esecutivi indicati all'articolo 474 Codice Procedura Civile e quindi, a tutti gli effetti, può essere posto alla base di un atto di precetto: a condizione, però, che consenta la precisa determinazione del
“quantum debeatur”, come somma liquida ed esigibile” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 15697 del
2023).
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha più volte ritenuto che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, “le spese straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore” (cfr, ex multis, Tribunale di Savona, sent. del 24 gennaio 2025).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta immediatamente evidente come le spese straordinarie, poste nel Decreto di omologa de qua al 50% a carico di entrambi i coniugi”, non necessitino di ulteriore titolo esecutivo, risultando essere sufficiente la notifica del
Decreto medesimo, munito della formula esecutiva, come in concreto accaduto nel caso in esame. Inoltre, venivano rigettate le doglianze inerenti alla non debenza delle rivalutazioni ISTAT per mancanza di titolo esecutivo idoneo ad accertarne la debenza.
Infatti, come è noto, è dovuta per legge e non necessita di ulteriore e specifico titolo esecutivo.
Tuttavia, il Giudice dell'opposizione accoglieva la doglianza inerente al difetto di prova dell'esistenza delle spese straordinarie, “per non esser neanche specificata nell'atto di precetto a cosa corrispondessero le spese straordinarie vantate e né allo stesso è stata allegata la documentazione comprovante quest'ultime ed a cosa specificatamente si riferissero”.
Dunque, sulla scorta di tali considerazioni, statuiva il Giudice dell'opposizione ad accogliere in parte qua l'opposizione predetta, riducendo il quantum debeatur da euro
1.029,69 a euro 825,14 e compensando integralmente le spese di lite.
3. Tutto quanto sino ad ora esplicitato, valevole per il precetto originario e per successivo pignoramento, non può che essere condiviso da questo Giudicante, anche relativamente all'impugnato precetto in rinnovazione che sostanzialmente rappresenta un duplicato di quello originario.
Ne consegue che, già essendo stata emessa tra le parti una sentenza di merito avente ad oggetto le medesime questioni di cui al presente giudizio, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale, ex art. 92, c. 2,
c.p.c., delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME RM, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1115/2022, pendente tra - opponente- contro , - Parte_1 Controparte_1
opposta-, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
ME RM, lì 10.06.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone