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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2209/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa UE OS, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI MAZZIA, giusta procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO FERRATO,
CARMELA FILICE, STEFANIA DI CATO, giusta procura in atti
RESISTENTE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALFONSO LAMBERTI, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0732021900847875000, notificatagli da parte di
[...]
in data 21/03/2022. Controparte_3
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 37320150000425139000, sotteso all'intimazione di pagamento, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, di competenza del Giudice del Tribunale, con funzione di Giudice del Lavoro, oltre a somme aggiuntive e spese di notifica, per un importo complessivo pari ad € 2.424,59.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , ai CP_1 sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. Nel merito, ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica per violazione dell'art. 12 e 25 del
D.P.R. n. 602/73.
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_1 CP_2 domanda del ricorrente, chiedendone il rigetto. l' , in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda introduttiva, in quanto non sorretta da interesse ad agire a mente dell'art. 100 c.p.c., nonché la nullità del ricorso per mancata indicazione del dettaglio della pretesa contributiva;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_3
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_3 CP_2 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_1 della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. 2. Relativamente all'avviso di addebito per cui è causa, n. 37320150000425139000, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -
01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 28/04/2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 21/03/2022 (cfr. relata notifica in allegati
. CP_2
Diversamente, risulta tempestiva e, dunque, ammissibile la domanda proposta “in funzione recuperatoria”, non essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento opposta, risalente al 21/03/2022, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato in data 28/04/2022.
3. Ebbene, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito, sotteso alla intimazione di pagamento, non risulta regolarmente notificato all'opponente; non v'è prova di avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 37320150000425139000 (cfr. cartolina di ricevimento depositata nella quale non risulta apposta alcuna data).
Pertanto, in relazione all'avviso di addebito per cui è causa, non risultando acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la controvertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (considerata la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, dunque, l'ammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Ne consegue che motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione precedentemente alla notifica del titolo.
4. La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive dell'avviso di addebito n. 37320150000425139000, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
Ebbene, deve evidenziarsi che, relativamente all'avviso di addebito n. 37320150000425139000
(relativo a contributi ivs 2014), sotteso alla intimazione di pagamento n.
0732021900847875000 impugnata, notificata da parte di in Controparte_3 data 21/03/2022, è decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Conseguentemente, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
5. Considerato l'esito della controversia e tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, che costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale antecedente alla notifica dell'atto presupposto, le spese di lite devono essere CP_ imputate esclusivamente all' e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 1.101,00 ad € 5.201,00 senza fase istruttoria. Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_2 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa UE OS, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n.
37320150000425139000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in € 886,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese nei confronti di . Controparte_3
Castrovillari, 21.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
UE OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa UE OS, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI MAZZIA, giusta procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO FERRATO,
CARMELA FILICE, STEFANIA DI CATO, giusta procura in atti
RESISTENTE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALFONSO LAMBERTI, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0732021900847875000, notificatagli da parte di
[...]
in data 21/03/2022. Controparte_3
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 37320150000425139000, sotteso all'intimazione di pagamento, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, di competenza del Giudice del Tribunale, con funzione di Giudice del Lavoro, oltre a somme aggiuntive e spese di notifica, per un importo complessivo pari ad € 2.424,59.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , ai CP_1 sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. Nel merito, ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica per violazione dell'art. 12 e 25 del
D.P.R. n. 602/73.
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_1 CP_2 domanda del ricorrente, chiedendone il rigetto. l' , in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda introduttiva, in quanto non sorretta da interesse ad agire a mente dell'art. 100 c.p.c., nonché la nullità del ricorso per mancata indicazione del dettaglio della pretesa contributiva;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_3
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_3 CP_2 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_1 della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. 2. Relativamente all'avviso di addebito per cui è causa, n. 37320150000425139000, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -
01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 28/04/2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 21/03/2022 (cfr. relata notifica in allegati
. CP_2
Diversamente, risulta tempestiva e, dunque, ammissibile la domanda proposta “in funzione recuperatoria”, non essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento opposta, risalente al 21/03/2022, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato in data 28/04/2022.
3. Ebbene, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito, sotteso alla intimazione di pagamento, non risulta regolarmente notificato all'opponente; non v'è prova di avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 37320150000425139000 (cfr. cartolina di ricevimento depositata nella quale non risulta apposta alcuna data).
Pertanto, in relazione all'avviso di addebito per cui è causa, non risultando acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la controvertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (considerata la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, dunque, l'ammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Ne consegue che motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione precedentemente alla notifica del titolo.
4. La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive dell'avviso di addebito n. 37320150000425139000, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
Ebbene, deve evidenziarsi che, relativamente all'avviso di addebito n. 37320150000425139000
(relativo a contributi ivs 2014), sotteso alla intimazione di pagamento n.
0732021900847875000 impugnata, notificata da parte di in Controparte_3 data 21/03/2022, è decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Conseguentemente, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
5. Considerato l'esito della controversia e tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, che costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale antecedente alla notifica dell'atto presupposto, le spese di lite devono essere CP_ imputate esclusivamente all' e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 1.101,00 ad € 5.201,00 senza fase istruttoria. Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_2 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa UE OS, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n.
37320150000425139000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in € 886,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese nei confronti di . Controparte_3
Castrovillari, 21.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
UE OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021