Articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 920Articolo 907
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Art. 906. Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, ((. . .)) salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado. 2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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