Articolo 82 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 81Articolo 83
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 82.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite « Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi » composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo articolo 83 e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituira' senza il rappresentante del Registro italiano navale.

Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 31, comma 8) che "La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all' articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n.1045 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999