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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2413 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Balteanu Daniel, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
nato in [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 15 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11 novembre 2024, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del
[...]
matrimonio, contratto nella città di AM SA (Romania) il 16 agosto
2013, con dalla cui unione era nata una figlia, Controparte_1
ancora minorenne, ( nata il [...]). Per_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 670 del 3 maggio 2021, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia, con diritto di visita del padre, la previsione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonché la condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla a causa del comportamento violento del marito, da Pt_1
quantificarsi in via equitativa.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione del convenuto, il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.50 c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025, ha posto la causa in
- 2 - decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Prima di entrare nel merito, va rilevato che la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato in Romania, presso gli uffici dello Stato civile, non osta alla pronuncia di separazione o di divorzio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa ( cfr. Cass. n. 10351/1998).
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento UE n. 1111/2019 , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Inoltre, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
n. 1259/2010.
Nel merito, la domanda principale volta alla declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con
- 3 - sentenza con sentenza n. 670 del 3 maggio 2021, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, per quanto riguarda l'affidamento della figlia minore, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, va accolta la domanda della ricorrente di confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore alla medesima, Per_1
stante la mancata dimostrazione da parte del resistente, rimasto contumace, di aver ripreso i contatti e di aver recuperato il rapporto con la figlia, continuando, invece, a mostrare il suo disinteresse, che, sin
- 4 - dall'epoca della separazione, aveva giustificato la deroga all'affidamento condiviso.
Pertanto, la figlia minore va affidata in via esclusiva Persona_2
alla madre, con collocamento stabile presso il Parte_1
proprio domicilio, con conferma di quanto disposto in ordine al regime di frequentazione tra padre e figlia.
Si dà atto che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore, al fine di evitare il rischio di ulteriori traumi già subiti per l'abbandono da parte del genitore.
Va, altresì, previsto che contribuisca al Controparte_1
mantenimento della figlia minore, versando alla ricorrente un assegno mensile di € 240,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Venendo, adesso, alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente per i gravi pregiudizi da lei patiti a causa delle reiterate condotte violente del marito, valgono le motivazioni di seguito esposte.
Pare opportuno premettere che i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cassazione civile sez. I, n.18853 del 15/09/2011).
Tuttavia, va evidenziato che l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che presiedono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
- 5 - Ne consegue che il danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, è tenuto a dimostrare non solo il danno subito e il nesso di causalità, ma anche che il pregiudizio lamentato costituisca conseguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dal danneggiante.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva come le allegazioni della ricorrente siano rimaste sfornire di un supporto probatorio.
In particolare, va ribadita l'inammissibilità della prova orale articolata, in quanto alcuni capitoli di prova erano formulati genericamente, privi di specifici riferimenti spazio-temporali, altri, invece, erano vertenti su circostanze apprese de relato actoris.
Pertanto, in assenza di produzione documentale o di altri elementi da cui poter desumere la prova del pregiudizio subito, la domanda risarcitoria va disattesa.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Sentiti il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto nella città di AM SA il
16 agosto 2013, da e e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AM SA serie CG al n. 190072 (atto di matrimonio n. 83);
- 6 - DISPONE che la figlia minore rimanga affidata esclusivamente Persona_2
alla madre, con collocazione stabile presso il Parte_1
domicilio di quest'ultima e con facoltà per il padre di incontrare la figlia secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 240,00 per il mantenimento della Parte_1
figlia , rivalutabili secondo gli indici ISTAT, pagabile Persona_2
nei primi dieci giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
RIGETTA
La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI SA
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2413 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Balteanu Daniel, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
nato in [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 15 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11 novembre 2024, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del
[...]
matrimonio, contratto nella città di AM SA (Romania) il 16 agosto
2013, con dalla cui unione era nata una figlia, Controparte_1
ancora minorenne, ( nata il [...]). Per_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 670 del 3 maggio 2021, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia, con diritto di visita del padre, la previsione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonché la condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla a causa del comportamento violento del marito, da Pt_1
quantificarsi in via equitativa.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione del convenuto, il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.50 c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025, ha posto la causa in
- 2 - decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Prima di entrare nel merito, va rilevato che la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato in Romania, presso gli uffici dello Stato civile, non osta alla pronuncia di separazione o di divorzio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa ( cfr. Cass. n. 10351/1998).
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento UE n. 1111/2019 , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Inoltre, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
n. 1259/2010.
Nel merito, la domanda principale volta alla declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con
- 3 - sentenza con sentenza n. 670 del 3 maggio 2021, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, per quanto riguarda l'affidamento della figlia minore, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, va accolta la domanda della ricorrente di confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore alla medesima, Per_1
stante la mancata dimostrazione da parte del resistente, rimasto contumace, di aver ripreso i contatti e di aver recuperato il rapporto con la figlia, continuando, invece, a mostrare il suo disinteresse, che, sin
- 4 - dall'epoca della separazione, aveva giustificato la deroga all'affidamento condiviso.
Pertanto, la figlia minore va affidata in via esclusiva Persona_2
alla madre, con collocamento stabile presso il Parte_1
proprio domicilio, con conferma di quanto disposto in ordine al regime di frequentazione tra padre e figlia.
Si dà atto che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore, al fine di evitare il rischio di ulteriori traumi già subiti per l'abbandono da parte del genitore.
Va, altresì, previsto che contribuisca al Controparte_1
mantenimento della figlia minore, versando alla ricorrente un assegno mensile di € 240,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Venendo, adesso, alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente per i gravi pregiudizi da lei patiti a causa delle reiterate condotte violente del marito, valgono le motivazioni di seguito esposte.
Pare opportuno premettere che i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cassazione civile sez. I, n.18853 del 15/09/2011).
Tuttavia, va evidenziato che l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che presiedono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
- 5 - Ne consegue che il danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, è tenuto a dimostrare non solo il danno subito e il nesso di causalità, ma anche che il pregiudizio lamentato costituisca conseguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dal danneggiante.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva come le allegazioni della ricorrente siano rimaste sfornire di un supporto probatorio.
In particolare, va ribadita l'inammissibilità della prova orale articolata, in quanto alcuni capitoli di prova erano formulati genericamente, privi di specifici riferimenti spazio-temporali, altri, invece, erano vertenti su circostanze apprese de relato actoris.
Pertanto, in assenza di produzione documentale o di altri elementi da cui poter desumere la prova del pregiudizio subito, la domanda risarcitoria va disattesa.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Sentiti il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto nella città di AM SA il
16 agosto 2013, da e e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AM SA serie CG al n. 190072 (atto di matrimonio n. 83);
- 6 - DISPONE che la figlia minore rimanga affidata esclusivamente Persona_2
alla madre, con collocazione stabile presso il Parte_1
domicilio di quest'ultima e con facoltà per il padre di incontrare la figlia secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 240,00 per il mantenimento della Parte_1
figlia , rivalutabili secondo gli indici ISTAT, pagabile Persona_2
nei primi dieci giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
RIGETTA
La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI SA
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