Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
R.G. 348/2024
Oggi 04/02/2025 ad ore 10 innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Massimo Belligoli, in presenza e mediante collegamento da remoto tramite piattaforma Teams: per parte resistente l'avv. Francesco Borgo Palazzo in sostituzione dell'avv.
Andrea Ziletti
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente aderisce all'eccezione di difetto di giurisdizione quanto alla cartella relativa alla quota di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti della
Lombardia per il 2012 (cartella n. 06820120179125992 000). Per il resto si riporta integralmente a quanto dedotto in ricorso, contestando integralmente quanto Contr dedotto nella memoria di costituzione dell' .
La difesa di parte resistente si riporta a quanto dedotto in memoria e chiede il rigetto del ricorso, considerando anche i numerosi atti interruttivi documentati.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale, invita i difensori a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 04/02/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 348 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 16/02/2024 avente ad oggetto: opposizione a cartelle/crediti contributivi da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELLIGOLI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. ZILETTI ANDREA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
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Motivi della decisione
1.Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano, sez. lav., del 24.1.2024) depositato il 16.2.2024 ha Parte_1
chiesto al suintestato Tribunale: “accertata e dichiarata la prescrizione delle cartelle esattoriali
impugnate relativamente alle cartelle impugnate n° 06820120179125992000,
068201301851542010000, 06820180010079479000 e 06820190073820349000 considerata e
accertata la data dei tributi richiesti, per intervenuta prescrizione, dichiararsi nulla e/o
comunque inefficace le predette cartelle.
1 Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata la prescrizione delle cartelle esattoriali
impugnate effettivamente prescritte dichiararsi nulla e/o comunque inefficace le predette
cartelle.
Condannarsi la convenuta Amministrazione convenuta a risarcire l'attore dei danni ex art. 96
c.p.c in caso di immotivata resistenza. Spese, diritti ed onorari di
Spese, diritti ed onorari di legge comunque integralmente rifusi”.
2. Si è costituita l' , eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2
giurisdizione in relazione alla cartella 06820120179125992000 in quanto relativa al mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione nell'albo dei giornalisti e quanto alle ulteriori, premesso l'errore nel non aver instaurato correttamente il giudizio nei confronti degli enti titolari del diritto, e , che comporta l'inammissibilità del ricorso, ha dedotto la CP_3 CP_4
corretta notifica delle cartelle, l'irretrattabilità dei crediti in esse portati stante la mancata tempestiva impugnazione delle stesse e comunque la sussistenza di successivi atti interruttivi che rendono infondata l'eccezione di prescrizione, da considerarsi decennale, dal momento dell'iscrizione a ruolo.
3. Il giudice sentiti i difensori all'udienza del 4.2.2025 (tenutasi in modalità mista presenza- remoto), preso atto dell'adesione di parte ricorrente all'eccezione di difetto di giurisdizione in merito alla cartella n. 06820120179125992000, ritenuta la causa di natura documentale, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
4. L'eccezione di difetto di giurisdizione, su cui le parti concordano, è fondata.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte resistente infatti, spetta al Giudice
tributario decidere le controversie relative al contributo annuale dovuto per l'iscrizione agli ordini professionali, considerata la natura tributaria del contributo stesso (Cassazione, SS.UU,
sentenze 13549/2005, 10469/2008 e 1667/2009).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 06820120179125992 000 (per Euro 118,29),
come risulta dall'estratto di ruolo (doc. 4 resistente), è relativa al mancato pagamento della
2 quota di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia per l'annualità 2012 e quindi la giurisdizione spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
5. Quanto alle ulteriori tre cartelle, tutte relative a crediti PG (
[...]
e nello specifico cartella di pagamento n. Controparte_5
06820130851542010 000, notificata in data 08.04.2014 per Euro 3.033,02 relativi all'anno 2010
(doc. 6 resistente), cartella di pagamento n. 06820180010079479 000 notificata in data
27.06.2018 per Euro 16.846,58 relativi agli anni 2011-2012 (doc. 7 resistente), cartella di pagamento n. 06820190073820349 000 notificata in data 26.10.2019 per Euro 14.785,75
relativa agli anni 2013-2014 (doc. 8 resistente), si osserva quanto segue.
5.1 Come ormai affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., SSUU 7514/2022;
seguita, ex multis, da Cass., sez. lav., ord. 19985/2024), da questo Tribunale condivisa, «In tema
di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare
della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico
titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei
confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al
concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.».
5.2 Nel caso di specie, il ricorrente limita le proprie doglianze alla sola prescrizione dei crediti contributivi (rispetto all'anno a cui si riferiscono), chiamando erroneamente in giudizio non
Contr l'ente impositore ( e per come specificato da , quanto al solo anno 2012 l' per CP_3 CP_4
la gestione sostitutiva ex art. 1, comma 103 L. 234/2021) il cui diritto afferma essere prescritto,
ma il solo ente di riscossione privo, sotto tale profilo, della legittimazione passiva. In base a tale dirimente considerazione il ricorso deve essere rigettato.
5.3 Peraltro, non essendo stata puntualmente contestata la notifica delle cartelle esattoriali
(l'ultima delle quali risulta notificata a destinatario “assolutamente” irreperibile il 26.10.2019),
l'impugnazione tardiva delle stesse rispetto al termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24
3 dlgs 46/99 (il primo giudizio instaurato peraltro dinnanzi al giudice incompetente risale al
2022), rende irretrattabile il credito iscritto a ruolo (cfr. Cass., SSUU 23397/2016) e impedisce di contestarne in giudizio la prescrizione anteriore all'iscrizione stessa.
5.4 Nessuna prescrizione (che diversamente da quanto sostenuto dalla resistente è quinquennale,
cfr. Cass., 23397/2016 cit.) successiva risulta essersi verificata in ragione degli atti interruttivi documentati e anch'essi non puntualmente contestati (v. doc. 10-15 resistente).
5.5 Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere integralmente rigettato. Ogni ulteriore questione assorbita.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(previdenza) e del valore della controversia (scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività
difensiva svolta (senza istruttoria, in unica udienza) nonché la semplicità delle questioni sottese alla decisione, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione della cartella n.
06820120179125992000 in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano;
2) rigetta per la restante parte il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell
[...]
che liquida in Euro 3.291,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_2
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 4.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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