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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9426 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nelle persone dei magistrati: dott. Vittorio Carlomagno presidente rel. dott. Alfredo Landi giudice dott.ssa Stefania Garrisi giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 46146 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.02.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
nato in [...] il [...] e residente in [...]
n. 179, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Riccioni, C.F._1
OPPONENTE
e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Pomponio,
OPPOSTO
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_2
dell'articolo 3 della Legge 130/99, C.F. e per essa la mandataria P.IVA_2 CP_3
C.F. , P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferraro, P.IVA_3 P.IVA_4
TERZO INTERVENTORE conclusioni per parte opponente: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione bancaria presuntivamente prestata dal Signor per violazione della L.n. 287 del 1990 e per l'effetto revocare e/o annullare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 9616/2020 (r.g. 18611/2020) siccome errato, ingiusto e illegittimo nei confronti del Signor per tutte le causali esposte in narrativa;
Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario. conclusioni per parte convenuta: rigettare l'opposizione e con essa ogni altra richiesta dell'opponente perché infondata in fatto e diritto oltreché non provata, condannando comunque l'opponente al pagamento di quanto dovuto alla per il titolo dedotto in lite;
CP_1 con vittoria di spese.
conclusioni per il terzo interventore:
• IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 e l'estromissione della banca cedente limitatamente alla posizione di credito dal presente giudizio;
• NEL MERITO: rigettare comunque l'opposizione spiegata da poiché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo opposto;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese, oltre CPA ed IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 9616 del 2/7/2020 (R.G. 18611/20), emesso nei confronti di e, quali garanti, nei confronti di AS 91 S.R.L., , , Parte_2 Parte_3 Parte_1 odierno opponente, recante ingiunzione al pagamento di € 688.545,82, nei confronti dei garanti in solido sino all'importo della garanzia prestata, indicato in € 480.000,00, ha per oggetto il saldo debitore del conto corrente n. 1573 intestato alla ed assistito da apertura di credito. Pt_2
Ha proposto opposizione nel presente giudizio il solo , sulla base di due soli Parte_1
motivi: il disconoscimento della sottoscrizione a proprio nome in calce alla fideiussione;
la nullità della stessa fideiussione sulla base del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90).
Si è costituita la banca opposta proponendo istanza di verificazione ed argomentando la non riconducibilità del contenuto della fideiussione all'intesa concorrenziale, anche in virtù della data della sua conclusione, successiva al provvedimento, l'estraneità della sanzione della nullità alla materia antitrust, la non applicabilità alla fideiussione del termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c.. poiché si tratterebbe di garanzia fideiussoria diretta a tenere indenne il creditore da ogni rischio di inadempienza fino alla totale estinzione del credito, che come tale sarebbe per sé stessa a tale disposizione.
Il giudice alla prima udienza preso atto del disconoscimento ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali ha ammesso CTU grafologica, ma all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, su richiesta di entrambe le parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. In corso di causa è intervenuta ex art. 111 c.p.c. tramite la Controparte_2
mandataria quale cessionaria del credito ex L. 130/99, la quale ha fatto proprie le CP_3
richieste e conclusioni della opposta.
__________________
La causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata proposta dall'opponente eccezione di nullità della fideiussione prestata, perché riproduttiva di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzata imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
L'eccezione fa riferimento al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90).
Al riguardo, Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di
Autorità Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
Ciò premesso, il collegio osserva quanto segue:
l'opponente ha espressamente dichiarato di rinunciare al disconoscimento della sottoscrizione, sicché la scrittura privata contenente la fideiussione si deve avere per riconosciuta;
in virtù del carattere parziale della nullità, la relativa declaratoria non determina in modo automatico l'inefficacia della garanzia, ma si richiede, in particolare con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1957 c.c., che sia stata proposta sin dall'atto di opposizione la relativa eccezione di estinzione, la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere successivamente proposta (“La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.”; così la massima di Cass. 8989/12 citata);
l'opponente non ha tempestivamente proposto l'eccezione di decadenza, sicché la nullità parziale della fideiussione, ed in particolare della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. è irrilevante ai fini dell'esistenza del credito sotteso al ricorso monitorio;
ai fini della nullità delle clausole assume rilievo la obiettiva coincidenza delle condizioni contrattuali con lo schema ritenuto espressivo dell'intesa illecita, configurandosi l'illecito concorrenziale per il solo fatto che l'istituto di credito, anche successivamente al provvedimento della Banca di Italia abbia egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano oggetto dell'intesa di cui all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990,
e quindi che la nullità non si può escludere solo perché la data della fideiussione sia successiva a tale provvedimento (Cass. 13846/19); la nullità delle tre denunciate clausole del contratto (quella cd. di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all'art. 1957 c.c.) non può estendersi, alla luce del criterio sancito dall'art. 1419, comma 1, c.c., all'intero negozio di garanzia poiché, da un lato, le clausole asseritamente invalide tutelano maggiormente gli interessi della banca e non quelli dei garanti, di talché la loro caducazione pone il fideiussore in una posizione più favorevole di quella originaria dall'altro, e solo la banca potrebbe dolersi del nuovo assetto di interessi (Cass., Sez. I, sentenza n.
24044 del 26 settembre 2019), ma il contratto, sebbene con l'espunzione delle tre clausole, soddisfa comunque il suo interesse a incrementare la chance di pagamento del credito (in altri termini l'espunzione di quelle clausole non incide sulla ragione giustificativa del negozio); nessuna contestazione è stata sollevata nei confronti dell'an e del quantum dei crediti garantiti né della legittimità delle condizioni applicate, sicché è sufficiente rilevare che i contratti, conclusi per iscritto successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riportano l'indicazione dei tassi applicati e delle altre condizioni economiche, e la prova dell'importo del credito si deve desumere dagli estratti conto prodotti.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato ma deve essere dichiarata la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, essendo stata proposta autonoma domanda di accertamento della nullità e non potendosi negare l'interesse del soggetto ad agire per respingere dalla propria sfera giuridica gli effetti di qualsiasi atto concluso che risulti affetto da nullità.
Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di parte opponente, previa compensazione per un quarto, in considerazione del parziale accoglimento della domanda di nullità, ed attribuite alla opposta ed al terzo interventore in proporzione della attività difensiva effettivamente prestata, in misura paritaria (la opposta non ha praticamente svolto ulteriore attività difensiva dopo la costituzione del terzo).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6, 8 della fideiussione omnibus del 22.12.10; condanna l'opponente a rifondere alle controparti le spese di lite, previa compensazione per un quarto, liquidando il dovuto per ciascuna delle controparti in € 3000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.05.25.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlomagno