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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di conIGlio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio di primo grado iscritto al n. 3283/2024 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. RESOLI MACCHION ROSSELLA e Parte_1 dall'avv. BUONINCONTI CAROLA giusta delega in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CEOLA VANNI giusta delega in atti;
Controparte_1
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate concordemente dalle parti all'udienza del 17/03/2025:
“I procuratori delle parti precisano le conclusioni congiuntamente come segue:
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Firenze il
30.09.1982, trascritto agli atti del predetto comune – anno 1982, Parte II, Serie A n. 1011, alle seguenti condizion:
pagina 1 di 4 1) Il dott. verserà, a titolo di una tantum ex art. 5 L. 798/80, alla IG.ra Parte_1 CP_1
, l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) alle seguenti scadenze:
[...]
a) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2025 una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio emananda;
b) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2029.
2) Il dott. avrà diritto e facoltà di versare l'importo di € 20.000,00 di cui al punto Parte_1
1.b che precede, in 4 rate annuali di € 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da versarsi entro il 30.04 di ciascun anno dal 2026 e sino al saldo entro il 30.04.2029.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel conto corrente della IG.ra : Controparte_1
IBAN IT 90 U 08304 05907 000036081826. L'eseguito bonifico costituirà quietanza di pagamento.
3) Nel caso in cui il dott. decidesse di vendere l'immobile di sua proprietà sito in Parte_1
Rodi, si impegna a riconoscere alla IG.ra , oltre all'una tantum come sopra Controparte_1 quantificata, un importo pari ad un terzo (1/3) dell'importo netto che risulterà detratti dal prezzo di vendita incassato: imposte e tasse di qualsiasi natura, esborsi per mediazioni, per ottenere la cancellazione di ipoteche, oneri, pesi, trascrizioni gravanti sull'immobile, per spese notarili e comunque per ogni spesa/costo di qualsiasi natura funzionale/collegato alla vendita, ivi compresi costi di trasferta, soggiorno, di eventuali contenziosi nei confronti di terzi, ecc.
4) Le spese legali del procedimento di divorzio sono compensate tra le parti e ciascuna provvederà al pagamento del proprio avvocato.
5) Le Parti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza secondo le condizioni sopra riportate.”
e dal Pubblico Ministero in data 25/03/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi e Parte_1
omologata con decreto del Tribunale di Bolzano di data 22/11/2018 e Controparte_1
depositato in data 29/11/2018.
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Bolzano per chiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
si è costituita la parte resistente. All'ultima udienza le parti hanno chiesto ed ottenuto il mutamento del presente pagina 2 di 4 procedimento da divorzio contenzioso in divorzio congiunto, presentato concordemente le sopra estese conclusioni concordi;
il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle richieste delle parti.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 01.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione, intervenuta da oltre il termine richiesto dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale. Dal matrimonio non nascevano figli.
Alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente.
Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze il 30/09/1982 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1011, Parte II, Serie A, anno 1982, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) Il dott. verserà, a titolo di una tantum ex art. 5 L. 798/80, alla IG.ra Parte_1 CP_1
, l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) alle seguenti scadenze:
[...]
a) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2025 una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio emananda;
b) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2029.
2) Il dott. avrà diritto e facoltà di versare l'importo di € 20.000,00 di cui al punto 1.b Parte_1 che precede, in 4 rate annuali di € 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da versarsi entro il 30.04 di ciascun anno dal 2026 e sino al saldo entro il 30.04.2029.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel conto corrente della IG.ra : Controparte_1
IBAN IT 90 U 08304 05907 000036081826. L'eseguito bonifico costituirà quietanza di pagamento.
pagina 3 di 4 3) Nel caso in cui il dott. decidesse di vendere l'immobile di sua proprietà sito in Parte_1
Rodi, si impegna a riconoscere alla IG.ra , oltre all'una tantum come sopra Controparte_1 quantificata, un importo pari ad un terzo (1/3) dell'importo netto che risulterà detratti dal prezzo di vendita incassato: imposte e tasse di qualsiasi natura, esborsi per mediazioni, per ottenere la cancellazione di ipoteche, oneri, pesi, trascrizioni gravanti sull'immobile, per spese notarili e comunque per ogni spesa/costo di qualsiasi natura funzionale/collegato alla vendita, ivi compresi costi di trasferta, soggiorno, di eventuali contenziosi nei confronti di terzi, ecc.
4) Le spese legali del procedimento di divorzio sono compensate tra le parti e ciascuna provvederà al pagamento del proprio avvocato.
5) Le Parti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza secondo le condizioni sopra riportate.
Così deciso in Bolzano, il 26/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di conIGlio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio di primo grado iscritto al n. 3283/2024 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. RESOLI MACCHION ROSSELLA e Parte_1 dall'avv. BUONINCONTI CAROLA giusta delega in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CEOLA VANNI giusta delega in atti;
Controparte_1
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate concordemente dalle parti all'udienza del 17/03/2025:
“I procuratori delle parti precisano le conclusioni congiuntamente come segue:
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Firenze il
30.09.1982, trascritto agli atti del predetto comune – anno 1982, Parte II, Serie A n. 1011, alle seguenti condizion:
pagina 1 di 4 1) Il dott. verserà, a titolo di una tantum ex art. 5 L. 798/80, alla IG.ra Parte_1 CP_1
, l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) alle seguenti scadenze:
[...]
a) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2025 una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio emananda;
b) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2029.
2) Il dott. avrà diritto e facoltà di versare l'importo di € 20.000,00 di cui al punto Parte_1
1.b che precede, in 4 rate annuali di € 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da versarsi entro il 30.04 di ciascun anno dal 2026 e sino al saldo entro il 30.04.2029.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel conto corrente della IG.ra : Controparte_1
IBAN IT 90 U 08304 05907 000036081826. L'eseguito bonifico costituirà quietanza di pagamento.
3) Nel caso in cui il dott. decidesse di vendere l'immobile di sua proprietà sito in Parte_1
Rodi, si impegna a riconoscere alla IG.ra , oltre all'una tantum come sopra Controparte_1 quantificata, un importo pari ad un terzo (1/3) dell'importo netto che risulterà detratti dal prezzo di vendita incassato: imposte e tasse di qualsiasi natura, esborsi per mediazioni, per ottenere la cancellazione di ipoteche, oneri, pesi, trascrizioni gravanti sull'immobile, per spese notarili e comunque per ogni spesa/costo di qualsiasi natura funzionale/collegato alla vendita, ivi compresi costi di trasferta, soggiorno, di eventuali contenziosi nei confronti di terzi, ecc.
4) Le spese legali del procedimento di divorzio sono compensate tra le parti e ciascuna provvederà al pagamento del proprio avvocato.
5) Le Parti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza secondo le condizioni sopra riportate.”
e dal Pubblico Ministero in data 25/03/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi e Parte_1
omologata con decreto del Tribunale di Bolzano di data 22/11/2018 e Controparte_1
depositato in data 29/11/2018.
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Bolzano per chiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
si è costituita la parte resistente. All'ultima udienza le parti hanno chiesto ed ottenuto il mutamento del presente pagina 2 di 4 procedimento da divorzio contenzioso in divorzio congiunto, presentato concordemente le sopra estese conclusioni concordi;
il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle richieste delle parti.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 01.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione, intervenuta da oltre il termine richiesto dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale. Dal matrimonio non nascevano figli.
Alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente.
Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze il 30/09/1982 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1011, Parte II, Serie A, anno 1982, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) Il dott. verserà, a titolo di una tantum ex art. 5 L. 798/80, alla IG.ra Parte_1 CP_1
, l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) alle seguenti scadenze:
[...]
a) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2025 una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio emananda;
b) € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.04.2029.
2) Il dott. avrà diritto e facoltà di versare l'importo di € 20.000,00 di cui al punto 1.b Parte_1 che precede, in 4 rate annuali di € 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da versarsi entro il 30.04 di ciascun anno dal 2026 e sino al saldo entro il 30.04.2029.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel conto corrente della IG.ra : Controparte_1
IBAN IT 90 U 08304 05907 000036081826. L'eseguito bonifico costituirà quietanza di pagamento.
pagina 3 di 4 3) Nel caso in cui il dott. decidesse di vendere l'immobile di sua proprietà sito in Parte_1
Rodi, si impegna a riconoscere alla IG.ra , oltre all'una tantum come sopra Controparte_1 quantificata, un importo pari ad un terzo (1/3) dell'importo netto che risulterà detratti dal prezzo di vendita incassato: imposte e tasse di qualsiasi natura, esborsi per mediazioni, per ottenere la cancellazione di ipoteche, oneri, pesi, trascrizioni gravanti sull'immobile, per spese notarili e comunque per ogni spesa/costo di qualsiasi natura funzionale/collegato alla vendita, ivi compresi costi di trasferta, soggiorno, di eventuali contenziosi nei confronti di terzi, ecc.
4) Le spese legali del procedimento di divorzio sono compensate tra le parti e ciascuna provvederà al pagamento del proprio avvocato.
5) Le Parti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza secondo le condizioni sopra riportate.
Così deciso in Bolzano, il 26/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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