Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15757/23 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15757/2023 R.G.A.C. riservata per la decisione con ordinanza del 7/4/2025 a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c.
TRA
1 (P. VA , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
a Napoli in Piazza Amedeo n. 8, elett.te dom.ta a Napoli in Via M. Cervantes de Saavedra n. 64 presso lo studio dell'Avv. Antonio Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. VA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede a Pesaro in Via Pertini n. 88, elett.te dom.ta a Napoli in Via Carlo
Poerio n. 90, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sepe, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3751/23, R.g. 10254/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023.
Conclusioni: per l'opponente in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, Controparte_1
conseguentemente, dichiarare risolto il contratto n. 6156/2021, stipulato in
data 21/10/2021, per le ragioni tutte in atti;
per l'effetto, dichiarata ammissibile e fondata la presente opposizione, revocare il D.I. n. 3751/2023 del 25/05/2023; in via riconvenzionale, condannare la al Controparte_1 rimborso dell'importo di € 4.337,67, perché relativo alla fornitura di servizi mai effettuata;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione, con aumento del 30% ex art. 4, co. 1 bis, in considerazione del fatto che gli atti depositati sono stati redatti con modalità che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto ed in particolare dei documenti allegati.
Per l'opposto in via principale, rigettare l'opposizione, poiché infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria espletata in parte dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la
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sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “l'opponente”), Parte_3
con atto ritualmente notificato citava in giudizio la società CP_1
(d'ora in avanti solo “l'opposta”) proponendo opposizione al D.I. 3751/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023 con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 13.108,33, oltre accessori e spese, quale
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credito portato dalla fattura n. 6181/1A del 27/10/2021 per l'importo residuo di € 13.108,33, a fronte di fornitura di servizi, in forza del contratto n. 6156-
21 stipulato in data 21/10/2021.
In particolare, l'opponente contestava, nel merito, la mancata fornitura dei supporti informatici, posti alla base della procedura monitoria, atti all'espletamento dell'attività esercitata previsti dall'offerta commerciale n.
6156-21 per cui eccepiva l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. e l'intervenuta risoluzione contrattuale in relazione ai servizi contrattualmente previsti, ma non resi, stante il perdurante inadempimento della società opposta, per cui chiedeva la condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo versato (€ 4.337,67).
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava l'opposizione in quanto risultavano provate sia la fornitura del software che dei codici di attivazione delle licenze.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 5/4/2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e riservata in decisione con ordinanza del 7/4/2025.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dalla copia dell'offerta commerciale sottoscritta il 21/10/2021, fatture, estratto conto autentico e richiesta di pagamento.
Tale documentazione, ancorché in parte contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
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Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
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Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Non risulta contestato dalle parti la sottoscrizione dell'offerta commerciale n.
6156-21 del 27/10/2021 (doc. allegato da entrambe le parti). Tale offerta commerciale prevedeva la fornitura delle licenze d'uso delle soluzioni software indicate per € 14.300,00 e un anno di servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione per € 4.500,00. Risulta, ancora, confermato e non contestato il pagamento da parte dell'opponente dell'importo di € 4.337,67 avvenuto in data 8/11/2021 come da estratto conto dell'opposta (doc. 6 allegato dall'opposta al fascicolo monitorio).
La società opponente ha contestato, genericamente, di non avere mai ricevuto i file di attivazione delle licenze ma l'opposta, già con la costituzione in giudizio, ha depositato la comunicazione a mezzo e-mail inviata
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all'opponente lo stesso 27/10/2021 con la quale venivano trasmessi i file delle licenze: tale documento non è stato oggetto di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. da parte opponente.
Del resto non avrebbe spiegazione e giustificazione il successivo pagamento, eseguito da parte opponente in data 8/11/2021, dell'importo di € 4.337,67 e ciò senza considerare che non risulta agli atti alcuna contestazione formale da parte opponente prima della notifica dell'atto di opposizione al D.I..
Risulta, quindi, provata l'esecuzione del contratto, ovvero dell'offerta commerciale del 27/10/2021, da parte dell'opposta.
Per contro non è risultata provata, in quanto infondata, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente e ciò in quanto con l'art.
6.8 delle condizioni generali del contratto del 271/10/2021 le parti hanno pattuito che: “In deroga a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza avere preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente art. 6”, a nulla rilevando il riferimento dell'opponente all'art. 1462, co. II, c.c., in assenza di alcun grave motivo, nel caso de quo, che possa inficiare la validità della clausola.
Da tanto ne consegue il rigetto della domanda di inadempimento dell'opponente, essendo stata acquisita la prova dell'esecuzione dell'accordo da parte dell'opposta, mentre risulta il pagamento iniziale dell'opponente per l'importo di € 4.337,67 e l'assenza di alcuna contestazione rivolta all'opposta, come detto, se non in seguito alla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
In conclusione deve rigettarsi l'opposizione, con la conferma del D.I. opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00 ridotto del 30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 3751/23 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, VA e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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