Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/12/2025, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4925 del 2025, proposto da
AN TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO TO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento silentemente formatosi sull'istanza depositata in data 31.07.2025, con la quale il ricorrente ha chiesto al Comune di Vico Equense "di prendere visione ed estrarre copia degli atti da cui muove l'opposta acquisizione al patrimonio comunale, in uno alle relative ricevute di notifica per tutti i destinatari. In particolare, a mero titolo esemplificativo:
- verbale di sopralluogo;
- ordinanza di demolizione;
- verbale di Polizia Municipale di accertamento di inottemperanza;
- provvedimento di accertamento di inottemperanza (prot. n. 34006 del 19.12.2006);
- ulteriori provvedimenti adottati da codesta P.A. in relazione all'immobile in oggetto";
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire gli atti di cui alla predetta istanza;
e la condanna della P.A. all'esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI AZ D'LT e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di accesso da esso formulata al resistente Comune di Vico Equense in data 31 luglio 2025 nonché per l’accertamento del diritto all'accesso alla documentazione richiesta.
Rappresenta il ricorrente che il diniego di accesso avrebbe violato le disposizioni degli artt. 22, 24 e 25 e seguenti della L. 241/90 e i principi generali sul procedimento amministrativo.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale intimata, affermando che non vi è interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo l’ente integralmente fornito i documenti richiesti dalla parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione, risultando incontestato che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta, avendo l’Amministrazione accolto l’istanza di accesso per cui è controversia e concesso la visione ed estrazione di copia della richiesta documentazione (cfr. note comunali del 25 agosto 2025 e 2 ottobre 2025).
Alla stregua delle superiori premesse il ricorso va dichiarato improcedibile.
3. La peculiarità in fatto della vicenda e la pronuncia in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AU AL, Presidente
RI AZ D'LT, Consigliere, Estensore
AN AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AZ D'LT | RI AU AL |
IL SEGRETARIO