Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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Art. 34.
(Coni e delineatori flessibili)
1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ((di durata non superiore ai due giorni)) , per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. E' di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilita' in ogni condizione. La ((frequenza)) di posa e' di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la ((frequenza)) e' dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.
2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, ((o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni.)) Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; e' di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. ((La frequenza di posa e' la stessa dei coni.))
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Coni e delineatori flessibili)
1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ((di durata non superiore ai due giorni)) , per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. E' di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilita' in ogni condizione. La ((frequenza)) di posa e' di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la ((frequenza)) e' dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.
2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, ((o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni.)) Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; e' di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. ((La frequenza di posa e' la stessa dei coni.))
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Commentari • 5
- 1. Il punteggio equalizzato per l’immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e OdontoiatriaCarmine Filicetti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 39.84269
[…] La gestione della procedura selettiva è stata affidata al Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso (per l'appunto il Cisia), ovvero organo di orientamento universitario e soggetto giuridico cui deve essere attribuita la paternità del nuovo modello scientifico stante alla base del criterio di selezione per le immatricolazioni. […] Tuttavia, come anticipato in premessa, l'accoglimento risultava parziale in quanto escludeva la caducazione degli atti posti in essere in esecuzione degli atti annullati e, in particolare, […] attraverso l'individuazione delle risorse umane da destinare al settore sanitario, l'attuazione del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. CGCE, n. C-303/05, Sentenza della Corte, Advocaten voor de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad, 03/05/2007Provvedimento: […] Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. […] 52 Di conseguenza, anche se gli Stati membri riprendono letteralmente l'elenco delle categorie di reati di cui all'art. 2, n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto «dello Stato membro emittente». […]Leggi di più...
- principio di legalità dei reati e delle pene·
- principio di uguaglianza e non discriminazione·
- art. 34 UE·
- art. 35 UE·
- ravvicinamento delle normative nazionali·
- cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale·
- mandato d'arresto europeo·
- decisione quadro 2002/584/GAI·
- controllo doppia incriminazione·
- giurisdizione Corte di giustizia