Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3745 del 2023, proposto da Zoogarage S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- del provvedimento di Roma Capitale, Municipio V, Direzione Tecnica - Ufficio Passi Carrabili, Prot. CF-n. 15635 del 26.01.2023, recante diniego all'autorizzazione di apertura passo carrabile in Via Canosa di Puglia n. 36;
- in parte qua, del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale, Regolamento Viario e Classifica Funzionale delle Strade Urbane di Roma Capitale, approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa SS VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 27.02.2023 e depositato il 1.03.2023, la ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento (e il presupposto Piano Generale del Traffico Urbano di cui alla delibera n. 21/2015, in parte qua) di Roma Capitale del 26.01.2023, di diniego all’autorizzazione di apertura del passo carrabile in Via Canosa di Puglia n. 36.
Espone in fatto di essere titolare di un’officina di riparazione di motoveicoli ubicata in Roma, Via Canosa di Puglia n. 36 e di aver chiesto, con istanza del 20.2.2022, autorizzazione all’apertura di passo carrabile in corrispondenza dell’accesso ai locali d’impresa, onde consentire il transito dei mezzi in lavorazione. Con il provvedimento impugnato, tuttavia, tale autorizzazione veniva negata alla ricorrente, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che l’apertura del passo carrabile, di mt 2,78, non rispettasse i requisiti minimi previsti dal P.G.T.U.
Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada) e dell’art. 46, d.p.r. n. 495/92 (regolamento codice della strada) eccesso di potere per irragionevolezza, difetto istruttorio e di motivazione. violazione dell’art. 41, Cost.
Il provvedimento impugnato si baserebbe su un presupposto errato, in quanto il punto 21.6.1 del vigente PGTU di Roma Capitale che dispone “ i passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta (box privati) aventi capacità non superiore a 15 posti auto devono avere una larghezza minima di 3,50 mt ” si riferirebbe esplicitamente ai passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta (box privati) e non sarebbe applicabile al caso di specie in cui l’autorizzazione di cui trattasi sarebbe stata richiesta allo scopo di consentire l’ingresso e lo stazionamento dei motoveicoli nei locali dell’officina, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le riparazioni. Parte ricorrente assume, dunque, che poiché il Regolamento Viario non stabilirebbe la larghezza minima dei passi carrabili per officine di riparazione ed attività similari, dovrebbe trovare applicazione, in via suppletiva, l’art. 46 del Regolamento al Codice della strada (D.P.R. 495/92) che non stabilirebbe alcuna misura minima per l’apertura di passo carrabile urbano, limitandosi a disporre che esso (v. comma 2, lett. b) “ deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ”. Secondo parte ricorrente, comunque, il punto 21.6.1 del Regolamento Viario conterrebbe una previsione ( e cioè la larghezza minima pari a mt 3.50) irragionevole, incongrua ed immotivata in quanto non vi sarebbero, né nella Relazione Generale né nella Delibera di approvazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2015, le motivazioni di una siffatta scelta. Secondo la ricorrente, infatti, la previsione di una larghezza minima di 3,50 mt del passo carrabile non sarebbe materialmente possibile nella maggior parte dei contesti urbani romani, dove, infatti, sarebbero stati autorizzati passi carrabili di dimensioni moto inferiori ( come da foto allegate al ricorso). Di talché vi sarebbe anche una disparità di trattamento, per effetto del vigente Piano di viabilità, a sfavore delle attività commerciali e dei laboratori artigianali di nuovo insediamento rispetto agli esercizi già esistenti i quali, usufruirebbero di un trattamento più favorevole.
La previste impugnata, dunque, sarebbe anche sospetta di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 41 Cost.
2. Roma Capitale, ritualmente costituitasi, con memoria del 28.01.2026 ha controdedotto alle cesure di parte ricorrente, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita mancata impugnazione dell’atto presupposto (ovvero il PGTU di cui alla delibera n. 21/2015). Ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4, c.p.a., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria di replica, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disattesa la censura di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente in ragione dell’asserita mancata impugnazione dell’atto generale presupposto del diniego impugnato.
Con il ricorso in epigrafe, invero, il ricorrente ha impugnato, quale atto presupposto del diniego di concessione del passo carrabile, il Piano Generale del Traffico Urbano di cui alla delibera n. 21/2015, nella parte in cui ha individuato la lunghezza minima dell’apertura del passo carrabile in 3,50 mt, ai fini dell’autorizzazione.
Correttamente, dunque, la parte ricorrente, nell’impugnare il provvedimento concretamente lesivo della propria posizione giuridica, ha impugnato il predetto PGTU di Roma Capitale, atto presupposto al citato diniego di autorizzazione, non sussistendo, pertanto, la denunciata inammissibilità del ricorso.
2. Venendo al merito del gravame, lo stesso è infondato.
3. Parte ricorrente si duole del fatto che la propria richiesta di autorizzazione di passo carrabile per l’attività di autofficina e riparazione di motoveicoli sia stata respinta per la mancanza, nell’apertura, della larghezza minima di mt 3.50 prevista dal PGTU di Roma Capitale approvato con delibera n. 21/2015.
In particolare censura il fatto che la disposizione di cui al punto n. 26.6.1. del predetto PGTU non sarebbe applicabile al caso di specie ( riguardando lo stesso, asseritamente, solo i box auto), che l’unica disciplina generale applicabile sarebbe il Codice della Strada (che, in relazione alla fattispecie di cui in discorso, non prescriverebbe alcuna larghezza minima) e che, comunque, la previsione di 3,50 mt sarebbe irragionevole, non motivata e rappresenterebbe una causa di disparità di trattamento tra esercizi commerciali che avrebbero ottenuto l’ autorizzazione prima dell’entrata in vigore del PGTU del 2015 e quelli che, invece, avrebbero intrapreso attività commerciale dopo tale data, con sospetto dubbio di legittimità costituzionale della disposizione citata.
Tali doglianze non possono trovare positiva valutazione.
3.1. La concessione del passo carrabile, determinando una compressione dell'uso pubblico della sede stradale (veicolare o pedonale), è subordinata alla verifica di precise e tassative condizioni di carattere oggettivo. Si tratta, quindi, di una valutazione che si connota per spiccati profili di discrezionalità tecnica che, come tali, sono sindacabili da questo giudice unicamente in caso di macroscopici vizi logici o travisamento di fatti, che, nel cado di specie, non sono sussistenti.
Nel ricorso parte ricorrente afferma che l’autorizzazione è richiesta per consentire il “transito dei mezzi in lavorazione” (pag. 1 ric.) e, successivamente, che l'accesso deve consentire “l’ingresso e lo stazionamento dei motoveicoli nei locali dell’officina, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le riparazioni" (pag. 2 ric.). Nella misura in cui il passo carrabile serve per consentire l’accesso ad un locale in cui il veicolo, presumibilmente, dovrà sostare, insieme ad altri, per le riparazioni, la fattispecie rientra, come condivisibilmente evidenziato dall’Amministrazione, tra quelle per le quali si applica la disposizione di cui al punto 26.6.1. del PGTU .
La predetta disposizione, infatti, recita:
“ Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti per collegare alla rete stradale i fondi o i fabbricati ed, in particolare, le aree o gli edifici per la sosta dei veicoli ” (co. 1) “I passi carrabili devono avere un'ubicazione ed una configurazione planoaltimetrica tali da: - non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada locale o di servizio; - agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile ”. (co. 4) “ I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta (box privati) aventi capacità non superiore a 15 posti auto devono avere una larghezza minima di 3,50 m; quelli aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto (per autorimesse, magazzini ed attività similari, specialmente se con presenza di mezzi pesanti) devono avere una larghezza minima di 5,00 m, tale da consentire l'eventuale incrocio tra autovetture. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi notevole capienza (superiore a 300 posti auto) occorre prevedere la separazione degli ingressi e delle uscite, con rampe a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 m. […] ” ( co.6)
È evidente che, nel momento in cui la disciplina collega il possesso dei requisiti in discorso all’esistenza di un luogo in cui stazionano uno o più veicoli, è irrilevante la motivazione del predetto stazionamento né il carattere più o meno transitorio dello stesso. Dunque, nel caso di specie, per cui l’autorizzazione è richiesta al fine di consentire l’ingresso e lo stazionamento dei motoveicoli nei locali dell’officina, si applica la disposizione di cui al co. 4 del punto 26.6.1. del PGTU in discorso, che prescrive, ai fini del rilascio dell’autorizzazione medesima, una larghezza minima di 3,50 mt.
Non elidono tali considerazioni le osservazioni di parte ricorrente contenute nella memoria di replica in cui si legge “ la difesa avversaria ha sottolineato proprio il profilo che consente di appurare la fondatezza del presente ricorso … nel caso de quo, non serve all’accesso di una area di sosta di uno o più veicoli (es. autorimessa a servizio di un edificio residenziale o per uffici, garage ad ore, ecc.), ma, come più volte indicato nel ricorso - senza contraddizioni di sorta – al mero transito (ingresso/uscita) dei motoveicoli necessitanti di interventi di riparazione all’interno della moto officina.” Deve sottolinearsi, infatti, che è di comune esperienza che non tutti gli interventi di riparazione possono concludersi in giornata ed escludere che il veicolo non necessiti di rimanere in officina per più giorni e, dunque, di sostare, assieme ad altri, nei locali della stessa. Di talché, per tale aspetto, la situazione concreta dell’autofficina non si differenzia da quella delle aree e degli edifici per la sosta di cui al punto 26.6.1. del PGTU, con conseguente necessaria applicazione delle disposizioni in esso contenute.
3.2. Priva di pregio è la censura della parte ricorrente in merito alla asserita illegittimità della previsione stante la mancanza di requisiti minimi di larghezza di apertura rinvenibili nella disciplina nazionale, ovvero nel Codice della Strada e nel relativo regolamento.
Il Codice della strada, con riferimento alla materia in discorso, prevede che:
- “ I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario .” ( art. 22, co, 3);
- “ i piani urbani del traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico [..] Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire .” ( art. 36, co.4);
Il regolamento di attuazione del codice della strada prevede che: " Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale " ( art. 46, co.2)
Nelle disposizioni evidenziate è vero che non si rileva alcuna norma prescrittiva di una misura minima per la larghezza del passo carrabile ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, ma la normativa del regolamento viario e del PGTU di Roma Capitale del 2015 neanche si pongono in contrasto con le suddette disposizioni, in quanto è riconosciuto agli enti locali di introdurre, in forza dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (ex art. 118 Cost), misure tecniche integrative della normativa primaria. Nel caso di specie tali misure non si pongono in contrasto con altre già individuate nella normativa nazionale, ma, integrandola, mirano a perseguire efficacemente gli obiettivi di sicurezza ed efficienza che la stessa si prefigge, essendo evidente che la dimensione dei passi carrabili determina un impatto non trascurabile in materia di circolazione e di sicurezza stradale. La ricorrente, al riguardo, non contesta l’autonomia posta in capo agli enti locali di prevedere misure integrative della normativa nazionale, ma censura il fatto che la previsione di una larghezza di 3,50 mt per il rilascio di autorizzazione di passo carraio sarebbe irragionevole, spropositata e non motivata. In merito, tuttavia, deve evidenziarsi che non è sufficiente, per contestare la discrezionalità dell’amministrazione, la mera prospettazione di una ritenuta irragionevolezza o abnormità della previsione, senza indicare elementi concreti di censura a supporto della propria doglianza. Parte ricorrente, infatti, ripercorrendo la normativa applicabile ad altre fattispecie, si limita a affermare che la previsione della larghezza minima di 3,50 mt per il passo carrabile sarebbe una misura abnorme e sproporzionata, collegando, tale affermazione, anche all’assenza di “alcuna distinzione tra autorimesse, box auto ed autofficine”. La censura, tuttavia, così come prospettata è generica, non avendo la ricorrente addotto elementi atti a evidenziare che, nel caso concreto, una simile distinzione le avrebbe giovato.
Parte ricorrente, infatti, non ha addotto elementi atti a contestare che nell’autofficina in discorso possano crearsi le condizioni di uno stazionamento di veicoli simile a quello dei box (ad es. riparazioni di più veicoli che necessitino di tempi più lunghi di un giorno), di talché non si vede come la censura (generica) avverso la mancata previsione di una differenziazione della regolamentazione delle fattispecie al riguardo, possa incidere sulla posizione specifica dedotta in giudizio.
3.3. L’asserita illegittimità delle indicate previsioni non si rileva neanche in relazione al riconoscimento, nel 1999, alla ricorrente di un passo carrabile con larghezza inferiore a mt 3,50, né all’ esistenza di passi carrabili di misura inferiore a quella richiesta nel PGTU di Roma Capitale, evidenziata dalla ricorrente medesima con documentazione fotografica allegata in atti.
Preliminarmente è da sottolineare, come da consolidata giurisprudenza, che “ lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo a riferimento la situazione di fatto e di diritto che all'amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione " (Cons. Stato, V, 2 luglio 2020, n. 4253), e cioè "secondo il principio del tempus regit actum" (Cons. Stato, II, 17 aprile 2020, n. 2476), sicché "la Pubblica amministrazione deve considerare", ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo anche le modifiche normative e di fatto che siano "intervenute durante il procedimento" e non anche attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell'istanza (Cons. Stato, VI, 27 agosto 2020, n. 5260; IV, 2 ottobre 2023, n. 8609) .” ( T.A.R. Roma Lazio sez. II, 15.05.2024, n. 9594).
Nel caso di specie la richiesta di rilascio di autorizzazione per passo carrabile è stata presentata dalla ricorrente in data 20.02.2022, in piena vigenza del PGTU e del regolamento Viario approvati con delibera n. 21/2015. Il provvedimento con cui è stato riconosciuto precedentemente il passo carrabile alla ricorrente è del 5.10.1999, quando evidentemente era in vigore una disciplina diversa, e, come da documentazione in atti, lo stesso è stato chiuso a seguito di una richiesta presentata dalla ricorrente medesima in data 18.05.2010.
Di talché, al momento della nuova istanza di apertura del passo carrabile (20.02.2022), le disposizioni applicabili al caso di specie sono rinvenibili nel PGTU di Roma Capitale approvato con delibera n. 21/2025, e che prescrivono, ai fin del rilascio dell’autorizzazione, una larghezza del passo carrabile di 3,50 mt.
In mancanza di tale caratteristica tecnica, dunque, correttamente l’Amministrazione ha emanato il provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione, che, pertanto, è scevro delle illegittimità contestate da parte ricorrente.
4. Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.500, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH IN, Presidente FF
SS VA, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS VA | CH IN |
IL SEGRETARIO