TAR Roma, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 5224
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del codice della strada e del regolamento, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto istruttorio e di motivazione, violazione dell'art. 41 Cost.

    Il Tribunale ritiene che la norma del PGTU sia applicabile anche ai passi carrabili di officine, poiché questi implicano lo stazionamento dei veicoli per le riparazioni. La larghezza minima di 3,50 mt è considerata una misura integrativa legittima della normativa nazionale, volta a garantire sicurezza ed efficienza. La censura di irragionevolezza è ritenuta generica e priva di concreti elementi di supporto. Non è rilevante il precedente passo carrabile concesso in precedenza, né l'esistenza di passi carrabili più stretti, poiché la nuova richiesta è soggetta alla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.

  • Rigettato
    Impugnazione dell'atto presupposto (PGTU)

    Il Tribunale ha ritenuto che l'impugnazione del PGTU fosse corretta in quanto atto presupposto del diniego di autorizzazione. Tuttavia, nel merito, ha rigettato la censura relativa all'applicabilità e ragionevolezza della norma del PGTU come esposto nel punto precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 5224
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5224
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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