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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5586/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa da: con sede in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo, 47, C.F. Parte_1
, e , nato il [...] a [...], ivi P.IVA_1 Parte_2 residente in [...], C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo C.F._1 Guanciale del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Settembrini, 30; ATTORE OPPONENTE Contro con sede in Torino (TO), Corso G. Siccardi n. 13, P. IVA - C.F. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Gramaglia del Foro di Torino ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Torino, C.so Francia n. 23; CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contenzioso bancario
CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“1) in via preliminare e pregiudiziale: a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore , Parte_2 che era consumatore al momento della conclusione del contratto, essendo territorialmente competente al fine il Tribunale di Avezzano;
b) sospendere, di conseguenza, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 649 cpc per il relativo accoglimento, per tutte le motivazioni esposte nel punto 4 del presente atto;
2) nel merito, e relativamente alla posizione di entrambi gli opponenti: a) dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo la società opposta fornito la prova della sussistenza del credito vantato, per tutte le motivazioni esposte nel Punto 1 del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
b) accertata, se del caso, l'applicazione di interessi usurari e l'indeterminatezza del TAN, dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n° 108 del 1996, nonché degli artt. 644 c.p., 1344 c.c., 1418 c.c., 1419 c.c. e 1815 c.c., nonché per violazione dell'art. 117, commi 6, 7 e 8, TUB, nonché degli artt. 1337, 1346, 1418 e 1419 c.c., per tutte le motivazioni esposte nel Punto 2 del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
3) relativamente alla posizione del garante : a) dichiarare la nullità degli artt. 6 e 7 della fideiussione omnibus del Parte_2 pagina 1 di 9 19.2.2018, poiché conforme allo schema ABI del 4.7.2003, per tutte le motivazioni esposte nel Punto 3b) del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione ex art. 1418 c.c.; c) in ogni caso, dichiarare l'avvenuta decadenza della banca opposta ad agire nei suoi confronti ex art. 1957 c.c., non avendo essa provveduto a proporre le azioni contro il debitore principale nei termini perentori di cui alla predetta disposizione codicistica;
d) dichiarare la nullità del contratto di fideiussione del 19.2.2018 per mancanza di causa ex artt. 1325, 1418 e 2740 c.c., per tutte le motivazioni spiegate nel punto 3d) del presente atto, che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate;
4) di conseguenza, e per gli effetti, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n° 9200/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 10.12.2022, depositato in data 12.12.2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in data 22.1.2023, con condanna della banca opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. In via istruttoria, allega i seguenti documenti: ricorso per decreto ingiuntivo;
decreto ingiuntivo n. 9200/2022; contratto di c/c; contratto di finanziamento;
contratto di anticipazione fatture;
contratto di fideiussione;
visura camerale del Parte_1 Sempre in via istruttoria, la difesa degli opponenti chiede l'ammissione di apposita CTU contabile al fine di: a) Accertare il saldo alla data di chiusura dei rapporti bancari per cui è causa, partendo dall'inizio dei rapporti o in assenza di documentazione dal primo saldo disponibile;
b) Accertare se nei contratti sottoscritti dalle parti sia rinvenibile una valida pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo e, in caso di risposta positiva, verificare l'effettiva corrispondenza degli interessi addebitati ai tassi stabiliti contrattualmente e pattuiti per iscritto, tenendo conto dell'eventuale esercizio dello ius variandi;
c) In caso di applicazione di un tasso di interesse superiore a quello che sia stato validamente pattuito, ricondurre il tasso di interesse a quello contrattuale;
d) Accertare se vi sia stata applicazione di interessi anatocistici e, in caso di risposta positiva, calcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: e) accertare se al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, gli interessi corrispettivi siano stati determinati in misura superiore al tasso doglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione;
f) Verificare sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. g) Scomputare la commissione di massimo scoperto e tutte le altre voci di costo presenti nei contratti ripassati tra le parti;
h) Determinare, infine, l'esatto ammontare del rapporto di dare/avere tra le parti alla data di chiusura del rapporto contrattuale. Con espressa riserva di modificare e/o integrare la domanda, di depositare ulteriore documentazione e di articolare i mezzi istruttori nei termini previsti dall'art. 172 ter cpc.”
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Torino, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, In via principale: - respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- confermare la provvisoria esecutorietà del decreto, e comunque concederla, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ai sensi dell'art.648 c.p.c. In via istruttoria: - rigettare le richieste di CTU in quanto esplorativa e suppletiva di oneri di allegazione della parte interessata e, dunque, inammissibili.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9200/2022 del 22.1.2023, il Tribunale di Torino ha ingiunto a e a di pagare in solido la Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 9 somma di euro 98.215,60, oltre interessi come da domande e spese del procedimento, in favore di
Controparte_1 Nella rappresentazione della banca, il credito corrisponde al saldo negativo di tre rapporti tra loro collegati, un contratto di apertura conto corrente, un contratto di finanziamento chirografario e un contratto di anticipazione fatture, stipulati con la società nel febbraio del 2018 e garantiti da coeva fideiussione omnibus rilasciata dal . Parte_2
2) Gli attori propongono opposizione per i seguenti motivi:
- non avrebbe provato la sussistenza del credito, avendo depositato oltre ai contratti solo CP_1 un estratto di saldo conto, autocertificato ex art 50 TUB, documento che non permette la ricostruzione dei movimenti e non offre prova idonea del saldo finale;
- la mancanza della documentazione fondamentale per la ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio non permette neppure di accertare se la banca abbia applicato interessi, corrispettivi e/o moratori, superiori al Tasso Soglia Usura consentito per la stipulazione di tali operazioni;
- in ogni caso, il contratto conterrebbe dei tassi di mora usurari ed il TAN sarebbe indeterminato;
- al momento della sottoscrizione della fideiussione omnibus del 2018, era un Parte_2 semplice socio del dunque qualificabile non come professionista ma Parte_1 come consumatore;
- di conseguenza, dovrebbe a lui applicarsi il foro speciale del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di Avezzano, essendo egli residente a [...]dei Marsi (AQ);
- le clausole di cui agli artt. 6 e 7 della contestata fideiussione sarebbero nulle perché conformi allo schema ABI del luglio 2023, che è stato dichiarato parzialmente illegittimo dal provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con la normativa antitrust;
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 6 della fideiussione, sarebbe nulla anche perché in contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo, limitando la possibilità del consumatore di opporre eccezioni, e da questo deriverebbe la decadenza della banca per l'inosservanza dei termini previsti dal medesimo art. 1957 c.c. per l'azione verso il debitore principale;
- infine, l'intero contratto di fideiussione omnibus sarebbe nullo per mancanza di causa ex art. 2740 c.c., poiché stipulato da un soggetto privo di patrimonio e che, pertanto, non avrebbe potuto garantire l'adempimento del debitore principale.
3) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- in sede monitoria essa ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la pretesa creditoria (contratto di apertura di conto corrente n. 13180377 sottoscritto in data 16.02.2018; contratto di finanziamento chirografario “YouGo! Tasso ” per € 75.00,00 n. Controparte_2 CP_3 10278377 sottoscritto in data 19.02.2018; contratto di anticipazione fatture sottoscritto in data 19.2.2018);
- in giudizio sono stati prodotti tutti gli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di causa;
- la documentazione contrattuale indica in modo chiaro le determinazioni dei tassi e il TAN applicato;
- le contestazioni di controparte sono del tutto generiche;
- non si può sostenere l'estraneità del garante all'attività della posto che egli, Parte_1 negli anni tra il 2017 e il 2019, è stato partecipe di alcune importanti operazioni finanziarie e societarie che hanno coinvolto, da una parte, la società opponente e, dall'altra, una società di cui era amministratore unico (MCM IMMOBILIARE 2006 s.r.l.);
- risulta documentalmente provato che , al momento della sottoscrizione della Parte_2 fideiussione, rivestiva cariche gestorie e possedeva quote di diverse società, e quindi non trova fondamento la tesi della nullità della fideiussione.
pagina 3 di 9 4) Con la prima memoria 183 co. 6 c.p.c., gli opponenti, presa visione della documentazione prodotta dalla banca, oltre a ribadire genericamente l'usurarietà dei tassi di mora, aggiungono le seguenti contestazioni:
- vi sarebbe “una palese antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra esso ricorrente la banca, ove la capitalizzazione stessa è esclusa dall'espressione in cifre del tasso debitore effettivo. In tali casi, pertanto, deve escludersi che tra le parti sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi, atteso che la previsione di un tasso di interesse annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione dell'interesse creditore”;
- il contratto di finanziamento chirografario non reca l'indicazione dell' , con conseguente Pt_3 violazione dell'art 117 comma 8 TUB, per mancanza dei requisiti minimi di trasparenza;
- la banca avrebbe violato la disciplina prevista in materia di trasparenza contrattuale, in quanto nel contratto di finanziamento e di anticipazione fatture oggetto di causa il richiamo a parametri esterni quali l'Euribor renderebbe non comprensibili le clausole relative al calcolo dei tassi di interesse corrispettivi.
5) Il giudizio, pur introdotto con ricorso monitorio anteriore al 28.2.2023, in origine è stato trattato con il nuovo rito, perché entrambe le parti hanno depositato le memorie 171ter c.p.c. prima della prima udienza di trattazione. In quella sede, peraltro, nessuno ha sollevato contestazioni ed entrambe, dando atto di aver già depositato le memorie istruttorie e di trattazione, hanno insistito nelle rispettive istanze senza richiesta di ulteriori termini. All'esito della riserva, con ordinanza del 5.10.2023, è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione , respinta la richiesta di CTU in quanto Parte_2
“meramente esplorativa non essendo allegati fatti specifici relativi alla pretesa usurarietà dei tassi d'interessi applicati dalla , e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. CP_1 In seguito, mutato nelle more il giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza dell'11.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Ai fini della decisione, devono essere esaminate separatamente le questioni che attengono ai contratti tra la banca e la società opponente e quelle che attengono alla fideiussione rilasciata dal socio.
7) Rispetto al primo blocco di questioni, tutte le contestazioni di parte opponente sono infondate.
8) In primo luogo, in ordine all'asserita mancanza di prova del credito, è sufficiente osservare che:
- la documentazione prodotta in sede monitoria (contratti e certificazione ex art. 50 TUB) era sicuramente sufficiente a fornire adeguata prova in quella sede;
- per quanto riguarda l'accertamento richiesto nel presente giudizio, non sono in alcun modo contestati gli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali oggetto di causa, prodotti dalla convenuta con la memoria di costituzione;
- pertanto, il credito può ritenersi nell'ammontare risultante dai predetti documenti contabili.
9) Inoltre, gli opponenti deducono l'applicazione di anatocismo e di interessi usurari, ma in termini del tutto generici, senza alcun riferimento specifico ai tassi applicati, al tasso soglia, ai periodi interessati. Invece, anche nel contenzioso bancario vige certamente il principio per cui il giudice deve decidere sulla base delle allegazioni e prove fornite dalle parti, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste un tempo dall'art. 183 co. 6 c.p.c. e ora dall'art. 171ter c.p.c.
pagina 4 di 9 Grava pertanto sulla parte interessata l'onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, che non può essere assolto semplicemente con la deduzione di una generica causa di invalidità o inefficacia del contratto, ma richiede anche la prospettazione dei motivi che – nella dinamica dello specifico rapporto contrattuale – determinerebbero l'esistenza del vizio lamentato. Questo, sia per porre in condizione la controparte di esplicare una compiuta difesa, sia per assicurare il rispetto del principio della domanda, dovendosi altrimenti ipotizzare che debba essere il giudice a riempire di contenuto le generiche allegazioni di parte. D'altra parte non si può neppure ritenere che le lacune assertive possano essere colmate con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che – senza un vaglio preventivo sulla ragionevolezza delle deduzioni sollevate dalla parte che la chiede – avrebbe una finalità esplorativa. Tanto meno può supplire l'esercizio del potere di rilievo ufficioso del giudice, che, dove consentito, deve sempre essere esercitato nel perimetro dei fatti allegati e provati dalle parti. In questo senso, d'altra parte, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8883/2020):
“La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base alli art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte , e all'art. 1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 - 01)). La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art.
1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2
- 7 Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”.
10) Con riguardo alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento chirografario, in realtà il contratto riporta chiaramente la misura del TAEG, al 4,930%, e l'eccezione è dunque palesemente infondata. Peraltro, come è noto Il TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB” (Cass. 14/02/2023, n. 4597), e proprio per questo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli
pagina 5 di 9 oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 13/12/2023, n.34889).
11) Infine, in merito alla pretesa nullità per violazione delle norme in materia di trasparenza contrattuale e determinatezza del contenuto, è sufficiente osservare che il rinvio all'Euribor (tasso di riferimento giornaliero pubblicato dall'European Money Market Institut e che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee), così come in generale il rinvio a criteri prestabiliti o ad elementi estrinseci obiettivamente individuabili senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo al creditore, rende il tasso di interesse facilmente determinabile, e il contratto quindi pienamente valido (cfr. Cass. 29530/2024, Trib. Roma 13212/2023; Trib. Milano 8151/2024).
12) Passando alle questioni che riguardano in generale la validità della fideiussione prestata dal
[...]
, è pregiudiziale l'accertamento della qualità di consumatore in capo allo stesso. Parte_2 Al riguardo, appare decisiva la circostanza che egli, quando ha rilasciato la garanzia, possedeva il 90% del capitale sociale di Parte_1 Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 )- all'entità della partecipazione al capitale sociale Per_1 nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore[…] Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all'accertamento di merito del giudice nazionale, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: la eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società” (Cass. Civ. 32225 del 13.12.2018). In quella ipotesi, per questo, è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale. Anche questo Tribunale si è già pronunciato sulla questione, affermando che è esclusa la qualità di consumatore in capo al fideiussore qualora questo presti una garanzia personale in favore della società della quale possieda una rilevante partecipazione al capitale sociale, che ne consenta comunque il controllo, l'amministrazione o la direzione (Trib. Torino, I Sez Civ., sent. n. 4069 del 21.10.2022). In definitiva, la partecipazione quasi totalitaria delle quote della società da parte dell'attore consente di escludere che egli abbia rilasciato la garanzia in qualità di consumatore.
13) Da questo discendono due conseguenze immediate:
- non si applica il foro speciale del consumatore, e quindi sussiste la competenza del Tribunale di Torino sussiste a norma dell'art. 16 della lettera di fideiussione (cfr. doc. 6 attrice);
- non si applica neppure l'art. 33 del Codice del Consumo, e quindi non si pone alcuna questione di vessatorietà della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., che è perfettamente valida, con l'ulteriore conseguenza che non può essere opposta alla banca alcuna decadenza per non aver agito tempestivamente contro l'obbligata principale. pagina 6 di 9 14) In aggiunta, parte attrice contesta la validità delle fidejussioni affermando che esse siano nulle perché fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI e sanzionato con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'AL, contenendo appunto le clausole individuate dall'autorità di vigilanza come frutto dell'intesa anticoncorrenziale, in particolare gli artt. 7, contenente la c.d. clausola di reviviscenza, e 6, contenente la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. La questione ovviamente prescinde dalla qualità di consumatore del , ma è comunque Parte_2 infondata. Sul tema, come è noto le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con la sentenza n. 41994/2021, stabilendo il principio per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall' Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La ricaduta operativa di questo, secondo la Corte, è che “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”. Inoltre, sempre sul piano operativo, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione”, in considerazione della sua “elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate”. Tale natura di prova privilegiata, peraltro, non esclude che la parte interessata sia comunque onerata di produrre il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'AL, condizione necessaria per mettere il giudice in condizione di apprezzare effettivamente la coincidenza tra le clausole dichiarate nulle e quelle concretamente applicate, in applicazione del principio “per cui compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 13846/2019). Inoltre, come correttamente osservato da parte della giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite, il provvedimento n.55/2005 della Banca d'AL costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, e quindi solo per le fidejussioni stipulate nel periodo coperto dall'indagine effettuata dall'autorità di vigilanza, quindi anteriore alla pubblicazione del provvedimento 55/2005. Per il periodo successivo, la parte attrice è invece onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.287/1990, dovendo essa dimostrare che “un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, Sezione Imprese, n. 294 del 19.1.2022).
pagina 7 di 9 In aggiunta, ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sull'inapplicabilità della nullità in esame alle fidejussioni specifiche, ha affermato alcune considerazioni utili anche al caso in esame, che per chiarezza si riportano integralmente:
“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di Banca d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'AL si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di Banca d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. 21841/2024). Questo percorso argomentativo, in sostanza, pare applicabile anche alle garanzie rilasciate successivamente al provvedimento del 2005, soprattutto se a distanza di tempo significativa, e questo in realtà pare abbastanza ovvio, perché la nullità parziale della garanzia può trovare fonte di prova privilegiata nel provvedimento della Banca d'AL solo per le fidejussioni rilasciate nel periodo coperto dall'indagine dell'autorità di vigilanza, non certo per comportamenti successivi che in alcun modo sono stati da essa investigati. Per questo periodo, la parte attrice dovrà allora dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, e tale prova non potrà essere dedotta dalla semplice presenza di clausole analoghe a quelle ritenute nulle nei moduli utilizzati da più istituti di credito, posto che queste clausole rispondono a un normale interesse delle banche e non sono vietate di per sé (salvo eventualmente nei rapporti consumeristici) ma solo in quanto frutto di accordi diretti a ostacolare la libera concorrenza. Nella fattispecie, parte attrice non offre alcuna prova al riguardo, ed anzi per la verità non produce nemmeno il provvedimento sanzionatorio del 2005.
15) Infine, è del tutto infondata anche l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, eccepita per mancanza di causa ai sensi degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., dedotta sul presupposto dell'incapienza patrimoniale del fideiussore. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “la fideiussione è un negozio avente efficacia esclusivamente obbligatoria che non presuppone alcuna solvibilità in capo al pagina 8 di 9 fideiussore che la pone in essere” e ancora, ha stabilito che la causa del negozio di fideiussione, che risiede nella funzione di garanzia dell'adempimento di un debito mediante l'estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale, non può ritenersi mancante ove prestata da soggetto il cui patrimonio sia attualmente incapiente, restando fermi anche in questa ipotesi, in applicazione dell'art. 2740 c.c., sia la sottoposizione a vincolo patrimoniale che la soggezione al potere di coazione del debitore. (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 22559 del 10.09.2019). Pertanto, la capienza del patrimonio del fideiussore non costituisce un requisito indefettibile per la validità della fideiussione: l'ordinamento, infatti, non presuppone una coincidenza necessaria tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza patrimoniale del debitore (cfr. Cass. n. 6407/1998). Accertato, dunque, che lo scopo concreto del negozio di fideiussione resta la funzione di garanzia di un debito altrui, non può ritenersi mancante se prestata da un soggetto incapiente. Nel caso di specie, peraltro, difetta in radice la stessa prova dell'assoluta incapienza del debitore, in quanto , all'epoca, risultava essere socio di maggioranza della società debitrice, nonché Parte_2 titolare di ruoli gestori in altre compagini societarie, circostanze che dimostrano il possesso di beni patrimoniali (quote sociali) e rendono probabile la percezione di redditi (utili o compensi).
16) Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, e il decreto opposto confermato e dichiarato esecutivo anche nei confronti del fideiussore.
17) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità dei medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, a quelli minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge integralmente le domande di Parte_1 e , e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 9200/2022 del
[...] Parte_2 Tribunale di Torino, e lo dichiara esecutivo. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 11.200, oltre Iva, cpa e rimborso Controparte_1 forfettario. Torino, 15 agosto 2025
Il Giudice Stefano Demontis
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa da: con sede in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo, 47, C.F. Parte_1
, e , nato il [...] a [...], ivi P.IVA_1 Parte_2 residente in [...], C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo C.F._1 Guanciale del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Settembrini, 30; ATTORE OPPONENTE Contro con sede in Torino (TO), Corso G. Siccardi n. 13, P. IVA - C.F. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Gramaglia del Foro di Torino ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Torino, C.so Francia n. 23; CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contenzioso bancario
CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“1) in via preliminare e pregiudiziale: a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore , Parte_2 che era consumatore al momento della conclusione del contratto, essendo territorialmente competente al fine il Tribunale di Avezzano;
b) sospendere, di conseguenza, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 649 cpc per il relativo accoglimento, per tutte le motivazioni esposte nel punto 4 del presente atto;
2) nel merito, e relativamente alla posizione di entrambi gli opponenti: a) dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo la società opposta fornito la prova della sussistenza del credito vantato, per tutte le motivazioni esposte nel Punto 1 del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
b) accertata, se del caso, l'applicazione di interessi usurari e l'indeterminatezza del TAN, dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n° 108 del 1996, nonché degli artt. 644 c.p., 1344 c.c., 1418 c.c., 1419 c.c. e 1815 c.c., nonché per violazione dell'art. 117, commi 6, 7 e 8, TUB, nonché degli artt. 1337, 1346, 1418 e 1419 c.c., per tutte le motivazioni esposte nel Punto 2 del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
3) relativamente alla posizione del garante : a) dichiarare la nullità degli artt. 6 e 7 della fideiussione omnibus del Parte_2 pagina 1 di 9 19.2.2018, poiché conforme allo schema ABI del 4.7.2003, per tutte le motivazioni esposte nel Punto 3b) del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione ex art. 1418 c.c.; c) in ogni caso, dichiarare l'avvenuta decadenza della banca opposta ad agire nei suoi confronti ex art. 1957 c.c., non avendo essa provveduto a proporre le azioni contro il debitore principale nei termini perentori di cui alla predetta disposizione codicistica;
d) dichiarare la nullità del contratto di fideiussione del 19.2.2018 per mancanza di causa ex artt. 1325, 1418 e 2740 c.c., per tutte le motivazioni spiegate nel punto 3d) del presente atto, che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate;
4) di conseguenza, e per gli effetti, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n° 9200/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 10.12.2022, depositato in data 12.12.2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in data 22.1.2023, con condanna della banca opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. In via istruttoria, allega i seguenti documenti: ricorso per decreto ingiuntivo;
decreto ingiuntivo n. 9200/2022; contratto di c/c; contratto di finanziamento;
contratto di anticipazione fatture;
contratto di fideiussione;
visura camerale del Parte_1 Sempre in via istruttoria, la difesa degli opponenti chiede l'ammissione di apposita CTU contabile al fine di: a) Accertare il saldo alla data di chiusura dei rapporti bancari per cui è causa, partendo dall'inizio dei rapporti o in assenza di documentazione dal primo saldo disponibile;
b) Accertare se nei contratti sottoscritti dalle parti sia rinvenibile una valida pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo e, in caso di risposta positiva, verificare l'effettiva corrispondenza degli interessi addebitati ai tassi stabiliti contrattualmente e pattuiti per iscritto, tenendo conto dell'eventuale esercizio dello ius variandi;
c) In caso di applicazione di un tasso di interesse superiore a quello che sia stato validamente pattuito, ricondurre il tasso di interesse a quello contrattuale;
d) Accertare se vi sia stata applicazione di interessi anatocistici e, in caso di risposta positiva, calcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: e) accertare se al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, gli interessi corrispettivi siano stati determinati in misura superiore al tasso doglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione;
f) Verificare sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. g) Scomputare la commissione di massimo scoperto e tutte le altre voci di costo presenti nei contratti ripassati tra le parti;
h) Determinare, infine, l'esatto ammontare del rapporto di dare/avere tra le parti alla data di chiusura del rapporto contrattuale. Con espressa riserva di modificare e/o integrare la domanda, di depositare ulteriore documentazione e di articolare i mezzi istruttori nei termini previsti dall'art. 172 ter cpc.”
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Torino, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, In via principale: - respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- confermare la provvisoria esecutorietà del decreto, e comunque concederla, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ai sensi dell'art.648 c.p.c. In via istruttoria: - rigettare le richieste di CTU in quanto esplorativa e suppletiva di oneri di allegazione della parte interessata e, dunque, inammissibili.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9200/2022 del 22.1.2023, il Tribunale di Torino ha ingiunto a e a di pagare in solido la Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 9 somma di euro 98.215,60, oltre interessi come da domande e spese del procedimento, in favore di
Controparte_1 Nella rappresentazione della banca, il credito corrisponde al saldo negativo di tre rapporti tra loro collegati, un contratto di apertura conto corrente, un contratto di finanziamento chirografario e un contratto di anticipazione fatture, stipulati con la società nel febbraio del 2018 e garantiti da coeva fideiussione omnibus rilasciata dal . Parte_2
2) Gli attori propongono opposizione per i seguenti motivi:
- non avrebbe provato la sussistenza del credito, avendo depositato oltre ai contratti solo CP_1 un estratto di saldo conto, autocertificato ex art 50 TUB, documento che non permette la ricostruzione dei movimenti e non offre prova idonea del saldo finale;
- la mancanza della documentazione fondamentale per la ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio non permette neppure di accertare se la banca abbia applicato interessi, corrispettivi e/o moratori, superiori al Tasso Soglia Usura consentito per la stipulazione di tali operazioni;
- in ogni caso, il contratto conterrebbe dei tassi di mora usurari ed il TAN sarebbe indeterminato;
- al momento della sottoscrizione della fideiussione omnibus del 2018, era un Parte_2 semplice socio del dunque qualificabile non come professionista ma Parte_1 come consumatore;
- di conseguenza, dovrebbe a lui applicarsi il foro speciale del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di Avezzano, essendo egli residente a [...]dei Marsi (AQ);
- le clausole di cui agli artt. 6 e 7 della contestata fideiussione sarebbero nulle perché conformi allo schema ABI del luglio 2023, che è stato dichiarato parzialmente illegittimo dal provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con la normativa antitrust;
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 6 della fideiussione, sarebbe nulla anche perché in contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo, limitando la possibilità del consumatore di opporre eccezioni, e da questo deriverebbe la decadenza della banca per l'inosservanza dei termini previsti dal medesimo art. 1957 c.c. per l'azione verso il debitore principale;
- infine, l'intero contratto di fideiussione omnibus sarebbe nullo per mancanza di causa ex art. 2740 c.c., poiché stipulato da un soggetto privo di patrimonio e che, pertanto, non avrebbe potuto garantire l'adempimento del debitore principale.
3) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- in sede monitoria essa ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la pretesa creditoria (contratto di apertura di conto corrente n. 13180377 sottoscritto in data 16.02.2018; contratto di finanziamento chirografario “YouGo! Tasso ” per € 75.00,00 n. Controparte_2 CP_3 10278377 sottoscritto in data 19.02.2018; contratto di anticipazione fatture sottoscritto in data 19.2.2018);
- in giudizio sono stati prodotti tutti gli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di causa;
- la documentazione contrattuale indica in modo chiaro le determinazioni dei tassi e il TAN applicato;
- le contestazioni di controparte sono del tutto generiche;
- non si può sostenere l'estraneità del garante all'attività della posto che egli, Parte_1 negli anni tra il 2017 e il 2019, è stato partecipe di alcune importanti operazioni finanziarie e societarie che hanno coinvolto, da una parte, la società opponente e, dall'altra, una società di cui era amministratore unico (MCM IMMOBILIARE 2006 s.r.l.);
- risulta documentalmente provato che , al momento della sottoscrizione della Parte_2 fideiussione, rivestiva cariche gestorie e possedeva quote di diverse società, e quindi non trova fondamento la tesi della nullità della fideiussione.
pagina 3 di 9 4) Con la prima memoria 183 co. 6 c.p.c., gli opponenti, presa visione della documentazione prodotta dalla banca, oltre a ribadire genericamente l'usurarietà dei tassi di mora, aggiungono le seguenti contestazioni:
- vi sarebbe “una palese antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra esso ricorrente la banca, ove la capitalizzazione stessa è esclusa dall'espressione in cifre del tasso debitore effettivo. In tali casi, pertanto, deve escludersi che tra le parti sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi, atteso che la previsione di un tasso di interesse annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione dell'interesse creditore”;
- il contratto di finanziamento chirografario non reca l'indicazione dell' , con conseguente Pt_3 violazione dell'art 117 comma 8 TUB, per mancanza dei requisiti minimi di trasparenza;
- la banca avrebbe violato la disciplina prevista in materia di trasparenza contrattuale, in quanto nel contratto di finanziamento e di anticipazione fatture oggetto di causa il richiamo a parametri esterni quali l'Euribor renderebbe non comprensibili le clausole relative al calcolo dei tassi di interesse corrispettivi.
5) Il giudizio, pur introdotto con ricorso monitorio anteriore al 28.2.2023, in origine è stato trattato con il nuovo rito, perché entrambe le parti hanno depositato le memorie 171ter c.p.c. prima della prima udienza di trattazione. In quella sede, peraltro, nessuno ha sollevato contestazioni ed entrambe, dando atto di aver già depositato le memorie istruttorie e di trattazione, hanno insistito nelle rispettive istanze senza richiesta di ulteriori termini. All'esito della riserva, con ordinanza del 5.10.2023, è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione , respinta la richiesta di CTU in quanto Parte_2
“meramente esplorativa non essendo allegati fatti specifici relativi alla pretesa usurarietà dei tassi d'interessi applicati dalla , e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. CP_1 In seguito, mutato nelle more il giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza dell'11.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Ai fini della decisione, devono essere esaminate separatamente le questioni che attengono ai contratti tra la banca e la società opponente e quelle che attengono alla fideiussione rilasciata dal socio.
7) Rispetto al primo blocco di questioni, tutte le contestazioni di parte opponente sono infondate.
8) In primo luogo, in ordine all'asserita mancanza di prova del credito, è sufficiente osservare che:
- la documentazione prodotta in sede monitoria (contratti e certificazione ex art. 50 TUB) era sicuramente sufficiente a fornire adeguata prova in quella sede;
- per quanto riguarda l'accertamento richiesto nel presente giudizio, non sono in alcun modo contestati gli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali oggetto di causa, prodotti dalla convenuta con la memoria di costituzione;
- pertanto, il credito può ritenersi nell'ammontare risultante dai predetti documenti contabili.
9) Inoltre, gli opponenti deducono l'applicazione di anatocismo e di interessi usurari, ma in termini del tutto generici, senza alcun riferimento specifico ai tassi applicati, al tasso soglia, ai periodi interessati. Invece, anche nel contenzioso bancario vige certamente il principio per cui il giudice deve decidere sulla base delle allegazioni e prove fornite dalle parti, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste un tempo dall'art. 183 co. 6 c.p.c. e ora dall'art. 171ter c.p.c.
pagina 4 di 9 Grava pertanto sulla parte interessata l'onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, che non può essere assolto semplicemente con la deduzione di una generica causa di invalidità o inefficacia del contratto, ma richiede anche la prospettazione dei motivi che – nella dinamica dello specifico rapporto contrattuale – determinerebbero l'esistenza del vizio lamentato. Questo, sia per porre in condizione la controparte di esplicare una compiuta difesa, sia per assicurare il rispetto del principio della domanda, dovendosi altrimenti ipotizzare che debba essere il giudice a riempire di contenuto le generiche allegazioni di parte. D'altra parte non si può neppure ritenere che le lacune assertive possano essere colmate con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che – senza un vaglio preventivo sulla ragionevolezza delle deduzioni sollevate dalla parte che la chiede – avrebbe una finalità esplorativa. Tanto meno può supplire l'esercizio del potere di rilievo ufficioso del giudice, che, dove consentito, deve sempre essere esercitato nel perimetro dei fatti allegati e provati dalle parti. In questo senso, d'altra parte, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8883/2020):
“La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base alli art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte , e all'art. 1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 - 01)). La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art.
1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2
- 7 Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”.
10) Con riguardo alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento chirografario, in realtà il contratto riporta chiaramente la misura del TAEG, al 4,930%, e l'eccezione è dunque palesemente infondata. Peraltro, come è noto Il TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB” (Cass. 14/02/2023, n. 4597), e proprio per questo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli
pagina 5 di 9 oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 13/12/2023, n.34889).
11) Infine, in merito alla pretesa nullità per violazione delle norme in materia di trasparenza contrattuale e determinatezza del contenuto, è sufficiente osservare che il rinvio all'Euribor (tasso di riferimento giornaliero pubblicato dall'European Money Market Institut e che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee), così come in generale il rinvio a criteri prestabiliti o ad elementi estrinseci obiettivamente individuabili senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo al creditore, rende il tasso di interesse facilmente determinabile, e il contratto quindi pienamente valido (cfr. Cass. 29530/2024, Trib. Roma 13212/2023; Trib. Milano 8151/2024).
12) Passando alle questioni che riguardano in generale la validità della fideiussione prestata dal
[...]
, è pregiudiziale l'accertamento della qualità di consumatore in capo allo stesso. Parte_2 Al riguardo, appare decisiva la circostanza che egli, quando ha rilasciato la garanzia, possedeva il 90% del capitale sociale di Parte_1 Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 )- all'entità della partecipazione al capitale sociale Per_1 nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore[…] Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all'accertamento di merito del giudice nazionale, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: la eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società” (Cass. Civ. 32225 del 13.12.2018). In quella ipotesi, per questo, è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale. Anche questo Tribunale si è già pronunciato sulla questione, affermando che è esclusa la qualità di consumatore in capo al fideiussore qualora questo presti una garanzia personale in favore della società della quale possieda una rilevante partecipazione al capitale sociale, che ne consenta comunque il controllo, l'amministrazione o la direzione (Trib. Torino, I Sez Civ., sent. n. 4069 del 21.10.2022). In definitiva, la partecipazione quasi totalitaria delle quote della società da parte dell'attore consente di escludere che egli abbia rilasciato la garanzia in qualità di consumatore.
13) Da questo discendono due conseguenze immediate:
- non si applica il foro speciale del consumatore, e quindi sussiste la competenza del Tribunale di Torino sussiste a norma dell'art. 16 della lettera di fideiussione (cfr. doc. 6 attrice);
- non si applica neppure l'art. 33 del Codice del Consumo, e quindi non si pone alcuna questione di vessatorietà della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., che è perfettamente valida, con l'ulteriore conseguenza che non può essere opposta alla banca alcuna decadenza per non aver agito tempestivamente contro l'obbligata principale. pagina 6 di 9 14) In aggiunta, parte attrice contesta la validità delle fidejussioni affermando che esse siano nulle perché fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI e sanzionato con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'AL, contenendo appunto le clausole individuate dall'autorità di vigilanza come frutto dell'intesa anticoncorrenziale, in particolare gli artt. 7, contenente la c.d. clausola di reviviscenza, e 6, contenente la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. La questione ovviamente prescinde dalla qualità di consumatore del , ma è comunque Parte_2 infondata. Sul tema, come è noto le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con la sentenza n. 41994/2021, stabilendo il principio per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall' Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La ricaduta operativa di questo, secondo la Corte, è che “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”. Inoltre, sempre sul piano operativo, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione”, in considerazione della sua “elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate”. Tale natura di prova privilegiata, peraltro, non esclude che la parte interessata sia comunque onerata di produrre il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'AL, condizione necessaria per mettere il giudice in condizione di apprezzare effettivamente la coincidenza tra le clausole dichiarate nulle e quelle concretamente applicate, in applicazione del principio “per cui compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 13846/2019). Inoltre, come correttamente osservato da parte della giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite, il provvedimento n.55/2005 della Banca d'AL costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, e quindi solo per le fidejussioni stipulate nel periodo coperto dall'indagine effettuata dall'autorità di vigilanza, quindi anteriore alla pubblicazione del provvedimento 55/2005. Per il periodo successivo, la parte attrice è invece onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.287/1990, dovendo essa dimostrare che “un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, Sezione Imprese, n. 294 del 19.1.2022).
pagina 7 di 9 In aggiunta, ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sull'inapplicabilità della nullità in esame alle fidejussioni specifiche, ha affermato alcune considerazioni utili anche al caso in esame, che per chiarezza si riportano integralmente:
“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di Banca d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'AL si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di Banca d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. 21841/2024). Questo percorso argomentativo, in sostanza, pare applicabile anche alle garanzie rilasciate successivamente al provvedimento del 2005, soprattutto se a distanza di tempo significativa, e questo in realtà pare abbastanza ovvio, perché la nullità parziale della garanzia può trovare fonte di prova privilegiata nel provvedimento della Banca d'AL solo per le fidejussioni rilasciate nel periodo coperto dall'indagine dell'autorità di vigilanza, non certo per comportamenti successivi che in alcun modo sono stati da essa investigati. Per questo periodo, la parte attrice dovrà allora dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, e tale prova non potrà essere dedotta dalla semplice presenza di clausole analoghe a quelle ritenute nulle nei moduli utilizzati da più istituti di credito, posto che queste clausole rispondono a un normale interesse delle banche e non sono vietate di per sé (salvo eventualmente nei rapporti consumeristici) ma solo in quanto frutto di accordi diretti a ostacolare la libera concorrenza. Nella fattispecie, parte attrice non offre alcuna prova al riguardo, ed anzi per la verità non produce nemmeno il provvedimento sanzionatorio del 2005.
15) Infine, è del tutto infondata anche l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, eccepita per mancanza di causa ai sensi degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., dedotta sul presupposto dell'incapienza patrimoniale del fideiussore. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “la fideiussione è un negozio avente efficacia esclusivamente obbligatoria che non presuppone alcuna solvibilità in capo al pagina 8 di 9 fideiussore che la pone in essere” e ancora, ha stabilito che la causa del negozio di fideiussione, che risiede nella funzione di garanzia dell'adempimento di un debito mediante l'estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale, non può ritenersi mancante ove prestata da soggetto il cui patrimonio sia attualmente incapiente, restando fermi anche in questa ipotesi, in applicazione dell'art. 2740 c.c., sia la sottoposizione a vincolo patrimoniale che la soggezione al potere di coazione del debitore. (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 22559 del 10.09.2019). Pertanto, la capienza del patrimonio del fideiussore non costituisce un requisito indefettibile per la validità della fideiussione: l'ordinamento, infatti, non presuppone una coincidenza necessaria tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza patrimoniale del debitore (cfr. Cass. n. 6407/1998). Accertato, dunque, che lo scopo concreto del negozio di fideiussione resta la funzione di garanzia di un debito altrui, non può ritenersi mancante se prestata da un soggetto incapiente. Nel caso di specie, peraltro, difetta in radice la stessa prova dell'assoluta incapienza del debitore, in quanto , all'epoca, risultava essere socio di maggioranza della società debitrice, nonché Parte_2 titolare di ruoli gestori in altre compagini societarie, circostanze che dimostrano il possesso di beni patrimoniali (quote sociali) e rendono probabile la percezione di redditi (utili o compensi).
16) Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, e il decreto opposto confermato e dichiarato esecutivo anche nei confronti del fideiussore.
17) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità dei medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, a quelli minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge integralmente le domande di Parte_1 e , e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 9200/2022 del
[...] Parte_2 Tribunale di Torino, e lo dichiara esecutivo. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 11.200, oltre Iva, cpa e rimborso Controparte_1 forfettario. Torino, 15 agosto 2025
Il Giudice Stefano Demontis
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