Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2951 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
05.02.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Paolo Pecorario, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio degli avv.ti Rosalba Tinto e Maria Grazia Pollini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 10.04.2024,
[...] premesso di aver contratto matrimonio civile il 23.11.2009 in Aversa Pt_1
(CE) con di , e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1 entrambi minorenni, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 17.04.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.10.2024, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 12.09.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., entrambe le parti comparivano personalmente in data 15.10.2024 dinanzi al giudice delegato che, preso atto della congiunta richiesta di rinvio per valutare un bonario componimento della lite, rinviava all'uopo all'udienza del 19.03.2025 (anticipata dapprima all'11.02.2024, poi al 05.02.2025).
Nelle more, le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, allegandolo all'istanza di anticipazione dell'udienza depositata in data 16.12.2024.
All'udienza del 05.02.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, che
2 chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio in conformità, riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del PM, che nulla opponeva.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa
(n.5122/2023) del 20.04.2023 depositato in cancelleria in data 12.05.2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica dell'accordo allegato all'istanza di anticipazione dell'udienza depositato in data 16.12.2024, che qui di seguito si riporta:
3 4 5 6 7 8 Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono 9 giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
[...]
(c.f.: ) e (c.f.: Pt_1 C.F._1 Controparte_1
), contratto in Aversa (CE) il 23.11.2009 (Atto n.49, Parte I, C.F._2
Serie /, anno 2009);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 18.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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