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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2019 promossa da:
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. CLARA MECACCI e dall'avv. VERONICA Persona_1
MAGRINI;
ATTORI contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. RICCARDO BOCCINI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. ed art. 3 l. 67/2006 ritualmente notificato, Parte_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sul minore , hanno convenuto in giudizio la scuola parificata per Persona_1
l'infanzia , per ivi ottenere accertamento e Controparte_1 Parte_3
declaratoria di responsabilità della convenuta per una presunta discriminazione operata dalla scuola ai danni del minore , in violazione degli art. 2 L. 67/2006 nonché degli artt. 3, 34 e 38 Persona_1
Cost., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di €40.000,00, salvo il più o meno di giustizia, oltre all'ordine di consegna immediata dei Piani Educativi Individuali del minore redatti per gli anni di frequenza scolastica;
in subordine, hanno chiesto accertarsi, Per_1
pagina 1 di 12 per i medesimi fatti di causa, la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della scuola convenuta per il danno subito dal minore e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno in Persona_1 favore degli attori nella misura di €40.000,00, salvo il più o meno di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita la convenuta
[...]
, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la mancata indicazione dei mezzi di prova di cui i ricorrenti intendevano avvalersi e comunque per la carenza dei presupposti di cui all'art. 702 cpc, chiedendo in subordine fissarsi udienza ex art. 183 c.p.c.; nel merito ha chiesto respingersi la domanda poiché infondata in fatto e in diritto, sostenendo l'assenza dei lamentati profili di responsabilità della scuola e di qualsivoglia discriminazione ai danni del minore;
ha concluso chiedendo il rigetto integrale Per_1
della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 19.02.2020, mutato il rito da parte del precedente Istruttore, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; successivamente sono state depositate memorie istruttorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché, precisate le conclusioni all'udienza del 9.7.2024, la causa è stata ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va premesso che il diritto dello studente con disabilità all'integrazione scolastica trova il suo espresso riconoscimento sia negli articoli 34 e 38 della Costituzione che all'interno di fonti sovranazionali: negli artt. 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, degli artt.
9, 10 e 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto
2008, n. 130, e degli artt. 4, 5 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18.
I paesi aderenti si sono impegnati ad adottare tutte le misure politiche per favorire la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone disabili, combattendo le discriminazioni fondate sulla disabilità, ivi compreso nel campo del sistema educativo: ciò, al fine di garantire il libero e pari accesso alla scuola e di agevolare l'apprendimento e la partecipazione alla vita di comunità, anche attraverso l'offerta di misure di sostegno assicurate dallo Stato.
Il principio di inclusione scolastica ha trovato, infine, piena applicazione con la L. 5 febbraio 1992, n.
104, c.d. “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che rappresenta tutt'oggi il punto di riferimento della disciplina di settore.
pagina 2 di 12 L'art. 1, L. n. 104/1992 ribadisce, infatti, che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità e della libertà della persona disabile, organizzando servizi e interventi per promuoverne la riabilitazione ed il recupero funzionale, nonché lo sviluppo dell'autonomia e la partecipazione alla vita collettiva.
Gli artt. 12 e 13, L. n. 104/1992 specificano, inoltre, che non solo nel primo ciclo di istruzione, relativo alla scuola primaria e secondaria dell'obbligo, ma in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da quella dell'infanzia all'università, è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile, nonché il sostegno, mediante assegnazione di docenti specializzati.
A differenza dell'alunno con disturbo specifico dell'apprendimento, che fruisce solo di una speciale attenzione da parte del personale docente ordinario, l'alunno portatore di handicap ha, quindi, diritto di beneficiare, per un monte di ore prestabilito, di un insegnante di sostegno dedicato che l'istituzione scolastica si obbliga ad assumere a suo vantaggio.
Secondo l'art. 12, comma 5, della predetta legge, le tappe per addivenire all'attribuzione delle ore di sostegno sono: i) la c.d. “certificazione”; ii) la redazione di un “profilo di funzionamento” (già “profilo dinamico-funzionale”); iii) la predisposizione di un “piano educativo individualizzato”, alias P.E.I.
Fin dagli albori dell'entrata in vigore della legge quadro, il legislatore ha sentito l'esigenza di disciplinare in maniera omogenea l'iter di adozione e il contenuto tipico dei predetti elaborati.
Gli interventi legislativi sono stati molteplici, a partire dal d.P.R. del 24 febbraio 1994 sino all'intervento operato dal D. intermin. n. 182/2020, emesso dal , di concerto Controparte_2 con il , in data 29 dicembre 2020. Controparte_3
Ne deriva un quadro normativo articolato e complesso, di non facile comprensione per gli operatori come per i soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi necessari alla piena attuazione dei diritti che spettano agli alunni portatori di handicap.
Limitando l'analisi alla normativa applicabile ratione temporis, emergono di tutta evidenza una serie di obblighi di legge cui è tenuto l'istituto, tra cui in particolare (e per quanto in questa sede interessa): (i)
l'obbligo di garantire all'alunno portatore di handicap un numero di ore settimanali di sostegno commisurato al grado di disabilità, laddove, nel caso di disabilità grave, è da considerarsi adeguata la totalità dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno, che corrisponde a 25 ore settimanali se si tratti della scuola dell'infanzia (cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017); nonché (ii) l'obbligo di redazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) con il coinvolgimento dei soggetti all'uopo preposti, che obbliga altresì l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019).
pagina 3 di 12 Circa le ore di sostegno da garantire all'alunno disabile, va anche richiamata la giurisprudenza che si è occupata del tema, la quale ha osservato innanzitutto che la determinazione delle ore di sostegno si caratterizza per la commistione di procedimenti aventi natura eterogenea: i diritti degli alunni disabili sono disciplinati dalla legge n. 104 del 1992 (e dalle altre leggi con essa coerenti), mentre i procedimenti volti alla determinazione dei contingenti del personale di sostegno sono di solito disciplinati dalle leggi sul contenimento della spesa pubblica. In ogni caso, la stessa giurisprudenza ha anche affermato il principio secondo cui “ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza”; conseguentemente, “le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017; Cass. S.U.
Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019; Corte costituzionale Sent. n. 80 del 22 febbraio 2010), sicché non possono mai essere opposte al minore portatore di handicap le eventuali indisponibilità economiche che l'istituto dovesse trovarsi ad affrontare.
Quanto all'obbligo di redazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.), tenendo conto della disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il P.E.I. è in definitiva da considerarsi un documento, alla cui redazione l'istituto è tenuto, nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Esso è redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. La definizione del piano è personalizzata e segue una concertazione tra tutti i predetti soggetti, che propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi strategici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, tenuto conto delle sue specifiche esigenze, difficoltà e potenzialità, nonché dei progetti di riabilitazione e dei percorsi di socializzazione che lo riguardano. Tutte le proposte vengono successivamente integrate tra loro, in modo da giungere alla redazione di un progetto conclusivo unitario, all'interno del quale viene anche indicato il monte ore settimanali di sostegno.
La predisposizione di tale documento è rimasta obbligatoria anche a seguito della riforma dell'istruzione c.d. della “Buona scuola”, avviata con L. 13 luglio 2015, n. 107, e le successive norme attuative, nonché con gli interventi operati con il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, il quale è intervenuto stabilendo che: “Il dirigente scolastico, sulla base dei P.E.I. di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del G.L.I., sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali pagina 4 di 12 presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno [...] invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.
Le successive modifiche legislative hanno ulteriormente precisato caratteristiche e contenuto del P.E.I., specie in relazione alle ore di sostegno da assegnare, valorizzandone la funzione in ottica di migliore garanzia dei diritti del minore, seguendo una evoluzione legislativa che, peraltro, è ulteriormente maturata in epoca successiva ai fatti di causa.
Ciò premesso in diritto, nel merito, si osserva quanto segue.
È emerso dall'istruttoria che gli attori hanno iscritto il figlio , nel settembre del 2015, Persona_1
alla scuola per l'infanzia parificata , comunicando il sospetto che il bambino fosse autistico, CP_1
diagnosi poi ufficializzata con comunicazione INPS del 30.11.2015, regolarmente comunicata alla scuola, con riconoscimento di invalidità grave ai sensi dell'art. 4 ed art. 3 co.3 della l. 104/1992.
Gli attori hanno provato, in via documentale e per testimoni, la insufficiente attivazione da parte della scuola convenuta del sostegno scolastico nonché la mancata tempestiva redazione del P.E.I. dell'alunno
. Tali elementi, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di Persona_1 legittimità, che in tema di discriminazione realizza un'agevolazione probatoria in favore del soggetto asseritamente discriminato (cfr. Cass. Sent. 9870/2022), consentono di ritenere certamente configurata la fattispecie discriminatoria in danno del minore . Persona_1
Emerge in particolare la violazione dell'art. 2 comma secondo L. 1° marzo 2006, n. 67, segnatamente una discriminazione “indiretta” perpetrata tramite atti e comportamenti della scuola che, a loro volta in violazione della normativa speciale sopra richiamata, sebbene non con lo scopo di nuocere ma in maniera apparentemente neutra, hanno di fatto messo il minore affetto da disabilità in una condizione di svantaggio rispetto ad altri alunni.
In particolare, quanto alla lamentata omessa e/o insufficiente attivazione degli interventi di sostegno per l'alunno , è dimostrato attraverso la prova per testi che le ore di sostegno fornite al bambino Per_1
fossero di gran lunga inferiori a quelle considerate normali per un alunno con handicap riconosciuto in condizioni di gravità secondo quanto riportato nella comunicazione INPS del 30.11.2015 (doc. 1 fasc. attoreo). L'art. 12 l. 104/92 prevede invero l'obbligo per la scuola di garantire uno standard educativo non discriminante e avrebbe perciò potuto e dovuto assumere un'insegnante idoneo, salva la possibilità di ottenere dal Ministero competente adeguato contributo, senza necessariamente dover attingere in quanto scuola paritetica alle graduatorie pubbliche per la nomina di insegnanti di sostegno. È infatti solo a partire dal Febbraio 2016 che al piccolo viene assegnata un'insegnante di sostegno, per Per_1
sole sei ore la settimana, il cui costo è stato integralmente corrisposto dai genitori (cfr. doc. 7 fasc. attoreo).
pagina 5 di 12 Sul punto, la teste (dichiaratasi “specialista in ambito pedagogico educativo”, incaricata Tes_1 quale “esperta” per fare un lavoro di potenziamento sul bambino e non come insegnante di sostegno) ha riferito che, durante le ore da lei trascorse a scuola con il minore, non era presente una insegnante di sostegno (cfr. verbale di udienza del 29.09.2021).
Il teste (padre dell'alunno disabile , iscritto al medesimo Istituto) Testimone_2 Persona_2
ha riferito che, negli anni dal 2016 al 2018/2019, nella classe di suo figlio vi sono state due insegnanti di sostegno che si sono alternate, ovvero e , precisando poi che come Parte_4 Parte_5 insegnante di sostegno nella classe di suo figlio c'è stata un anno e poi i successivi due Parte_4 anni , fino all'anno 2019 circa, precisando anche che “ era in classe Parte_5 Persona_1 con suo figlio” (cfr. verbale di udienza del 25.05.2022). L'educatore professionale Per_3
, sentito anch'egli come teste, ha confermato la propria presenza in supporto del minore
[...]
per sole tre ore settimanali in aggiunta a quella dell'insegnante di sostegno e solo per il periodo Per_1
da gennaio 2017 a giugno 2018 (cfr. verbale di udienza del 8.11.2022).
Va poi richiamata la testimonianza dell'insegnante , che ha dichiarato che nell'anno Parte_4
2016/2017 quest'ultima, quale unica insegnante di sostegno presente presso la classe di , ha Per_1 svolto l'attività di sostegno per sei ore giornaliere presso la scuola sui minori CP_1 Persona_1
e , precisando che detta attività è stata svolta “individualmente” sui minori, che Persona_2
“frequentavano due sezioni diverse” e anche con l'ausilio del dott. - educatore Persona_3
dipendente della Cooperativa sociale arcobaleno, appaltatrice del (cfr. verbale di udienza CP_4
29/9/2021).
Vi è poi la testimonianza della teste , dichiaratasi insegnante “in apprendistato” presso Parte_5
la scuola dal 2017 al 2020, che ha dichiarato di essere stata incaricata dalla scuola di svolgere 36 ore settimanali sul minore ed altro alunno disabile, senza però ricordare quante ore abbia effettivamente dedicato al minore (cfr. verbale di udienza 25/5/2022 e busta paga doc. 13 memoria ex art. 183 Per_1
n. 2 parte convenuta). Quanto al dott. questi ha dichiarato di aver svolto attività sul minore Per_3
per 3 ore settimanali, ciò risulta confermato anche dal teste – all'epoca Per_1 Testimone_3
dirigente dei servizi sociali del dal 2008 al 2019 (cfr. udienza 8/11/2022 e doc. 9 memoria ex CP_4
art. 183 n.2 cpc parte resistente). Ore assegnate dal COESO in favore del minore previa valutazione eseguita da una equipe di medici ed assistenti sociali ed educatori.
Emerge dunque come non sia stato garantito al minore , da parte della scuola, un adeguato Per_1
numero di ore di sostegno settimanali, che nel caso in esame, trattandosi di alunno con disabilità grave, doveva disporsi per la totalità dell'orario scolastico, ovvero per n.25 ore per la scuola materna, per prassi consolidata ed espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Sent. Consiglio di Stato, VI
pagina 6 di 12 sez. n.2944 del 16.06.2017; Consiglio di Stato, VI sez., Sent. n.2023 del 3.05.2017); la stessa giurisprudenza ha anche precisato che “il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili” (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019).
È infatti principio consolidato quello secondo cui ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza;
conseguentemente, le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria (cfr. Corte costituzionale Sent. n. 80 del 22 febbraio 2010; Cass. S.U. Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019). Ne deriva l'ininfluenza, ai fini dell'accertamento richiesto in questa sede, di eventuali indisponibilità economiche che abbiano motivato la mancata attivazione degli insegnanti di sostegno per il tempo necessario.
Risulta in definitiva che al piccolo fossero garantite al massimo 3, talvolta 5 o poco più, ore Per_1
settimanali di supporto a fronte delle 25 effettivamente necessarie, con conseguente responsabilità della scuola convenuta, essendosi tale criticità tradotta, presuntivamente e con ogni probabilità, in un vulnus al minore affetto da handicap grave.
Quanto alla lamentata omissione o tardiva redazione e mancata tempestiva consegna dei Piani
Educativi (“PEI”), si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda la necessità di redazione e consegna dei Piani Educativi di , è stato chiarito Per_1 che ai sensi dell'art. 12 della 1.104/1992 è previsto l'obbligo in capo alla scuola di provvedere, congiuntamente agli operatori sanitari con i quali venivano svolte le riunioni GLH, alla redazione di un piano educativo individualizzato, affinché il minore possa affrontare il percorso scolastico con strumenti adeguati, in termini di programma e ore di sostegno, onde trarre dalla frequentazione della scuola una progressione adeguata nella socializzazione ed una preparazione di base sufficiente a fargli affrontare la scuola primaria.
Secondo il dettato normativo, la necessità della redazione dei Piani educativi individuali è stata prevista per la prima volta dall'art. 12, V co., della 1.104/92, come attuato dal DPR 24/02/1994 art. 5 e vigente fino alla data del 31.08.2019; sino a tale momento la predisposizione del PEI era demandata
"congiuntamente, agli operatori delle unità sanitarie locali e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, con la collaborazione dei genitori” della persona affetta da handicap.
In seguito, con la legge 66/2017 (art.7), tale previsione è stata oggetto di modifica ed è stato stabilito che il PEI sia redatto ed approvato direttamente dai docenti o dal consiglio di, classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. In ogni caso, i PEI devono essere pagina 7 di 12 sottoscritti tanto dal personale docente quanto dal personale sanitario e dei genitori che vi partecipano.
Detti obblighi gravavano sulla scuola , scuola parificata e tenuta al rispetto dei medesimi CP_1
standard della scuola pubblica, ex art. l, comma IV, della 1.62/2000.
Ebbene, dall'istruttoria espletata risulta evidente, anche a voler ritenere che esso sia stato effettivamente predisposto tempestivamente, l'inadeguatezza del PEI allegato in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla scuola rispetto alla normativa speciale applicabile ratione temporis. Esso si palesa carente sotto molteplici profili, mancando della necessaria individuazione tanto degli obiettivi educativi ed alle attività a ciò funzionali, delle ore di sostegno che la scuola riconosce all'alunno con disabilità alla luce degli esiti delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo Handicap (GLOH), tenuto conto della gravità e della natura della sua patologia, indicazione da cui la scuola non può discostarsi
(cfr. Consiglio di Stato, VI sez. n.2944 del 16.06.2017).
Peraltro, nel periodo di frequentazione del minore a far data dal settembre del 2015, l'unico PEI in possesso della scuola è riferibile all'anno scolastico 2016/2017 (cfr. doc. 5 in produzione convenuta), la cui condivisione con i genitori del minore non è stata provata. Null'altro viene esibito in merito agli ulteriori PEI e/o alle riunioni tenutesi negli anni nell'interesse di presso il Centro per Per_1
l'Autismo di Grosseto su richiesta dell'ASL, ancorché regolarmente tenutesi, come confermato dai testi escussi (cfr. teste -medico neuropsichiatra infantile- udienza del 25/5/2022, teste Tes_4 [...]
-psicologo del minore anni 2017-18-19- udienza 7/2/2023, teste – dipendente della Tes_5 Tes_6 scuola udienza 7/11/2023), né v'è prova del numero delle ore assegnate al minore per il CP_1
sostegno scolastico.
Trattasi di documenti che la scuola, tenuto conto della fragilità del minore, è tenuta a possedere proprio al fine di permettere una continuità scolastica dell'alunno. La scuola ha solo fornito la prova di aver partecipato a tutte le riunioni e di aver messo a disposizione dell'alunno un insegnante di sostegno ed un operatore, senza tuttavia provare di aver attivato tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire al minore portatore di handicap il sostegno che la legge prevede gli spetti.
La condotta discriminatoria posta in essere dalla resistente in danno dell'alunno è dunque accertata.
Il diritto del disabile all'istruzione e di godere di eguale trattamento rispetto agli altri individui normodotati nell'ambito della comunità sociale e scolastica in cui risulta inserito, si configura come diritto ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, tutelato sia da fonti sovranazionali che interne, meritevole di tutela risarcitoria.
Il minore è affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992; tale Per_1 condizione rendeva necessaria l'attribuzione di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali pagina 8 di 12 (rapporto 1:1), mentre al minore è stato fornito un sostegno didattico per un numero di ore settimanali decisamente inferiore, come risulta dalla istruttoria espletata e sopra richiamata.
Alla luce di ciò, il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale in astratto distinguibile nelle due tipologie: dinamico-relazionale, ossia la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata, e danno da sofferenza, identificabile con il patema d'animo che il disabile prova nel ritrovarsi nella classe, tra soggetti normodotati, privo di insegnante di sostegno. Pertanto, il danno patito dalla minore è riconducibile al c.d. “danno conseguenza” da intendersi quale pregiudizio subito dallo studente disabile che, non vedendosi riconosciuto l'intero monte ore previsto per il sostegno didattico, viene discriminato nel suo percorso educativo e di crescita umana e privato di un'adeguata integrazione sia sotto il profilo didattico che relazionale.
Nel caso in esame, dall'attribuzione a di una minore quantità di ore di sostegno deriva - e non Per_1
risulta dimostrato il contrario - la compromissione tanto dell'apprendimento quanto dell'inclusione dell'alunno disabile, privato della possibilità di una piena partecipazione alle attività di classe con gli altri studenti normodotati a causa di una disabilità non adeguatamente compensata con la dovuta assistenza. Pertanto, tenuto conto dell'incontestata e grave condizione di disabilità del minore, e dell'attribuzione di un numero di ore di sostegno didattico notevolmente inferiore alle 25 ore settimanali previste, gli attori hanno correttamente ritenuto discriminatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 della
L. n. 67/2006, come modificato dall' art. 28, D. Lgs. n. 150/2011 la condotta posta in essere dalla scuola nei confronti del minore, non potendosi, diversamente, gravare il danneggiato dell'onere di fornire la specifica prova di eventuali regressioni o conseguenze dannose dovute alla mancata presenza di quel supporto integrativo, ancorché non debitamente individuato dal P.E.I., della cui elaborazione ripetesi era gravata la scuola.
Invero, per la sua liquidazione in concreto, il danno non patrimoniale subito dal minore - anche in considerazione della natura del pregiudizio presuntivamente subito (che non si presta ad una percentualizzazione tabellare - deve essere equitativamente valutato, in linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di assegnazione delle ore di sostegno), può riconoscersi in via equitativa nella misura di € 300,00 per ogni mese, e così per i 17 mesi -da dicembre 2015 a giugno
2016 e da settembre 2016 a giugno 2017 - in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico, per complessivi € 5.100,00, oltre agli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino a soddisfo. Avuto infatti riguardo all'anno scolastico di riferimento 2015/2016 e alla data di comunicazione Inps del 30.1.2015 surrichiamata, deve ritenersi che la scuola non avrebbe potuto attivarsi per garantire il sostegno prima del dicembre 2015.
pagina 9 di 12 Quanto alla omessa tempestiva redazione e consegna dei PEI si ritiene che, in vista dell'inserimento alla scuola primaria, il danno possa essere liquidato in via equitativa in € 2.000,00, trattandosi di danno certamente sussistente, ricavabile dalla mancanza per il futuro di documentazione utile per la valutazione dei progressi del minore nel tempo, ma la cui determinazione non può essere ancorata a criteri tabellari uniformi (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), e dovendosi quindi procedere alla liquidazione sulla base dell'esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822- 01).
Quanto invece alla mancata iscrizione da parte della scuola resistente per un altro anno di scuola materna da parte del minore, deve ritenersi non raggiunta la prova in ordine all'inadempimento lamentato da parte della famiglia . Per_1
Nel caso di specie trattasi, per quanto emerso dall'istruttoria, di minore in età scolastica che doveva essere iscritto a scuola, sicché la volontà di trattenere il bambino alla scuola materna è operazione che andava fatta certamente previa attivazione della stessa famiglia, onerata in tal senso di fare una richiesta alla scuola, supportata da documentazione giustificativa della stessa richiesta, che nella specie era una relazione medica di uno specialista che attestasse tale necessità.
È infatti da ritenersi onere della famiglia attivarsi con necessario anticipo, tanto più in presenza di criticità o disabilità, per accertarsi dei termini (peraltro pubblici, stante anche la presenza di una piattaforma ministeriale a ciò dedicata) per la richiesta di permanenza presso la scuola dell'infanzia, così come della necessaria documentazione specialistica da allegare alla domanda e da presentare alla scuola, anche considerando che i genitori, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, sono stati costantemente seguiti nel percorso scolastico infantile del figlio dalla equipe medica della ASL, da vari specialisti privati e dallo staff e le insegnanti della stessa scuola . CP_1
Tale contesto dimostra che vi è stata comunque una costante interazione tra famiglia, scuola, ASL e specialisti privati, circostanze che inducono a ritenere che gli attori fossero comunque tenuti a sapere degli adempimenti e dei termini per la richiesta di permanenza, ciò ben prima della riunione
(pacificamente) tenutasi il 28.7.2018.
Nella specie, emerge come i genitori non si siano effettivamente attivati per ottenere la reiscrizione del minore presso la scuola convenuta, né che abbiano predisposto e consegnato per tempo la documentazione medica alla stessa, nemmeno nel corso dell'ultimo incontro del 28.7.2018 anche se, come pacifico tra le parti, la stessa sarebbe risultata inutilizzabile in conseguenza della chiusura ormai definitiva della piattaforma web del MIUR all'uopo istituita.
pagina 10 di 12 È infatti questa la (legittima) ragione primaria sottesa al rifiuto della scuola alla reiscrizione del minore per un altro anno di scuola materna, come peraltro confermato anche dai testi (cfr. Testimone_5
verbale di udienza del 7/2/2023) e (cfr. verbale di udienza del 25/5/2022). Parte_5
Anche il teste , neuropsichiatra infantile medico della ASL, ha confermato che in data Testimone_7
26/7/2018 convocata da parte della ASL la riunione in merito alla iscrizione per un altro anno di materna, come richiesto dei genitori, la scuola comunicava l'intervenuta decadenza per la presentazione della domanda (cfr. udienza 29/9/2021). In definitiva, non vi è in atti prova che la famiglia abbia Per_1
richiesto nei termini previsti dalla normativa vigente la reiscrizione alla scuola, né che tale mancanza sia dipesa da un comportamento omissivo illecito della scuola convenuta.
Non risulta conseguentemente provata da parte degli attori la responsabilità della scuola in CP_1
ordine alla mancata iscrizione del minore.
Conclusivamente, parte convenuta andrà condanna a risarcire la parte attrice per la somma complessiva di Euro 7.100,00 già liquidata all'attualità.
Ogni ulteriore questione, eccezione o domanda deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò in quanto, come del resto rilevato anche dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017), la normativa applicabile al caso di specie è notevolmente frammentaria e disarmonica, e risulta di difficile lettura sia per i genitori, sia per gli operatori scolastici, il tutto in una materia che riguarda diritti fondamentali di una parte degli alunni, e di riflesso delle loro famiglie, ciò che risulta in contrasto col principio per il quale tutte le istituzioni devono facilitare l'individuazione delle regole applicabili, rendere gli interessati consapevoli dei loro diritti e consentire senza indugio l'applicazione di tali regole in sede amministrativa, prima ancora che in sede giurisdizionale (cfr., in questi termini, Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017).
A tale rilievo va aggiunto che, all'esito dell'accertamento dei plurimi obblighi gravanti sulla scuola alla luce della suddetta normativa, già di per sé tecnica e complessa, sono emerse diverse criticità e oneri gravanti soprattutto sull nella gestione del singolo alunno, dovendosi comunque considerare i CP_5
riflessi che la proposta del numero di ore formulata dai soggetti preposti, in gran parte interni all' , ha su altro e diverso settore dell'Amministrazione pubblica, trattandosi di materia regolata CP_5
dalle leggi di bilancio, e cioè le assunzioni nel pubblico impiego, materia di competenza del MEF;
ne consegue una commistione di procedimenti aventi natura eterogenea, laddove i diritti degli alunni disabili sono disciplinati dalla legge n. 104 del 1992 (e connessi interventi legislativi), mentre i procedimenti volti alla determinazione dei contingenti del personale di sostegno sono disciplinati dalle pagina 11 di 12 leggi sul contenimento della spesa pubblica;
trattasi di circostanze che fanno emergere l'indubbia difficoltà, anche per l'Istituto scolastico, di assicurare già in sede amministrativa il sostegno dovuto per legge ai soggetti portatori di handicap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di € 7.100,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto, 5/02/2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2019 promossa da:
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. CLARA MECACCI e dall'avv. VERONICA Persona_1
MAGRINI;
ATTORI contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. RICCARDO BOCCINI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. ed art. 3 l. 67/2006 ritualmente notificato, Parte_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sul minore , hanno convenuto in giudizio la scuola parificata per Persona_1
l'infanzia , per ivi ottenere accertamento e Controparte_1 Parte_3
declaratoria di responsabilità della convenuta per una presunta discriminazione operata dalla scuola ai danni del minore , in violazione degli art. 2 L. 67/2006 nonché degli artt. 3, 34 e 38 Persona_1
Cost., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di €40.000,00, salvo il più o meno di giustizia, oltre all'ordine di consegna immediata dei Piani Educativi Individuali del minore redatti per gli anni di frequenza scolastica;
in subordine, hanno chiesto accertarsi, Per_1
pagina 1 di 12 per i medesimi fatti di causa, la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della scuola convenuta per il danno subito dal minore e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno in Persona_1 favore degli attori nella misura di €40.000,00, salvo il più o meno di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita la convenuta
[...]
, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la mancata indicazione dei mezzi di prova di cui i ricorrenti intendevano avvalersi e comunque per la carenza dei presupposti di cui all'art. 702 cpc, chiedendo in subordine fissarsi udienza ex art. 183 c.p.c.; nel merito ha chiesto respingersi la domanda poiché infondata in fatto e in diritto, sostenendo l'assenza dei lamentati profili di responsabilità della scuola e di qualsivoglia discriminazione ai danni del minore;
ha concluso chiedendo il rigetto integrale Per_1
della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 19.02.2020, mutato il rito da parte del precedente Istruttore, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; successivamente sono state depositate memorie istruttorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché, precisate le conclusioni all'udienza del 9.7.2024, la causa è stata ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va premesso che il diritto dello studente con disabilità all'integrazione scolastica trova il suo espresso riconoscimento sia negli articoli 34 e 38 della Costituzione che all'interno di fonti sovranazionali: negli artt. 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, degli artt.
9, 10 e 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto
2008, n. 130, e degli artt. 4, 5 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18.
I paesi aderenti si sono impegnati ad adottare tutte le misure politiche per favorire la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone disabili, combattendo le discriminazioni fondate sulla disabilità, ivi compreso nel campo del sistema educativo: ciò, al fine di garantire il libero e pari accesso alla scuola e di agevolare l'apprendimento e la partecipazione alla vita di comunità, anche attraverso l'offerta di misure di sostegno assicurate dallo Stato.
Il principio di inclusione scolastica ha trovato, infine, piena applicazione con la L. 5 febbraio 1992, n.
104, c.d. “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che rappresenta tutt'oggi il punto di riferimento della disciplina di settore.
pagina 2 di 12 L'art. 1, L. n. 104/1992 ribadisce, infatti, che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità e della libertà della persona disabile, organizzando servizi e interventi per promuoverne la riabilitazione ed il recupero funzionale, nonché lo sviluppo dell'autonomia e la partecipazione alla vita collettiva.
Gli artt. 12 e 13, L. n. 104/1992 specificano, inoltre, che non solo nel primo ciclo di istruzione, relativo alla scuola primaria e secondaria dell'obbligo, ma in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da quella dell'infanzia all'università, è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile, nonché il sostegno, mediante assegnazione di docenti specializzati.
A differenza dell'alunno con disturbo specifico dell'apprendimento, che fruisce solo di una speciale attenzione da parte del personale docente ordinario, l'alunno portatore di handicap ha, quindi, diritto di beneficiare, per un monte di ore prestabilito, di un insegnante di sostegno dedicato che l'istituzione scolastica si obbliga ad assumere a suo vantaggio.
Secondo l'art. 12, comma 5, della predetta legge, le tappe per addivenire all'attribuzione delle ore di sostegno sono: i) la c.d. “certificazione”; ii) la redazione di un “profilo di funzionamento” (già “profilo dinamico-funzionale”); iii) la predisposizione di un “piano educativo individualizzato”, alias P.E.I.
Fin dagli albori dell'entrata in vigore della legge quadro, il legislatore ha sentito l'esigenza di disciplinare in maniera omogenea l'iter di adozione e il contenuto tipico dei predetti elaborati.
Gli interventi legislativi sono stati molteplici, a partire dal d.P.R. del 24 febbraio 1994 sino all'intervento operato dal D. intermin. n. 182/2020, emesso dal , di concerto Controparte_2 con il , in data 29 dicembre 2020. Controparte_3
Ne deriva un quadro normativo articolato e complesso, di non facile comprensione per gli operatori come per i soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi necessari alla piena attuazione dei diritti che spettano agli alunni portatori di handicap.
Limitando l'analisi alla normativa applicabile ratione temporis, emergono di tutta evidenza una serie di obblighi di legge cui è tenuto l'istituto, tra cui in particolare (e per quanto in questa sede interessa): (i)
l'obbligo di garantire all'alunno portatore di handicap un numero di ore settimanali di sostegno commisurato al grado di disabilità, laddove, nel caso di disabilità grave, è da considerarsi adeguata la totalità dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno, che corrisponde a 25 ore settimanali se si tratti della scuola dell'infanzia (cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017); nonché (ii) l'obbligo di redazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) con il coinvolgimento dei soggetti all'uopo preposti, che obbliga altresì l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019).
pagina 3 di 12 Circa le ore di sostegno da garantire all'alunno disabile, va anche richiamata la giurisprudenza che si è occupata del tema, la quale ha osservato innanzitutto che la determinazione delle ore di sostegno si caratterizza per la commistione di procedimenti aventi natura eterogenea: i diritti degli alunni disabili sono disciplinati dalla legge n. 104 del 1992 (e dalle altre leggi con essa coerenti), mentre i procedimenti volti alla determinazione dei contingenti del personale di sostegno sono di solito disciplinati dalle leggi sul contenimento della spesa pubblica. In ogni caso, la stessa giurisprudenza ha anche affermato il principio secondo cui “ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza”; conseguentemente, “le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017; Cass. S.U.
Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019; Corte costituzionale Sent. n. 80 del 22 febbraio 2010), sicché non possono mai essere opposte al minore portatore di handicap le eventuali indisponibilità economiche che l'istituto dovesse trovarsi ad affrontare.
Quanto all'obbligo di redazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.), tenendo conto della disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il P.E.I. è in definitiva da considerarsi un documento, alla cui redazione l'istituto è tenuto, nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Esso è redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. La definizione del piano è personalizzata e segue una concertazione tra tutti i predetti soggetti, che propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi strategici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, tenuto conto delle sue specifiche esigenze, difficoltà e potenzialità, nonché dei progetti di riabilitazione e dei percorsi di socializzazione che lo riguardano. Tutte le proposte vengono successivamente integrate tra loro, in modo da giungere alla redazione di un progetto conclusivo unitario, all'interno del quale viene anche indicato il monte ore settimanali di sostegno.
La predisposizione di tale documento è rimasta obbligatoria anche a seguito della riforma dell'istruzione c.d. della “Buona scuola”, avviata con L. 13 luglio 2015, n. 107, e le successive norme attuative, nonché con gli interventi operati con il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, il quale è intervenuto stabilendo che: “Il dirigente scolastico, sulla base dei P.E.I. di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del G.L.I., sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali pagina 4 di 12 presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno [...] invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.
Le successive modifiche legislative hanno ulteriormente precisato caratteristiche e contenuto del P.E.I., specie in relazione alle ore di sostegno da assegnare, valorizzandone la funzione in ottica di migliore garanzia dei diritti del minore, seguendo una evoluzione legislativa che, peraltro, è ulteriormente maturata in epoca successiva ai fatti di causa.
Ciò premesso in diritto, nel merito, si osserva quanto segue.
È emerso dall'istruttoria che gli attori hanno iscritto il figlio , nel settembre del 2015, Persona_1
alla scuola per l'infanzia parificata , comunicando il sospetto che il bambino fosse autistico, CP_1
diagnosi poi ufficializzata con comunicazione INPS del 30.11.2015, regolarmente comunicata alla scuola, con riconoscimento di invalidità grave ai sensi dell'art. 4 ed art. 3 co.3 della l. 104/1992.
Gli attori hanno provato, in via documentale e per testimoni, la insufficiente attivazione da parte della scuola convenuta del sostegno scolastico nonché la mancata tempestiva redazione del P.E.I. dell'alunno
. Tali elementi, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di Persona_1 legittimità, che in tema di discriminazione realizza un'agevolazione probatoria in favore del soggetto asseritamente discriminato (cfr. Cass. Sent. 9870/2022), consentono di ritenere certamente configurata la fattispecie discriminatoria in danno del minore . Persona_1
Emerge in particolare la violazione dell'art. 2 comma secondo L. 1° marzo 2006, n. 67, segnatamente una discriminazione “indiretta” perpetrata tramite atti e comportamenti della scuola che, a loro volta in violazione della normativa speciale sopra richiamata, sebbene non con lo scopo di nuocere ma in maniera apparentemente neutra, hanno di fatto messo il minore affetto da disabilità in una condizione di svantaggio rispetto ad altri alunni.
In particolare, quanto alla lamentata omessa e/o insufficiente attivazione degli interventi di sostegno per l'alunno , è dimostrato attraverso la prova per testi che le ore di sostegno fornite al bambino Per_1
fossero di gran lunga inferiori a quelle considerate normali per un alunno con handicap riconosciuto in condizioni di gravità secondo quanto riportato nella comunicazione INPS del 30.11.2015 (doc. 1 fasc. attoreo). L'art. 12 l. 104/92 prevede invero l'obbligo per la scuola di garantire uno standard educativo non discriminante e avrebbe perciò potuto e dovuto assumere un'insegnante idoneo, salva la possibilità di ottenere dal Ministero competente adeguato contributo, senza necessariamente dover attingere in quanto scuola paritetica alle graduatorie pubbliche per la nomina di insegnanti di sostegno. È infatti solo a partire dal Febbraio 2016 che al piccolo viene assegnata un'insegnante di sostegno, per Per_1
sole sei ore la settimana, il cui costo è stato integralmente corrisposto dai genitori (cfr. doc. 7 fasc. attoreo).
pagina 5 di 12 Sul punto, la teste (dichiaratasi “specialista in ambito pedagogico educativo”, incaricata Tes_1 quale “esperta” per fare un lavoro di potenziamento sul bambino e non come insegnante di sostegno) ha riferito che, durante le ore da lei trascorse a scuola con il minore, non era presente una insegnante di sostegno (cfr. verbale di udienza del 29.09.2021).
Il teste (padre dell'alunno disabile , iscritto al medesimo Istituto) Testimone_2 Persona_2
ha riferito che, negli anni dal 2016 al 2018/2019, nella classe di suo figlio vi sono state due insegnanti di sostegno che si sono alternate, ovvero e , precisando poi che come Parte_4 Parte_5 insegnante di sostegno nella classe di suo figlio c'è stata un anno e poi i successivi due Parte_4 anni , fino all'anno 2019 circa, precisando anche che “ era in classe Parte_5 Persona_1 con suo figlio” (cfr. verbale di udienza del 25.05.2022). L'educatore professionale Per_3
, sentito anch'egli come teste, ha confermato la propria presenza in supporto del minore
[...]
per sole tre ore settimanali in aggiunta a quella dell'insegnante di sostegno e solo per il periodo Per_1
da gennaio 2017 a giugno 2018 (cfr. verbale di udienza del 8.11.2022).
Va poi richiamata la testimonianza dell'insegnante , che ha dichiarato che nell'anno Parte_4
2016/2017 quest'ultima, quale unica insegnante di sostegno presente presso la classe di , ha Per_1 svolto l'attività di sostegno per sei ore giornaliere presso la scuola sui minori CP_1 Persona_1
e , precisando che detta attività è stata svolta “individualmente” sui minori, che Persona_2
“frequentavano due sezioni diverse” e anche con l'ausilio del dott. - educatore Persona_3
dipendente della Cooperativa sociale arcobaleno, appaltatrice del (cfr. verbale di udienza CP_4
29/9/2021).
Vi è poi la testimonianza della teste , dichiaratasi insegnante “in apprendistato” presso Parte_5
la scuola dal 2017 al 2020, che ha dichiarato di essere stata incaricata dalla scuola di svolgere 36 ore settimanali sul minore ed altro alunno disabile, senza però ricordare quante ore abbia effettivamente dedicato al minore (cfr. verbale di udienza 25/5/2022 e busta paga doc. 13 memoria ex art. 183 Per_1
n. 2 parte convenuta). Quanto al dott. questi ha dichiarato di aver svolto attività sul minore Per_3
per 3 ore settimanali, ciò risulta confermato anche dal teste – all'epoca Per_1 Testimone_3
dirigente dei servizi sociali del dal 2008 al 2019 (cfr. udienza 8/11/2022 e doc. 9 memoria ex CP_4
art. 183 n.2 cpc parte resistente). Ore assegnate dal COESO in favore del minore previa valutazione eseguita da una equipe di medici ed assistenti sociali ed educatori.
Emerge dunque come non sia stato garantito al minore , da parte della scuola, un adeguato Per_1
numero di ore di sostegno settimanali, che nel caso in esame, trattandosi di alunno con disabilità grave, doveva disporsi per la totalità dell'orario scolastico, ovvero per n.25 ore per la scuola materna, per prassi consolidata ed espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Sent. Consiglio di Stato, VI
pagina 6 di 12 sez. n.2944 del 16.06.2017; Consiglio di Stato, VI sez., Sent. n.2023 del 3.05.2017); la stessa giurisprudenza ha anche precisato che “il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili” (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019).
È infatti principio consolidato quello secondo cui ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza;
conseguentemente, le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria (cfr. Corte costituzionale Sent. n. 80 del 22 febbraio 2010; Cass. S.U. Sent. n. 25101 dell'8 ottobre 2019). Ne deriva l'ininfluenza, ai fini dell'accertamento richiesto in questa sede, di eventuali indisponibilità economiche che abbiano motivato la mancata attivazione degli insegnanti di sostegno per il tempo necessario.
Risulta in definitiva che al piccolo fossero garantite al massimo 3, talvolta 5 o poco più, ore Per_1
settimanali di supporto a fronte delle 25 effettivamente necessarie, con conseguente responsabilità della scuola convenuta, essendosi tale criticità tradotta, presuntivamente e con ogni probabilità, in un vulnus al minore affetto da handicap grave.
Quanto alla lamentata omissione o tardiva redazione e mancata tempestiva consegna dei Piani
Educativi (“PEI”), si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda la necessità di redazione e consegna dei Piani Educativi di , è stato chiarito Per_1 che ai sensi dell'art. 12 della 1.104/1992 è previsto l'obbligo in capo alla scuola di provvedere, congiuntamente agli operatori sanitari con i quali venivano svolte le riunioni GLH, alla redazione di un piano educativo individualizzato, affinché il minore possa affrontare il percorso scolastico con strumenti adeguati, in termini di programma e ore di sostegno, onde trarre dalla frequentazione della scuola una progressione adeguata nella socializzazione ed una preparazione di base sufficiente a fargli affrontare la scuola primaria.
Secondo il dettato normativo, la necessità della redazione dei Piani educativi individuali è stata prevista per la prima volta dall'art. 12, V co., della 1.104/92, come attuato dal DPR 24/02/1994 art. 5 e vigente fino alla data del 31.08.2019; sino a tale momento la predisposizione del PEI era demandata
"congiuntamente, agli operatori delle unità sanitarie locali e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, con la collaborazione dei genitori” della persona affetta da handicap.
In seguito, con la legge 66/2017 (art.7), tale previsione è stata oggetto di modifica ed è stato stabilito che il PEI sia redatto ed approvato direttamente dai docenti o dal consiglio di, classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. In ogni caso, i PEI devono essere pagina 7 di 12 sottoscritti tanto dal personale docente quanto dal personale sanitario e dei genitori che vi partecipano.
Detti obblighi gravavano sulla scuola , scuola parificata e tenuta al rispetto dei medesimi CP_1
standard della scuola pubblica, ex art. l, comma IV, della 1.62/2000.
Ebbene, dall'istruttoria espletata risulta evidente, anche a voler ritenere che esso sia stato effettivamente predisposto tempestivamente, l'inadeguatezza del PEI allegato in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla scuola rispetto alla normativa speciale applicabile ratione temporis. Esso si palesa carente sotto molteplici profili, mancando della necessaria individuazione tanto degli obiettivi educativi ed alle attività a ciò funzionali, delle ore di sostegno che la scuola riconosce all'alunno con disabilità alla luce degli esiti delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo Handicap (GLOH), tenuto conto della gravità e della natura della sua patologia, indicazione da cui la scuola non può discostarsi
(cfr. Consiglio di Stato, VI sez. n.2944 del 16.06.2017).
Peraltro, nel periodo di frequentazione del minore a far data dal settembre del 2015, l'unico PEI in possesso della scuola è riferibile all'anno scolastico 2016/2017 (cfr. doc. 5 in produzione convenuta), la cui condivisione con i genitori del minore non è stata provata. Null'altro viene esibito in merito agli ulteriori PEI e/o alle riunioni tenutesi negli anni nell'interesse di presso il Centro per Per_1
l'Autismo di Grosseto su richiesta dell'ASL, ancorché regolarmente tenutesi, come confermato dai testi escussi (cfr. teste -medico neuropsichiatra infantile- udienza del 25/5/2022, teste Tes_4 [...]
-psicologo del minore anni 2017-18-19- udienza 7/2/2023, teste – dipendente della Tes_5 Tes_6 scuola udienza 7/11/2023), né v'è prova del numero delle ore assegnate al minore per il CP_1
sostegno scolastico.
Trattasi di documenti che la scuola, tenuto conto della fragilità del minore, è tenuta a possedere proprio al fine di permettere una continuità scolastica dell'alunno. La scuola ha solo fornito la prova di aver partecipato a tutte le riunioni e di aver messo a disposizione dell'alunno un insegnante di sostegno ed un operatore, senza tuttavia provare di aver attivato tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire al minore portatore di handicap il sostegno che la legge prevede gli spetti.
La condotta discriminatoria posta in essere dalla resistente in danno dell'alunno è dunque accertata.
Il diritto del disabile all'istruzione e di godere di eguale trattamento rispetto agli altri individui normodotati nell'ambito della comunità sociale e scolastica in cui risulta inserito, si configura come diritto ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, tutelato sia da fonti sovranazionali che interne, meritevole di tutela risarcitoria.
Il minore è affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992; tale Per_1 condizione rendeva necessaria l'attribuzione di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali pagina 8 di 12 (rapporto 1:1), mentre al minore è stato fornito un sostegno didattico per un numero di ore settimanali decisamente inferiore, come risulta dalla istruttoria espletata e sopra richiamata.
Alla luce di ciò, il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale in astratto distinguibile nelle due tipologie: dinamico-relazionale, ossia la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata, e danno da sofferenza, identificabile con il patema d'animo che il disabile prova nel ritrovarsi nella classe, tra soggetti normodotati, privo di insegnante di sostegno. Pertanto, il danno patito dalla minore è riconducibile al c.d. “danno conseguenza” da intendersi quale pregiudizio subito dallo studente disabile che, non vedendosi riconosciuto l'intero monte ore previsto per il sostegno didattico, viene discriminato nel suo percorso educativo e di crescita umana e privato di un'adeguata integrazione sia sotto il profilo didattico che relazionale.
Nel caso in esame, dall'attribuzione a di una minore quantità di ore di sostegno deriva - e non Per_1
risulta dimostrato il contrario - la compromissione tanto dell'apprendimento quanto dell'inclusione dell'alunno disabile, privato della possibilità di una piena partecipazione alle attività di classe con gli altri studenti normodotati a causa di una disabilità non adeguatamente compensata con la dovuta assistenza. Pertanto, tenuto conto dell'incontestata e grave condizione di disabilità del minore, e dell'attribuzione di un numero di ore di sostegno didattico notevolmente inferiore alle 25 ore settimanali previste, gli attori hanno correttamente ritenuto discriminatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 della
L. n. 67/2006, come modificato dall' art. 28, D. Lgs. n. 150/2011 la condotta posta in essere dalla scuola nei confronti del minore, non potendosi, diversamente, gravare il danneggiato dell'onere di fornire la specifica prova di eventuali regressioni o conseguenze dannose dovute alla mancata presenza di quel supporto integrativo, ancorché non debitamente individuato dal P.E.I., della cui elaborazione ripetesi era gravata la scuola.
Invero, per la sua liquidazione in concreto, il danno non patrimoniale subito dal minore - anche in considerazione della natura del pregiudizio presuntivamente subito (che non si presta ad una percentualizzazione tabellare - deve essere equitativamente valutato, in linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di assegnazione delle ore di sostegno), può riconoscersi in via equitativa nella misura di € 300,00 per ogni mese, e così per i 17 mesi -da dicembre 2015 a giugno
2016 e da settembre 2016 a giugno 2017 - in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico, per complessivi € 5.100,00, oltre agli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino a soddisfo. Avuto infatti riguardo all'anno scolastico di riferimento 2015/2016 e alla data di comunicazione Inps del 30.1.2015 surrichiamata, deve ritenersi che la scuola non avrebbe potuto attivarsi per garantire il sostegno prima del dicembre 2015.
pagina 9 di 12 Quanto alla omessa tempestiva redazione e consegna dei PEI si ritiene che, in vista dell'inserimento alla scuola primaria, il danno possa essere liquidato in via equitativa in € 2.000,00, trattandosi di danno certamente sussistente, ricavabile dalla mancanza per il futuro di documentazione utile per la valutazione dei progressi del minore nel tempo, ma la cui determinazione non può essere ancorata a criteri tabellari uniformi (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), e dovendosi quindi procedere alla liquidazione sulla base dell'esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822- 01).
Quanto invece alla mancata iscrizione da parte della scuola resistente per un altro anno di scuola materna da parte del minore, deve ritenersi non raggiunta la prova in ordine all'inadempimento lamentato da parte della famiglia . Per_1
Nel caso di specie trattasi, per quanto emerso dall'istruttoria, di minore in età scolastica che doveva essere iscritto a scuola, sicché la volontà di trattenere il bambino alla scuola materna è operazione che andava fatta certamente previa attivazione della stessa famiglia, onerata in tal senso di fare una richiesta alla scuola, supportata da documentazione giustificativa della stessa richiesta, che nella specie era una relazione medica di uno specialista che attestasse tale necessità.
È infatti da ritenersi onere della famiglia attivarsi con necessario anticipo, tanto più in presenza di criticità o disabilità, per accertarsi dei termini (peraltro pubblici, stante anche la presenza di una piattaforma ministeriale a ciò dedicata) per la richiesta di permanenza presso la scuola dell'infanzia, così come della necessaria documentazione specialistica da allegare alla domanda e da presentare alla scuola, anche considerando che i genitori, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, sono stati costantemente seguiti nel percorso scolastico infantile del figlio dalla equipe medica della ASL, da vari specialisti privati e dallo staff e le insegnanti della stessa scuola . CP_1
Tale contesto dimostra che vi è stata comunque una costante interazione tra famiglia, scuola, ASL e specialisti privati, circostanze che inducono a ritenere che gli attori fossero comunque tenuti a sapere degli adempimenti e dei termini per la richiesta di permanenza, ciò ben prima della riunione
(pacificamente) tenutasi il 28.7.2018.
Nella specie, emerge come i genitori non si siano effettivamente attivati per ottenere la reiscrizione del minore presso la scuola convenuta, né che abbiano predisposto e consegnato per tempo la documentazione medica alla stessa, nemmeno nel corso dell'ultimo incontro del 28.7.2018 anche se, come pacifico tra le parti, la stessa sarebbe risultata inutilizzabile in conseguenza della chiusura ormai definitiva della piattaforma web del MIUR all'uopo istituita.
pagina 10 di 12 È infatti questa la (legittima) ragione primaria sottesa al rifiuto della scuola alla reiscrizione del minore per un altro anno di scuola materna, come peraltro confermato anche dai testi (cfr. Testimone_5
verbale di udienza del 7/2/2023) e (cfr. verbale di udienza del 25/5/2022). Parte_5
Anche il teste , neuropsichiatra infantile medico della ASL, ha confermato che in data Testimone_7
26/7/2018 convocata da parte della ASL la riunione in merito alla iscrizione per un altro anno di materna, come richiesto dei genitori, la scuola comunicava l'intervenuta decadenza per la presentazione della domanda (cfr. udienza 29/9/2021). In definitiva, non vi è in atti prova che la famiglia abbia Per_1
richiesto nei termini previsti dalla normativa vigente la reiscrizione alla scuola, né che tale mancanza sia dipesa da un comportamento omissivo illecito della scuola convenuta.
Non risulta conseguentemente provata da parte degli attori la responsabilità della scuola in CP_1
ordine alla mancata iscrizione del minore.
Conclusivamente, parte convenuta andrà condanna a risarcire la parte attrice per la somma complessiva di Euro 7.100,00 già liquidata all'attualità.
Ogni ulteriore questione, eccezione o domanda deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò in quanto, come del resto rilevato anche dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017), la normativa applicabile al caso di specie è notevolmente frammentaria e disarmonica, e risulta di difficile lettura sia per i genitori, sia per gli operatori scolastici, il tutto in una materia che riguarda diritti fondamentali di una parte degli alunni, e di riflesso delle loro famiglie, ciò che risulta in contrasto col principio per il quale tutte le istituzioni devono facilitare l'individuazione delle regole applicabili, rendere gli interessati consapevoli dei loro diritti e consentire senza indugio l'applicazione di tali regole in sede amministrativa, prima ancora che in sede giurisdizionale (cfr., in questi termini, Consiglio di Stato Sent. n. 2023/2017).
A tale rilievo va aggiunto che, all'esito dell'accertamento dei plurimi obblighi gravanti sulla scuola alla luce della suddetta normativa, già di per sé tecnica e complessa, sono emerse diverse criticità e oneri gravanti soprattutto sull nella gestione del singolo alunno, dovendosi comunque considerare i CP_5
riflessi che la proposta del numero di ore formulata dai soggetti preposti, in gran parte interni all' , ha su altro e diverso settore dell'Amministrazione pubblica, trattandosi di materia regolata CP_5
dalle leggi di bilancio, e cioè le assunzioni nel pubblico impiego, materia di competenza del MEF;
ne consegue una commistione di procedimenti aventi natura eterogenea, laddove i diritti degli alunni disabili sono disciplinati dalla legge n. 104 del 1992 (e connessi interventi legislativi), mentre i procedimenti volti alla determinazione dei contingenti del personale di sostegno sono disciplinati dalle pagina 11 di 12 leggi sul contenimento della spesa pubblica;
trattasi di circostanze che fanno emergere l'indubbia difficoltà, anche per l'Istituto scolastico, di assicurare già in sede amministrativa il sostegno dovuto per legge ai soggetti portatori di handicap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di € 7.100,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto, 5/02/2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
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