Articolo 1 della Legge 16 giugno 2015, n. 94
Articolo 2
Versione
7 luglio 2015
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
Entrata in vigore il 7 luglio 2015