Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
Articolo 1 della Legge 16 giugno 2015, n. 94
Articolo 2
- Legge 16 giugno 2015, n. 94
Articolo 1 della Legge 16 giugno 2015, n. 94
Versione
7 luglio 2015
7 luglio 2015
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