Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27265/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27265/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Benevento, Parte_1 C.F._1
alla via E. Marmorale, n. 32, presso lo studio legale e rapp.to e difeso CP_1
dall'Avv. Nicola Parisio (c.f.: ; p.e.c.: C.F._2 [...]
, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione Email_1
OPPONENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, ope legis domici- Controparte_2
liato in Napoli, alla Via Armando Diaz 11, presso l'Avvocatura dello Stato (pec:
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Ricorso ex art. 281decies c.p.c. ed ex art. 170 del d.P.R. 115/2002.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter c.p.c., cui integralmente si rimanda
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DEL-
LA DECISIONE
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zato, chiedeva la riforma del decreto di revoca adottato dal Tribunale di Napoli, XIII se-
zione civile, in composizione collegiale, nella persona del Presidente, dott.ssa Molfino,
all'esito del procedimento ex art. 35bis del d.lgs. 25/2018, con il quale si provvedeva a revocare il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 136 co.II del
DPR 115/2022, per avere l'istante “agito in giudizio con colpa grave”.
Più precisamente, il Collegio poneva a sostegno della revoca la circostanza che
[...]
avesse richiesto, con ricorso ex art. 35bis, l'annullamento del provve- Parte_2
dimento di diniego della Protezione Internazionale, emesso dalla Commissione Territo-
riale di Salerno, richiedendo “…in via gradata, il “rilascio di un permesso di soggiorno
per casi speciali….per esigenze di carattere umanitario”, ancorché siffatto bene della vita fosse stato già riconosciuto dalla CT competente, in ragione della vulnerabilità
dell'istante per motivi di salute.
Il Tribunale, dunque, in sede di impugnazione, ravvisava “la radicale carenza di inte-
resse del ricorrente a far dichiarare la nullità di tale capo della decisione amministrati-
va – a sé favorevole - nonché la carenza di legittimazione attiva a richiedere un tipo di
protezione che la PA gli ha già riconosciuto”.
Pertanto, il Collegio giungeva a ritenere che “il diffuso argomentare in relazione ad una
forma di protezione che la CT aveva riconosciuto – e di cui non si fa cenno in ricorso -
conforta la convinzione che il processo sia stato introdotto e portato avanti senza fare
uso della minima diligenza, presupponendo questa almeno la lettura del provvedimento
da sottoporre ad impugnativa e l'individuazione di censure da indirizzare alle forme di
protezione effettivamente non riconosciute” e, per l'effetto, provvedeva a revocare il beneficio provvisoriamente concesso in favore di con delibera Parte_1
del COA di Napoli n.prot. 2451/2019.
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A sostegno del ricorso, l'opponente lamentava la violazione e/o la falsa applicazione di legge del decreto di rigetto n.9826/2022 e dello stesso provvedimento di revoca del be-
neficio, laddove il Tribunale poneva a fondamento delle sue statuizioni la sovrapponibi-
lità del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, c. 3 del d.lgs.
25/2008 n. 132, riconosciuto all'istante con il provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione Territoriale di Salerno, ed il permesso di soggiorno per “casi specia-
li”, di cui all'art. 1, comma 9 del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132 del 2018,
oggetto della specifica domanda proposta in via gradata in sede di ricorso ex art. 35bis
d.lgs. 25/2008.
Più precisamente, l'opponente deduceva la sussistenza, tanto dell'interesse ad agire,
quanto della sua legittimazione attiva nel giudizio de quo, posto che il permesso di sog-
giorno riconosciuto all'odierno ricorrente, avendo validità soltanto annuale e non essen-
do convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, “non poteva in alcun mo-
do essere equiparato al permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2 del T.U.I.”
che è, invece, caratterizzato da una maggiore durata e dalla convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 30.5.2023, con comparsa de-
positata il 17.05.2023 si costituiva il il quale, nel ritenere legit- Controparte_2
time le ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca, chiedeva il rigetto del ricorso, poichè inammissibile, improcedibile ed infondato.
All'udienza del 13.05.2025, parte ricorrente si riportava al contenuto del proprio ricor-
so, insistendo per l'accoglimento dello stesso e la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma.
In via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege previsto.
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Ed invero, dagli atti prodotti in giudizio risulta che il ricorso è stato depositato in data
24.11.2022 e che il provvedimento di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese del-
lo Stato presentata da emesso in data 19.10.2022, è stato pub- Parte_1
blicato e notificato in data 24.10.2022. Pertanto, è rispettato il termine di giorni venti previsto per la proposizione del presente gravame.
Tanto premesso in punto di rito, deve ritenersi infondata l'impugnazione proposta.
Ed invero, all'esito della lettura della domanda di protezione internazionale proposta dall' e del ricorso ex art. 35bis del d.lgs. 25/2008, è possibile evincersi che Parte_1
l'odierno opponente chiedeva l'annullamento del provvedimento amministrativo di ri-
getto della Protezione internazionale, posto che la Commissione Territoriale di Salerno
provvedeva a riconoscere all'istante esclusivamente il beneficio della protezione specia-
le ex art. 32 co.3 d.lgs. 25/2008…
Nel caso di specie, l'avverso decreto si fondava sulla motivazione che esso si fosse mosso proprio nella direzione invocata dal ricorrente, e per tale motivo il collegio ha giustamente ritenuto che il diffuso argomentare in relazione ad una forma di protezione che era stata riconosciuta alla controparte - e di cui non si fa cenno in ricorso - confor-
tasse la convinzione che il processo fosse stato introdotto e portato avanti senza fare uso della minima diligenza, presupponendo questa almeno la lettura del provvedimento da sottoporre ad impugnativa e l'individuazione di censure da indirizzare alle forme di pro-
tezione effettivamente non riconosciute;
per tali ragioni, il collegio ha ritenuto sussi-
stenti, i requisiti dettati dall'art. 136 comma 2 D. P.R. 115/2002 dell'aver agito con col-
pa grave.
Per la Cassazione, la citata norma sulla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio (e,
cioè, l'art. 136 d.P.R. n. 115/2002) è chiara: con decreto il magistrato revoca l'ammis-
sione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
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se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In merito, appare doveroso sottoli-
neare che ai fini della revoca del gratuito patrocinio è sufficiente aver resistito o agito in giudizio con mala fede o con colpa grave, senza la necessità di condanna ex art. 96
c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18034).
Il contrasto interpretativo in materia giustifica la compensazione delle spese del presen-
te giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione
2. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti..:
napoli 09.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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