Art. 4.
In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991 , e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreche' ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.
In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991 , e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreche' ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.