Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/1/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTINA Parte_1 C.F._1
PARISIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale C. Castracani
n. 126, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_2 C.F._2
SANNINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione San
Marco, via del Brennero n. 109, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Parte_1
e dal signor in data 15/06/2003 in Lucca, atto trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Lucca al N. 60 P. 2 S. A anno 2003;
2) Il figlio , minorenne, è affidato ai genitori in regime di affido condiviso con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione sita in Lucca, Fraz. Maggiano, via Casanova, Per n. 536; anche , maggiorenne ad oggi economicamente non autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre;
3) in merito ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, si dà atto che il figlio , Per_1 diciassettenne, deciderà di concerto con il padre, di volta in volta, le modalità di incontro e
1
4) porre a carico del signor il contributo al mantenimento ordinario dei figli nella Parte_2 misura di €. 300,00 (trecento/00) mensile, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Tale somma di €. 300,00 dovrà essere disponibile sul conto corrente della signora entro il Parte_1 giorno 10 del mese di riferimento;
5) porre le spese straordinarie necessarie per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti, in ordine alla individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione, si riportano a quanto disposto dal richiamato Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7 ottobre 2020;
6) prendere atto che la quota di piena proprietà del marito della casa familiare, situata in Lucca, Loc.
Maggiano, Via Casanova n. 536, della quale i signori e sono comproprietari Parte_2 Parte_1 al 50%, verrà acquistata dalla signora divenendo così unica proprietaria, come da patti Parte_1
e condizioni concordati nel separato contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data odierna. Si precisa che, qualora la signora per tale operazione, non dovesse Parte_1 ottenere l'erogazione del mutuo, detta casa familiare sarà immediatamente messa in vendita a terzi Per senza alcuna restrizione e, conseguentemente, la stessa unitamente ai figli e , Parte_1 Per_1 lasceranno detto immobile libero da persone, come da patti e condizioni meglio precisati nel suddetto contratto preliminare di compravendita al quale le parti si richiamano;
7) l'assegno universale per i figli, viene percepito nella misura del 50% da ciascun genitore a decorrere dal mese di luglio dell'anno 2024; invece, per il precedente periodo da gennaio 2024 a giugno 2024 compreso, il padre deve restituire l'importo di €. 700,00 perché per tale periodo è stato percettore del 100% di tale assegno. La rata mensile del finanziamento Compass n. 28066264 del
5/07/2023, acceso a luglio 2023 pari a € 81,71 mensili in relazione alle spese ortodontiche del figlio deve essere sostenuta in parti uguali tra i genitori, dovendo il padre rimborsare alla madre il Per_1
50% gli importi da questa pagati alla finanziaria da luglio 2023;
8) prendere atto che il signor e la signora ono economicamente indipendenti Parte_2 Parte_1 talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di mantenimento e/o divorzile cui in ogni caso e per quanto occorrer possa, espressamente rinunciano;
9) prendere atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica - patrimoniale con separato accordo;
10) prendere atto che l'autovettura targata EJ127JE già intestata alla signora Parte_1 resterà in piena proprietà, possesso e godimento della stessa;
l'auto tg. FB553NW, formalmente Per intesta alla madre, resta nella piena disponibilità del figlio e del figlio , prossimo alla Per_1 maggiore età;
11) prendere atto che l'autovettura targata FE479LJ già intestata al signor resterà Parte_2 in piena proprietà, possesso e godimento dello stesso;
il cane, meticcio, già di proprietà del signor resterà assegnato allo stesso;
Parte_2
12) spese legali compensate;
13) disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lucca, affinché proceda alla trascrizione a margine del citato atto di matrimonio e alle consequenziali incombenze di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per contratto matrimonio in Lucca (LU) il 15/6/2003, dal quale sono nati i due figli (nato l'[...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]) anch'egli divenuto Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Lucca (LU) in data 15/6/2003, debitamente Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 60,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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