Art. 1.
L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387 , relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, e' prorogata al 31 dicembre 1952.
L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387 , relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, e' prorogata al 31 dicembre 1952.