Decreto presidenziale 13 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Filigheddu, Giampaolo Murrighile, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Questura Chieti, Stazione Carabinieri di Casoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del d.a.spo. questorile n.276 del 7 dicembre 2024, di ogni altro atto presupposto, connesso e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, della Questura Chieti e della Stazione Carabinieri di Casoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2026 il dott. VI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Questura di Chieti, con atto n.276 del 7 dicembre 2024, sulla base del rapporto del 21 agosto 2024 dei Carabinieri di Casoli, disponeva, ai sensi dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, il d.a.spo. per anni 2, a carico del Sig. -OMISSIS-, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche a qualsiasi titolo; nel predetto rapporto veniva riferito che l’interessato, durante l’incontro ASD Casolana--OMISSIS- del 25 febbraio 2024, valevole per il campionato di promozione Abruzzo, girone C, si rendeva responsabile, quale giocatore della squadra -OMISSIS-, di episodi di lesioni personali e minacce, verso i giocatori avversari.
Il Sig. -OMISSIS-impugnava il suddetto provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.6, comma 1, 6 bis della Legge n.401 del 1989, dell’art.10, comma 1b della Legge n.241 del 1990, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’illogicità, del difetto di motivazione, della perplessità.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che i fatti contestati venivano riferiti da alcune persone ai Carabinieri di Casoli, nemmeno presenti alla partita, che il quadro indiziario era carente e insufficienti risultavano gli elementi probatori a suo carico; che poi per l’incontro in questione veniva squalificato un dirigente dell’ASD -OMISSIS-e che nel procedimento penale attivato a seguito degli eventi l’interessato, richiedente accesso agli atti, veniva qualificato tra gli altri quale persona offesa; che i fatti contestati erano comunque avvenuti al di fuori della partita, una volta andati via gli spettatori.
L’interessato ha sostenuto inoltre che la Questura non aveva considerato le proprie osservazioni controdeduttive, che il provvedimento in definitiva non appariva ragionevole né proporzionato, che vi era anche indeterminatezza nelle prescrizioni di divieto imposte.
Il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, la Questura di Chieti e la Stazione dei Carabinieri di Casoli si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell’assunto.
Con ordinanza n.34 del 2025 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente “limitatamente alla sua possibilità di continuare a svolgere attività sportiva calcistica a livello agonistico, tenuto conto delle parziali emergenze documentali a suo carico”.
Nell’udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e quindi da accogliere per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che presupposto della misura impugnata, ex art.6 della Legge n.401 del 1989, sono episodi, condotte, delitti caratterizzati da violenza, in occasione di manifestazioni sportive al fine di preservare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, a tutela dell'ordine pubblico e soprattutto dell'incolumità e della sicurezza pubblica nei luoghi in cui tali eventi si svolgono (cfr., tra le altre, TAR Campania, V, n.5475 del 2023).
Tanto premesso occorre rilevare che, dall’esame dei documenti depositati dalle parti (cfr. allegati), emerge che l’Autorità pubblica che ha relazionato sugli episodi a margine dell’incontro di calcio in questione non era presente agli eventi; che pur sembrando delinearsi dalle risultanze una situazione di conflittualità, tuttavia non appaiono ben chiare le responsabilità, emergendo un quadro circostanziale controverso, con elementi di prova in parte anche contraddittori, con attività istruttoria peraltro svolta anche a notevole distanza di tempo dall’incontro di calcio in esame (cfr. già TAR Abruzzo-Pescara, ord. n.34 del 2025).
Ne consegue che il provvedimento questorile del 7 dicembre 2024 impugnato va annullato.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.14/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della medesima e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO PA, Presidente
VI ZZ, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ZZ | LO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.