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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 331 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/01/2024 ed iscritto al n 331 - 2024 RG , vertente tra
C. F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Vico D'Angelo n° 45 presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t;
-resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente esponeva che:
- in tutto il periodo oggetto di causa è stato dipendente dell
[...]
svolgendo continuativamente dall'ottobre 2016, Controparte_2
l'attività di infermiere professionale, collaboratore professionale sanitario, categoria D, fascia 4 dall'ottobre 2016, fascia 5 con
1 decorrenza dal gennaio 2021 presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di Melito Porto Salvo;
- come tutti gli infermieri dell per previsione aziendale e contrattuale, il ricorrente deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli Contr
o scarpe) che gli viene fornita, lavata e stirata, dall' sicchè la deve indossare prima di iniziare il turno e se ne sveste alla fine del turno;
- - l' nel proprio regolamento delle presenze del 06.09.16 al punto
1.7 ha previsto per il personale che deve indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- - anche il vigente CCNL 16-18 del 21 maggio 2018, art. 27, comma
12, ha previsto un periodo di tempo da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere.
- Lamentava che, nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'introduzione della disciplina pattizia Contr ed aziendale sopra indicata, l' non ha mai retribuito il periodo extra turno di servizio utilizzato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne.
- Evidenzia l'inadempimento dell alla quale aveva richiesto i prospetti mensili riepilogativi delle presenze in servizio ed il pagamento delle differenze retributive dovute e non corrisposte Contr relative ai tempi di vestizione e svestizione. L ha evaso tale richiesta inviando i fogli riepilogativi mensili e dall'esame di tali fogli riepilogativi mensili è agevole evincere l'ammontare dei minuti lavorati, per come risultanti dalle beggiature, ma non computati Contr dall nel tempo lavorato.
- Precisa che quanto sin qui detto vale sino al dicembre 2020, invece Contr dal gennaio del 2021 l' ha regolarmente registrato gli orari in servizio del ricorrente.
- Evidenziava che con Pec del 29.12.2020 aveva richiesto i prospetti mensili riepilogativi delle presenze in servizio ed il pagamento delle differenze retributive dovute e non corrisposte relative ai tempi di vestizione e svestizione, ottenendo solo i prospetti mensili.
- Pertanto elaborava un calcolo delle spettanze facendo riferimento al numero dei turni mensili e concludeva chiedendo la condanna Contr dell al pagamento della complessiva somma di € 1.306,20 a titolo di retribuzione per il c.d. tempo divisa con riferimento al periodo da ottobre 2016 e sino al 31 dicembre 2020, oltre accessori.
2 § 2. La convenuta , Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa in ordine alla questione della retribuzione del tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa degli operatori sanitari. Si può richiamare l'ormai consolidato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte nella materia, del tutto condiviso da questo giudicante che non ravvisa ragioni per discostarsene, secondo il quale l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri deve riconoscersi come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266/14) (cfr., tra le altre, Cass. n 8623/2020, Cass.
17635/2019, Cass. 12935/2018, Cass. 3901/2018, Cass.
12935/2018, Cass. 27799/2017).
Sussiste, pertanto, il diritto alla retribuzione, nel caso di specie riconosciuto anche dalla contrattazione collettiva ed aziendale.
In ordine alla determinazione del tempo che può essere riconosciuto come necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa ad ogni turno, il CCNL comparto sanità 2016-2018 del
21.5.2018, all'art. 27, comma 11, per i casi in cui sia previsto che gli operatori sanitari debbano indossare la divisa e che le relative operazioni di vestizione e svestizione debbano svolgersi all'interno della sede di lavoro per ragioni di igiene e sicurezza, prevede che
“l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. Il successivo comma 12 riconosce fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, per vestizione, svestizione e passaggi di consegna, sempre facendo salvi gli accordi di miglior favore in essere.”
La ricorrente produce il Regolamento aziendale che disciplina tale aspetto. L' nel proprio Regolamento sulla Controparte_2 disciplina delle presenze e assenze entrato in vigore dall'ottobre
3 2016, nel corpo delle disposizione concernenti l'orario di lavoro, al punto 1.7 prevede: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino.
Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente”. Atteso che l'art. 27 del CCNL fa “salvi gli accordi di miglior favore in essere”, in questa sede può riconoscersi l'eccedenza oraria nei Contr limiti del tempo massimo riconosciuto dall con il suo Regolamento del 2016, il tutto sempre nei limiti di quanto risultante dalle timbrature effettuate. In ordine al quantum del corrispettivo dovuto, parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio con la produzione dei fogli riepilogativi delle presenze e timbrature effettuate, indicando per ciascun mese i minuti di surplus orario non conteggiati ed assumendo come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato.
Era onere dell dare la prova Controparte_1 dell'adempimento del corrispettivo e, eventualmente, del minor Contr debito orario, ma l è rimasta contumace. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nella somma chiesta, pari a complessivi euro € 1.306,20. Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n
13624/2020).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura pari al minimo tabellare in considerazione del modesto valore della causa, della bassa complessità e del mancato svolgimento di difese della convenuta.
p.q.m.
4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1.306,20 per le causali di cui in parte motiva e per il periodo sino al 31.12.2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- dichiara la contumacia dell Controparte_1
;
[...]
- condanna l , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% , cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito dichiaratasi procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 06/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 331 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/01/2024 ed iscritto al n 331 - 2024 RG , vertente tra
C. F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Vico D'Angelo n° 45 presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t;
-resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente esponeva che:
- in tutto il periodo oggetto di causa è stato dipendente dell
[...]
svolgendo continuativamente dall'ottobre 2016, Controparte_2
l'attività di infermiere professionale, collaboratore professionale sanitario, categoria D, fascia 4 dall'ottobre 2016, fascia 5 con
1 decorrenza dal gennaio 2021 presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di Melito Porto Salvo;
- come tutti gli infermieri dell per previsione aziendale e contrattuale, il ricorrente deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli Contr
o scarpe) che gli viene fornita, lavata e stirata, dall' sicchè la deve indossare prima di iniziare il turno e se ne sveste alla fine del turno;
- - l' nel proprio regolamento delle presenze del 06.09.16 al punto
1.7 ha previsto per il personale che deve indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- - anche il vigente CCNL 16-18 del 21 maggio 2018, art. 27, comma
12, ha previsto un periodo di tempo da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere.
- Lamentava che, nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'introduzione della disciplina pattizia Contr ed aziendale sopra indicata, l' non ha mai retribuito il periodo extra turno di servizio utilizzato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne.
- Evidenzia l'inadempimento dell alla quale aveva richiesto i prospetti mensili riepilogativi delle presenze in servizio ed il pagamento delle differenze retributive dovute e non corrisposte Contr relative ai tempi di vestizione e svestizione. L ha evaso tale richiesta inviando i fogli riepilogativi mensili e dall'esame di tali fogli riepilogativi mensili è agevole evincere l'ammontare dei minuti lavorati, per come risultanti dalle beggiature, ma non computati Contr dall nel tempo lavorato.
- Precisa che quanto sin qui detto vale sino al dicembre 2020, invece Contr dal gennaio del 2021 l' ha regolarmente registrato gli orari in servizio del ricorrente.
- Evidenziava che con Pec del 29.12.2020 aveva richiesto i prospetti mensili riepilogativi delle presenze in servizio ed il pagamento delle differenze retributive dovute e non corrisposte relative ai tempi di vestizione e svestizione, ottenendo solo i prospetti mensili.
- Pertanto elaborava un calcolo delle spettanze facendo riferimento al numero dei turni mensili e concludeva chiedendo la condanna Contr dell al pagamento della complessiva somma di € 1.306,20 a titolo di retribuzione per il c.d. tempo divisa con riferimento al periodo da ottobre 2016 e sino al 31 dicembre 2020, oltre accessori.
2 § 2. La convenuta , Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa in ordine alla questione della retribuzione del tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa degli operatori sanitari. Si può richiamare l'ormai consolidato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte nella materia, del tutto condiviso da questo giudicante che non ravvisa ragioni per discostarsene, secondo il quale l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri deve riconoscersi come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266/14) (cfr., tra le altre, Cass. n 8623/2020, Cass.
17635/2019, Cass. 12935/2018, Cass. 3901/2018, Cass.
12935/2018, Cass. 27799/2017).
Sussiste, pertanto, il diritto alla retribuzione, nel caso di specie riconosciuto anche dalla contrattazione collettiva ed aziendale.
In ordine alla determinazione del tempo che può essere riconosciuto come necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa ad ogni turno, il CCNL comparto sanità 2016-2018 del
21.5.2018, all'art. 27, comma 11, per i casi in cui sia previsto che gli operatori sanitari debbano indossare la divisa e che le relative operazioni di vestizione e svestizione debbano svolgersi all'interno della sede di lavoro per ragioni di igiene e sicurezza, prevede che
“l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. Il successivo comma 12 riconosce fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, per vestizione, svestizione e passaggi di consegna, sempre facendo salvi gli accordi di miglior favore in essere.”
La ricorrente produce il Regolamento aziendale che disciplina tale aspetto. L' nel proprio Regolamento sulla Controparte_2 disciplina delle presenze e assenze entrato in vigore dall'ottobre
3 2016, nel corpo delle disposizione concernenti l'orario di lavoro, al punto 1.7 prevede: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino.
Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente”. Atteso che l'art. 27 del CCNL fa “salvi gli accordi di miglior favore in essere”, in questa sede può riconoscersi l'eccedenza oraria nei Contr limiti del tempo massimo riconosciuto dall con il suo Regolamento del 2016, il tutto sempre nei limiti di quanto risultante dalle timbrature effettuate. In ordine al quantum del corrispettivo dovuto, parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio con la produzione dei fogli riepilogativi delle presenze e timbrature effettuate, indicando per ciascun mese i minuti di surplus orario non conteggiati ed assumendo come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato.
Era onere dell dare la prova Controparte_1 dell'adempimento del corrispettivo e, eventualmente, del minor Contr debito orario, ma l è rimasta contumace. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nella somma chiesta, pari a complessivi euro € 1.306,20. Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n
13624/2020).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura pari al minimo tabellare in considerazione del modesto valore della causa, della bassa complessità e del mancato svolgimento di difese della convenuta.
p.q.m.
4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1.306,20 per le causali di cui in parte motiva e per il periodo sino al 31.12.2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- dichiara la contumacia dell Controparte_1
;
[...]
- condanna l , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% , cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito dichiaratasi procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 06/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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