Art. 8.
Il personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio nei ruoli dell'Amministrazione centrale, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, nella qualifica corrispondente al grado od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta.
Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 1, secondo comma, si osservano le seguenti disposizioni:
a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonche' i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio - carriera di concetto - e nel ruolo dei tecnici di laboratorio - carriera esecutiva - di cui alla tabella E allegata alla presente legge;
b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio e' inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari - carriera di concetto - di cui alla tabella B annessa alla presente legge;
c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella C annessa alla presente legge.
Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva di cui gia' A in possesso. Esso conserva, altresi', nelle nuove qualifiche, l'anzianita' maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.
I consiglieri di terza classe, gia' appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso gruppo.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella n. 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 , che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilita' ai sensi dell' articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio nei ruoli dell'Amministrazione centrale, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, nella qualifica corrispondente al grado od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta.
Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 1, secondo comma, si osservano le seguenti disposizioni:
a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonche' i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio - carriera di concetto - e nel ruolo dei tecnici di laboratorio - carriera esecutiva - di cui alla tabella E allegata alla presente legge;
b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio e' inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari - carriera di concetto - di cui alla tabella B annessa alla presente legge;
c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella C annessa alla presente legge.
Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva di cui gia' A in possesso. Esso conserva, altresi', nelle nuove qualifiche, l'anzianita' maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.
I consiglieri di terza classe, gia' appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso gruppo.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella n. 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 , che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilita' ai sensi dell' articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .