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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2101/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Alessi) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata alla Spezia il 16.10.1979 (con l'avv. Parte_2 C.F._2
Fascio) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 06.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Vezzano Ligure (SP) in data 10.03.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2007, numero 1, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati cinque figli, di cui uno deceduto ed i restanti adottati da altre famiglie, avendo dunque perso la responsabilità genitoriale sugli stessi (come risulta dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Genova successivamente prodotti); che è stato detenuto in carcere Pt_1 dall'ottobre 2022 all'ottobre 2024, mentre ha intrapreso una nuova relazione sentimentale;
Pt_2 di non essere titolari di alcun bene mobile/immobile in comunione.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà, anche all'estero, e si scambiano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio di passaporto;
2) nessuna determinazione sui figli nati durante il matrimonio in quanto entrambi i coniugi sono decaduti dalla potestà genitoriale;
3) i comparenti dichiarano di avere tra loro risolto ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla reciprocamente a pretendere”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in Vezzano Ligure (SP) in data 10.03.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2007, numero 1, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani