Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 10939/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del dott. Cristian Soscia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10939 dell'anno 2023
TRA
LA (C.F. PAte_1 Controparte_1 [...]
) in persona del curatore dott. elettivamente domiciliato in C.F._1 PAte_2
Firenze, Via Arnolfo n. 48, presso lo studio dell'Avv. Alberto Scatizzi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione depositato telematicamente
- ATTORE -
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato, Viale della Repubblica n. 141, presso e nello studio degli
Avv.ti Piero Nieri e Monica Tiezzi, che la rappresentano e difendono come da mandato allegato alla comparsa di costituzione risposta depositata telematicamente
- CONVENUTA -
oggetto: “azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)”
conclusioni:
- per l'attore (atto di citazione):
pagina 1 di 26
1) in accoglimento della domanda revocatoria ex art 66 legge fall. per i titoli e per i motivi dedotti in
narrativa - previo occorrendo, accertamento incidentale (art. 34 cpc) della simulazione relativa e/o
riqualificazione dell'atto - condannare al pagamento in favore della curatela del Controparte_2
fallimento dell'importo equivalente al valore della merce che si trovava nel magazzino PAte_1
di Via della Calandre 65 (Calenzano) che emergerà all'esito del processo ovvero in ipotesi a quello
di 146.400,00 € incassato dalla o in ulteriore ipotesi a quello di 120.000,00 €: il Controparte_2
tutto oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c. 2 c.c. oppure, in ipotesi, oltre interessi e
rivalutazione;
2) in via subordinata, condannare per i motivi e titoli dedotti in narrativa e previo Controparte_2
accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. del concorso dal suo a.d. al fatto-reato (in astratto) di cui
all'art. 216 n. 1 legge fall. ovvero al fatto-reato (in astratto) di cui all'art. 216 n. 3 legge cit., al
pagamento in favore della curatela del fallimento dell'importo equivalente al valore PAte_1
della merce che si trovava nel magazzino di Via della Calandre 65 (Calenzano) o in ipotesi a quello
di 146.400,00 € incassato dalla ovvero in ulteriore ipotesi all'importo di Controparte_2
120.000,00 € il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'illecito;
3) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa oltre al 15%, Cap ed Iva come per legge
incluse quelle inerenti alla fase della mediazione”;
- per la convenuta (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia il Tribunale
In via istruttoria
- autorizzare a richiedere alla Agenzia delle Entrate informazioni relative ai rapporti CP
bancari intrattenuti dalla dall'anno 2016 alla data del Fallimento, ciò al fine di poter PAte_1
rintracciare i conti correnti sui quali sono stati addebitati i pagamenti effettuati in favore di CP
, come indicati nella presente comparsa di costituzione e risposta e di cui il Curatore dichiara di non
[...]
avere trovato riscontro;
- ordinare al Fallimento titolare della impresa individuale o in alternativa agli Istituti PAte_1 CP_1
di Credito
➢ di produrre gli estratti conto relativi all'anno 2018 del c/c n. 1000/1057 Controparte_3
pagina 2 di 26 ➢ di produrre gli estratti conto relativi all'anno 2016 del c/c Banca Popolare di Vicenza sul quale
sono stati tratti gli assegni bancari doc. 17- assegno BPV 15.07.2016 € 10.000.pdf e doc. 17a-
22.08.2016€. 10.000 .pdf PAte_3
Nel merito
Respingere la domanda attorea con condanna alle spese di lite”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.9.2023 il fallimento di nella sua qualità di PAte_1
titolare dell in persona del curatore dott. ha Controparte_1 PAte_2
chiesto che il Tribunale, previo accoglimento dell'esperita azione revocatoria o, in via subordinata, previo accertamento del concorso della convenuta nei reati di cui all'art. 216 n. 1) e n. 3), L.F., condannasse la al pagamento della somma di € 146.400,00 o, in Controparte_2
subordine, della somma di € 120.000,00.
A sostegno della domanda ha posto le seguenti circostanze di fatto:
− la sig.ra titolare dell'impresa individuale avente ad oggetto il PAte_1 CP_1
commercio all'ingrosso di articoli in pelle, avrebbe condotto in locazione un fondo di grandi dimensioni sito in Calenzano, Via delle Calandre n. 65, di proprietà di CP
fino al marzo 2018, quando la società locatrice avrebbe intimato alla conduttrice
[...]
sfratto per morosità per € 29.040,00, convalidato nel mese di maggio 2018 dal Tribunale di
Prato;
− nel frattempo, sempre nel 2018, la Procura della Repubblica di Firenze avrebbe aperto un procedimento penale per bancarotta a seguito del fallimento di certa , Persona_1
PA titolare dell'impresa individuale Aucking, madre della sig.ra , nel quale quest'ultima e il di lei marito sarebbero stati indagati in quanto ritenuti coamministratori di Per_2
fatto;
− il 20.3.2018 sarebbe stata notificata ai coniugi un'ordinanza del GUP di Firenze nella quale
PA Pers si disponevano gli arresti domiciliari per la e la custodia in carcere per
PA Successivamente, la sig.ra sarebbe stata prosciolta dal GUP all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ma la sentenza sarebbe stata appellata dalla Procura e dalla curatela del fallimento Auking costituitasi parte civile;
pagina 3 di 26 − in pari data ai coniugi sarebbe stato consegnato un decreto di perquisizione e sequestro eseguito nel magazzino di Via delle Calandre, ove la PG avrebbe rinvenuto merce della
Aucking, altra merce contraffatta e merce della Le prime due tipologie di merce CP_1
sarebbero state sottoposte al vincolo, mentre quella della ne avrebbe subito, di CP_1
fatto, le sorti, in quanto le merci di proprietà rispettivamente della e della CP_1
Aucking sarebbero state talmente voluminose da occupare, ciascuna, metà del magazzino,
di talché l'affidamento delle chiavi del fondo a un custode avrebbe portato a una indisponibilità anche della merce di (il quantitativo di merce si evincerebbe PAte_1
dalla documentazione di cui ai nn. da 7 a 10 che depositò nel giudizio di CP
opposizione al passivo del fallimento Auking n. 6807/2019, nel quale il G.D. aveva ammesso al passivo l'odierna convenuta per un importo di € 4.735,40 mensili in prededuzione a fronte degli € 9.000,00 richiesti);
− sarebbero seguiti: il 27.4.2018 il sequestro dell'intero capannone in Via delle Calandre;
il
17.12.2018, all'esito di un procedimento di individuazione della merce di il CP_4
dissequestro da parte del GIP di taluni beni che furono consegnati alla curatrice, la quale avrebbe lasciato a sua volta la merce in giacenza nel magazzino fino alla conclusione delle operazioni di vendita, avvenuta tra giugno e luglio 2019 (tant'è che si sarebbe CP
insinuata al passivo del fallimento per ottenere il riconoscimento di un'indennità CP_4
di occupazione); il 29.1.2019 l'accoglimento da parte del GIP dell'istanza di dissequestro del magazzino che la aveva nel frattempo depositato conservando però Controparte_2
le condizioni di sequestro «in ordine alla merce sequestrata ivi contenuta, salvo quella per la
quale lo scrivente ha disposto la restituzione alla curatela del fallimento Auking» (doc. 15
citazione); il 4.2.2019 la restituzione da parte della PG delle chiavi del magazzino di Via
delle Calandre, delle quali la convenuta possedeva già copia (doc. 16), con contestuale nomina dell'amministratore della convenuta a custode della merce in stato di sequestro
(doc. 17); il 12-18.2.2019 gli ulteriori ritiri da parte della PG della merce contraffatta, ai fini della sua distruzione (doc. 18 citazione);
− il 18.1.2019 e avrebbero stipulato un atto (privo di data certa) con PAte_1 CP
il quale avrebbero convenuto: a) la restituzione dei locali alla , seppur le chiavi CP
pagina 4 di 26 erano nelle mani della PG;
b) la rinuncia della locatrice alla restituzione della somma di €
20.000,00 versata a titolo di cauzione, mediante imputazione al pagamento dei canoni dovuti, nonché il pagamento a titolo di saldo di quanto ancora dovuto per canoni alla data della riconsegna del fondo attraverso la corresponsione di ulteriori € 15.000,00 di cui
€ 5.000,00 già pagati ed € 10.000,00 da pagarsi entro il mese di febbraio 2019; 3)
l'abbandono della merce con dichiarazione «resa ai sensi dell'art. 609, c. 2 c.p.c.»;
− il 12.6.2019 , deducendo di essere proprietaria della merce, avrebbe richiesto al CP
GIP il dissequestro della merce appartenuta a provvedimento che sarebbe stato CP_1
concesso dal magistrato in data 17.6.2019 (doc. 20 citazione);
− una volta liberata la merce da vincoli giudiziari, la stessa sarebbe stata ceduta ad altro imprenditore, certo (doc. 21 citazione) al prezzo di € 146.400,00 (€ Persona_3
120.000,00 oltre IVA);
− tale soggetto avrebbe poi cessato l'attività;
− dichiarato il fallimento di con sentenza del 7.7.2021, la curatela avrebbe chiesto, CP_1
senza risposta, chiarimenti a sulla vendita in questione, tenuto conto che nella CP
causale delle fatture si sarebbe fatta menzione di un accordo del 15.7.2019 tra , CP
Per_ PA
e .
In diritto, la curatela ha fondato la domanda sulle seguenti considerazioni.
L'attrice ha rilevato come sussisterebbero gli estremi per un'azione revocatoria dell'atto del
18.1.2019.
In primo luogo, con l'accordo in questione le parti avrebbero convenuto, simulando una derelizione della merce (e sulla circostanza la curatela ha formulato apposita eccezione ex art. 34
c.p.c.), una datio in solutum consistente nel pagamento dei canoni insoluti con il trasferimento della merce stessa, non essendovi in realtà mai stato né il pagamento della cauzione di € 20.000,00
né essendo stati rinvenuti dalla curatela i pagamenti di € 5.000,00 e di € 10.000,00, esistendo solo un pagamento di € 5.000,00 del 22.2.2019 con causale “affitto dicembre” ed essendo stato
PA rinvenuto un assegno di € 5.000,00 del 12.2.2019 addebitato sul conto di ma stornato per carenza di provvista per due volte (14 e 15 febbraio 2019).
pagina 5 di 26 In secondo luogo, pur non volendo aderire alla ricostruzione di cui sopra, vi sarebbe comunque stato un trasferimento di merce a titolo gratuito.
In terzo luogo, vi sarebbe la carenza dei presupposti della derelizione, in quanto l'abbandono: a)
farebbe parte di un accordo di ampio contenuto;
b) sarebbe avvenuto ex art. 609, comma 2, c.p.c.,
ma senza ricorrerne i presupposti;
c) avrebbe avuto ad oggetto una vasta quantità di merce, di indubbio valore e peraltro sotto sequestro;
d) avrebbe riguardato merce posta in un magazzino
PA del quale non aveva le chiavi di accesso (in mano alla PG per la funzione di custodia). Ne
conseguirebbe che non si sarebbe trattato di derelizione, ma di abbandono in favore di
, di cui anche il GIP avrebbe dato atto nel proprio provvedimento di dissequestro. CP
Secondo la curatela, sussisterebbero dunque tutti i presupposti per la revoca dell'atto, di natura abdicativa, tenuto conto della situazione debitoria dell'imprenditrice, poi fallita, risultante dallo stato passivo, e sussistendo l'eventus damni, la consapevolezza della debitrice del pregiudizio che l'atto arreca o potrebbe arrecare ai creditori, la consapevolezza del terzo (nel caso si ritenesse che l'atto sia a titolo oneroso). Non essendo più presenti i beni nel patrimonio della convenuta,
essendo stati alienati a terzi, sussisterebbe in diritto della curatela alla restituzione del loro controvalore economico.
Secondo la curatela, poi, sarebbe configurabile anche un'azione risarcitoria per fatti-reato.
PA In primo luogo, l'atto avrebbe provocato una fuoriuscita di merce dal patrimonio della ,
rilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 216, n. 1), L.F., con il concorso dell'amministratore della , che sottoscrisse l'accordo, sussistendo tutti gli elementi CP
oggettivi e soggettivi del reato in questione.
In secondo luogo, l'atto potrebbe essere configurato come pagamento preferenziale, e rientrare pertanto nella fattispecie di cui all'art. 216, n. 3), L.F.
Tanto premesso, ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_2
La convenuta, ripercorrendo la ricostruzione dei fatti e contestando le affermazioni della curatela in ordine alla proprietà della merce e alle dichiarazioni ha esposto:
− che la fattispecie in oggetto non costituirebbe una cessione della merce a titolo di datio in solutum ad estinzione del debito locativo, in quanto:
pagina 6 di 26 • € 20.000,00 della cauzione sarebbero stati versati con due assegni tratti su Banca
Popolare Vicenza del 15.7.2016 e del 22.8.2016, di € 10.000,00 ciascuno, incassati rispettivamente il 16.8.2016 e il 6.9.2016 (doc. 17 e 17a comparsa);
• € 5.000,00 (indicati come già versati nella transazione) sarebbero stati corrisposti con assegno Intesa San Paolo del 17.12.2018, incassato il 19.12.2018 (doc. 17b);
• i restanti € 10.000,00 sarebbero stati pagati: € 5.000,00 con bonifico dal Banca MPS del 22.2.2019; € 5.000,00 con assegno Intesa San Paolo del 12.2.2019, insoluto e smarrito da;
CP
− che sarebbe avvenuta la derelizione della merce – istituto contemplato dall'art. 609, comma 2, c.p.c. – tenuto conto che vi sarebbe stata specifica dichiarazione di abbandono e che non avrebbe avanzato richieste di smaltimento o distruzione, in quanto i CP
beni erano sottoposti a sequestro penale e il legale rappresentante di era stato CP
nominato custode (doc. 8 comparsa);
− che il cap. 7 dell'atto di citazione sarebbe frutto di interpretazioni della curatela, di fatti, situazioni e dichiarazioni non veritiere;
− che non sarebbe stato arrecato alcun danno ai creditori della fallita;
− che, caduto il teorema del non pagamento di € 35.000,00, non vi sarebbero stati debiti
PA inadempiuti di verso alla data della transazione;
CP
− che il terzo sub-acquirente avrebbe cessato l'attività non il 10.12.2018 ma il 15.3.2021;
− che nessuna delle parti avrebbe commesso alcun fatto illecito, e che non sussisterebbero i presupposti per l'affermazione di un concorso nell'eventuale fatto reato del fallito;
− che l'atto del 18.1.2019 non avrebbe causato alcun impoverimento patrimoniale di
[...]
posto che la merce sarebbe stata abbandonata e non ceduta a , che non Pt_1 CP
avrebbe mai dichiarato al GIP di essere proprietaria della stessa, e anzi l'abbandono
PA avrebbe comportato un vantaggio a;
− che non vi sarebbe stato alcun pagamento della fallita a favore di;
CP
− che l'atto del 18.1.2019 configurerebbe una transazione a titolo oneroso e corrispettivo, ove entrambe le parti avrebbero rinunciato a propri diritti ottenendo concessioni;
pagina 7 di 26 PA
− che, da un lato, avrebbe rinunciato alla proprietà della merce che era sottoposta a sequestro dal 27.4.2018 ottenendo di essere liberata da ogni obbligo nei confronti di per l'occupazione dell'immobile fino all'effettivo rilascio;
CP
− che, , dall'altro lato, accettando la riconsegna dell'immobile, avrebbe CP
rinunciato:
• al pagamento del canone fino all'effettiva liberazione (posto che il canone fino alla transazione era stato pagato);
• alla penale di € 18.000,00 mensili di cui all'art. 18 del contratto, dovuta dal
10.6.2018 fino alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile;
• ai danni subiti dall'immobile, avendo imputato la cauzione al pagamento dei canoni scaduti,
• alle spese liquidate nei provvedimenti di sfratto e ingiunzione;
• al risarcimento dei danni da lucro cessante per l'anticipata risoluzione del contratto di locazione scadente il 30.9.2022;
ottenendo di poter celermente liberare l'immobile se e quando consentito dall'autorità
penale;
− che, posto che alla data dell'accordo non era possibile prevedere se la merce sarebbe stata
PA dissequestrata, con la transazione avrebbe evitato di pagare a somme CP
dovute e rilevanti, comunque superiori al realizzo della vendita della merce abbandonata,
tenuto conto che la merce oggetto di abbandono era comunque sottoposta a garanzia per il pagamento delle spese di conservazione della medesima e dei canoni/indennità di occupazione;
− che, in definitiva, nessun pregiudizio avrebbe arrecato l'atto alle ragioni dei creditori di
PA
, tenuto conto che, in presenza della merce, il patrimonio della fallita sarebbe diminuito degli importi dovuti dalla medesima a . CP
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto della domanda, concludendo come sopra riportato.
Emesso decreto ai sensi dell'art. 171-bis, c.p.c. e depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., è stata disposta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico della curatela, dei conti correnti della fallita.
pagina 8 di 26 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 21.11.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
******
A) La cronologia degli eventi
Preliminarmente, appare opportuno riepilogare le circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione.
1) Il 29.6.2016 e nella sua qualità di titolare dell'impresa Controparte_2 PAte_1
individuale di stipulano un contratto di locazione di porzione di CP_1 PAte_1
immobile a uso commerciale sito in Calenzano, Via delle Calandre n. 65, della durata di 6
anni e a canone variabile pattuito, dal settembre 2017 al settembre 2018, in € 108.000,00
annui oltre IVA, da corrispondersi a cadenza mensile con rate dell'importo di € 9.000,00,
con previsione di penale per ogni mese di ritardo nella restituzione della disponibilità del bene (alla scadenza o a causa di sfratto) pari al doppio della rata mensile (doc. 2
citazione).
2) Il 17.4.2018 il GIP di Firenze dott.ssa Liguori, nell'ambito del procedimento penale n.
1193/2017 RGNR – 8732/2017 RG GIP, emette decreto di sequestro preventivo ex art. 321
c.p.p. del magazzino di Via delle Calandre e di tutta la merce ivi contenuta (doc. 3
comparsa). Nel provvedimento in questione risulta: che e tale PAte_1 Per_4
erano indagati, quali amministratori di fatto dell'impresa di CP_4 Persona_1
PA (madre di , doc. 6bis citazione) per reati di bancarotta in concorso con quest'ultima,
oltre che per altri reati;
che gli stessi erano stati attinti anche da misure cautelari di carattere personale;
che il 20.3.2018 era stato eseguito dalla Guardia di Finanza «un
sequestro di merce promiscua (sia della che della genericamente indicata come CP_4 CP_1
Made in China oltre al marchio O'bag) di quantità tale da riempire anche il magazzino di via delle
Calandre 65, oltre a quello di Via Baldanzese, 237» (doc. 3 comparsa).
3) Il 27.4.2018 la GDF esegue il sequestro di cui sopra presso il magazzino di Via delle
Calandre (doc. 4 comparsa).
pagina 9 di 26 PA 4) Il 2.5.2018 il Tribunale di Prato convalida lo sfratto per morosità nei confronti di intimato da per canoni di locazione non pagati pari a € 29.040,00 al 31.3.2018 CP
(doc. 3 citazione, doc. 2 comparsa), fissando la data del rilascio al 10.6.2018.
PA 5) Il 10.5.2018 notifica a atto di precetto per il rilascio dell'immobile (doc. 2 CP
comparsa).
6) Il 22.5.2018 il Tribunale di Prato emette decreto ingiuntivo di pagamento in favore di
PA
della somma di € 30.070,00 oltre interessi e spese legali nei confronti di , CP
notificato il 23.5.2018 (doc. 5 comparsa).
7) Il 21.12.2018 la GDF, eseguendo un provvedimento del GIP del 17.12.2018, procede alla restituzione di parte della merce contenuta nel magazzino al curatore del fallimento dalla corrispondenza allegata dalla curatela attrice (doc. 14 citazione) risulta che CP_4
le operazioni di vendita della merce si protraggono fino agli inizi del mese di luglio 2019.
PA 8) Il 18.1.2019 e sottoscrivono l'accordo oggetto della presente controversia. CP
PA 9) Il 23.1.2019 , allegando l'accordo con , deposita avanti al GIP di Firenze CP
(nell'ambito del procedimento penale suindicato) istanza di dissequestro dei locali di via delle Calandre, con richiesta di autorizzazione a disfarsi della merce ivi contenuta (doc. 7
comparsa).
10) Il 29.1.2019 il GIP, ritenendo ancora sussistenti le esigenze cautelari in ordine alla merce sequestrata, dispone il dissequestro del solo capannone in favore della , CP
nominando custode della merce ancora in sequestro (esclusa la merce già dissequestrata in favore del fallimento Auking) il legale rappresentante della proprietaria (doc. 15
citazione, doc. 8 comparsa).
11) Il 4.2.2019 la GDF esegue il provvedimento del GIP, restituendo le chiavi dell'immobile a e confermando la nomina a custode giudiziario del legale rappresentante Ing. CP
(docc. 16 e 17 citazione). Tes_1
12) Il 12.4.2019 e il 18.2.20219 la GDF procede a ritirare la merce contraffatta per la successiva distruzione della stessa (doc. 18 citazione).
13) Al fine di ottenere indennità di occupazione, chiede di insinuarsi al passivo del CP
fallimento Auking per la somma di € 9.000,00 in prededuzione. Il curatore propone pagina 10 di 26 l'ammissione di € 4.735,50 in prededuzione, tenuto conto che la merce sita nel magazzino di spettanza del occupa il 50% dell'immobile, e il G.D. provvede in Controparte_5
conformità della proposta del curatore. Avverso tale provvedimento propone CP
il 15.5.2019 opposizione allo stato passivo iscritta al n.r.g. 6807/2019 (docc. da 7 a 12
citazione).
PA 14) Il 12.6.2019 , sul presupposto dell'accordo del 18.1.2019 con il quale aveva CP
riconsegnato il possesso dell'immobile e abbandonato la merce ivi allocata ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.c., chiede al GIP di Firenze il dissequestro della merce appartenuta a ubicata nel magazzino, con richiesta di riconsegna al PAte_1
proprietario dell'immobile in forza del predetto accordo.
15) Il 17.6.2019 il GIP, ritenendo che sulla base dell'accordo la merce fosse stata abbandonata
PA da in favore di , ordina il dissequestro della stessa, fermo restando il CP
sequestro della merce oggetto di contraffazione.
16) Il 21.6.2019 viene eseguito il dissequestro presso i locali di Calenzano dalla GDF;
in quell'occasione, i militari rinvengono ulteriore merce contraffatta e la sottopongono a sequestro (doc. 11 comparsa).
17) Il 22.7.2019 la GDF ritira per la distruzione la merce sequestrata lo scorso 21 giugno (doc.
12 comparsa).
18) Nelle date del 22.7.2109, del 17.9.2019 e del 27.9.2019 emette tre fatture di CP
vendita della merce abbandonata da a tale al prezzo complessivo CP_1 Persona_3
di € 120.000,00 oltre IVA (doc. 13 comparsa).
19) Infine, il 7.7.2021 viene dichiarato il fallimento di nella sua qualità di titolare PAte_1
dell'impresa individuale con sentenza del Tribunale di Firenze depositata il CP_1
19.7.2021.
B) La natura dell'atto del 19.1.2018
Chiarita la sequenza temporale degli avvenimenti, occorre ora indagare sulla natura dell'atto del
19.1.2018 e sulle vicende successive che hanno portato al dissequestro della merce “abbandonata”
PA da e alla successiva vendita a terzi.
pagina 11 di 26 È pacifico e non contestato che, al momento dell'accordo, vi fosse nel magazzino di Via delle
Calandre una grande quantità di merce, sequestrata dal Tribunale di Firenze, di proprietà di
CP_1
PA Con l'accordo in questione, e , citando nelle premesse la convalida dello sfratto per CP
PA morosità nei confronti di del 2.5.2018, hanno convenuto che:
- da un lato, PAte_1
a) restituisce il possesso dell'immobile alla , «precisando di non essere in possesso CP
delle chiavi in quanto consegnate alla Guardia di Finanza che ha operato il sequestro della merce in
quanto consegnate alla Guardia di Finanza che ha operato il sequestro della merce presente
all'interno dell'immobile in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Firenze […] emesso il
17.04.2018 […]»;
PA b) rinuncia alla restituzione della somma di € 20.000,00 versata da a titolo di cauzione per la locazione del fondo, imputandola al pagamento dei canoni dovuti;
c) a saldo di quanto dovuto per canoni fino alla riconsegna dell'immobile ha versato
l'importo di € 5.000,00 e verserà l'ulteriore l'importo di € 10.000,00 entro il mese di febbraio 2019;
d) dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 609, comma 2, c.p.c, di abbandonare la merce sita nell'immobile e oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Firenze;
dall'altro, : CP
a) accetta la restituzione dell'immobile;
b) accetta il pagamento a saldo di quanto dovuto fino alla riconsegna dell'immobile;
c) prende atto dell'abbandono della merce sita nell'immobile e oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Firenze.
L'accordo è intervenuto quando sia il magazzino che la merce ivi contenuta (salvo quella di erano sotto sequestro: l'immobile fu dissequestrato infatti il 29.1.2019, la merce CP_4 CP_1
(abbandonata) il 17.6.2019.
In particolare, , sulla base dell'accordo del 19.1.2018, con istanza del 23.1.2018 chiese CP
una prima volta al GIP di Firenze il dissequestro sia dell'immobile che della merce ivi contenuta,
pagina 12 di 26 ottenendo solo il dissequestro del magazzino, ritenendo il GIP ancora sussistenti le esigenze cautelari con riferimento alla merce.
La società ripropose l'istanza il 12.6.2019.
Nella rinnovata richiesta è nuovamente citato l'accordo del 19.1.2018; nella motivazione della stessa si legge che in forza dell'accordo suindicato ha diritto di rientrare nel pieno CP
possesso dell'immobile e di disporre liberamente della merce ivi depositata». Tanto premesso CP
chiede «il dissequestro della merce appartenuta a di ubicata nell'immobile di CP_1 PAte_1
proprietà sito in Calenzano Via delle Calandre riconsegnandola al proprietario CP
dell'immobile in forza di quanto risultante al punto 3)- del presente atto». Controparte_2
Il GIP accolse l'istanza con la seguente motivazione: «Il Giudice, considerato che fra la CP
e l'impresa di è intervenuto accordo in forza del quale la merce ivi depositata di CP_1 PAte_1
PA proprietà viene abbandonata in favore della prima, ritenuto che limitatamente a tale merce siano venute
meno le esigenze poste a base del sequestro, si ordina il dissequestro in favore della fermo Controparte_2
restando il sequestro della merce oggetto di contraffazione (oggetto di altro procedimento)».
Qualche mese dopo, e precisamente nel luglio 2019, la merce fu venduta a un terzo soggetto, tale al prezzo complessivo di € 120.000,00 oltre IVA. Nelle tre fatture di vendita Persona_3
(emesse tra luglio e settembre 2019) si legge che il trasferimento sarebbe avvenuto sulla base di un accordo del 15.7.2019 «sottoscritto tra le parti – – di CP Persona_5 CP_1 [...]
». Pt_1
Ritiene il tribunale che con l'atto in questione sia stato, di fatto, pattuito un trasferimento della merce – che dagli atti risulta essere stata di notevole quantità e voluminosità, tanto da occupare
PA una larga parte del magazzino di Via delle Calandre – dall'originaria proprietaria a
. CP
Va precisato, preliminarmente, che dal corredo documentale in atti e dall'esame dei conti correnti
PA del 2016 e del 2018 accesi rispettivamente da presso Banca Popolare di Vicenza e Intesa San
Paolo depositati dalla curatela attrice a seguito di ordine di esibizione, risulta che in effetti, al
PA momento dell'atto, avesse versato la cauzione di € 20.000,00 con assegni incassati da il 16.8.2016 e il 6.9.2016, e avesse corrisposto anche l'importo di € 5.000,00 indicato CP
nell'accordo come già versato (assegno incassato il 20.12.2018).
pagina 13 di 26 Risulta inoltre corrisposta l'ulteriore somma di € 5.000,00 (rispetto ai 10.000,00 convenuti nell'accordo) con bonifico del 22.2.2019 dal conto Intesa San Paolo di Xia, con causale
“pagamento affitto dicembre” (doc. 47-bis citazione), mentre non vi è stato il versamento dei residui € 5.000,00.
Ciò non cambia, ad ogni modo, la sostanza dell'atto.
Le parti si sono accordate nel senso che, con il versamento di € 35.000,00 – di cui € 25.000,00 già
corrisposti al momento della stipula (più precisamente: € 20.000,00 compensati con il deposito cauzionale versato dopo la sottoscrizione del contratto di locazione ed € 5.000,00 già corrisposti) –
PA e con l'abbandono della merce da parte di , avrebbe (come in effetti ha) accettato la CP
restituzione del bene e il pagamento come convenuto a saldo di quanto dovuto fino alla riconsegna dell'immobile, prendendo peraltro atto dell'abbandono dei beni.
Come detto, tuttavia, la pattuizione relativa all'abbandono, per le quali le parti hanno richiamato il disposto dell'art. 609, comma 2, c.p.c., ha portato di fatto a un trasferimento della merce in favore di , che infatti l'ha successivamente venduta a un terzo, ricavandone l'importo CP
di € 120.000,00 oltre IVA.
PA In altre parole, tra gli effetti giuridici del negozio, oltre all'obbligazione assunta da del pagamento di € 35.000,00 (inadempiuta per la residua somma di € 5.000,00), vi è stato anche
PA quello del passaggio di proprietà della merce da a . CP
Le parti, invero, hanno richiamato, per inquadrare giuridicamente gli effetti dell'atto di
PA
“abbandono” della merce da parte di , l'art. 609, comma 2, c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la fattispecie richiamata non si attagli all'atto negoziale oggi in esame.
L'articolo in questione, al comma 1 prevede che «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che
non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al
quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà
atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato
a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale
giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo
comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto»,
mentre, al comma 2, prevede che «Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di
pagina 14 di 26 custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di
trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di
pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui
al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte
istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».
Come può evincersi dalla lettura della norma, dettata nell'ambito della disciplina dell'esecuzione per consegna o rilascio, la presunzione di abbandono dei beni mobili da parte del soggetto tenuto al rilascio dell'immobile o al proprietario dei beni prevista dal comma 2 è la conseguenza di un preciso iter procedimentalizzato.
In particolare, è previsto che l'ufficiale giudiziario:
➢ intimi l'asporto di tali beni al soggetto tenuto al rilascio o al proprietario, assegnandogli un termine;
➢ spirato il termine, proceda alla determinazione del presumibile valore di realizzo dei beni e dei costi di custodia e di asporto;
➢ se il valore è superiore alle spese, nomini un custode a spese del procedente, incaricato di asportare i beni e trasportarli in altro luogo;
➢ in difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese, salva diversa richiesta della parte istante, ne disponga lo smaltimento o la distruzione quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita. In tale ipotesi i beni sono considerati abbandonati.
È evidente, dunque, che la previsione della presunzione di abbandono dei beni mobili, introdotta al fine di agevolare la liberazione degli immobili nell'ambito della procedura esecutiva per consegna o rilascio, sia ricollegata alla ricorrenza di una serie di presupposti, primo fra tutti la determinazione del presumibile valore di realizzo degli stessi.
È ovvio che l'accordo del 19.1.2018, trattandosi di un atto tra privati al di fuori di una procedura esecutiva, abbia eliso i passaggi procedimentali propri di quest'ultima.
Tuttavia nell'atto in questione non vi è menzione della valutazione dei beni (il cui realizzo, poi, si
PA sarebbe rivelato fruttuoso), che sono stati sic et simpliciter abbandonati da (rectius: trasferiti a
) senza alcun corrispettivo, posto che le parti hanno stabilito che il credito di CP
per canoni insoluti di cui allo sfratto e al decreto ingiuntivo venisse soddisfatto con la CP
pagina 15 di 26 rinuncia alla restituzione del deposito cauzionale e con la corresponsione di ulteriori € 15.000,00
(di cui € 5.000,00 già versati) e, dunque, con il pagamento (in parte tramite compensazione, in parte tramite versamenti di denaro) della somma di € 35.000,00.
Vi è poi da dire che secondo le disposizioni dell'art. 609 c.p.c., in caso di vendita, da parte del custode, dei beni “abbandonati”, il ricavato degli stessi va a coprire le spese di custodia e asporto,
e l'eventuale eccedenza, salvo che i beni appartengano a un soggetto diverso da colui che è
tenuto al rilascio, è utilizzata al pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'art. 611 c.p.c.
Non è previsto, dunque, che il proprietario del bene immobile che si intende liberare riceva l'importo ricavato dalla vendita dei beni, al netto delle spese di cui sopra, mentre nel caso di specie ha beneficiato del retratto della vendita della merce. CP
In definitiva, nell'ipotesi che occupa non è configurabile un abbandono della merce ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.c.
La clausola dell'accordo del 19.1.2018 ha prodotto, piuttosto, l'effetto giuridico del trasferimento della proprietà della merce in favore di che, vendendo successivamente la stessa a un CP
terzo, ha realizzato un prezzo di € 120.000,00 oltre IVA.
In altre parole, l'apparente abbandono (atto simulato) cela in realtà il trasferimento dei beni (atto dissimulato), ed è configurabile pienamente quale atto di disposizione patrimoniale;
lo stesso è
pertanto revocabile, se ne sussistono i presupposti.
A nulla rileva che, al momento dell'accordo, la merce fosse ancora sottoposta a sequestro penale:
appare chiaro che le parti si siano accordate per il trasferimento, in vista di un futuro dissequestro, di cui avrebbe beneficiato esclusivamente , che in tal modo avrebbe CP
potuto disporre liberamente dei beni, come in effetti è accaduto.
PA E infatti, proprio l'abbandono della merce da parte di ha costituito base motivazionale del provvedimento di dissequestro del GIP.
Nell'istanza, infatti, – già custode della merce per provvedimento del GIP – ha CP
precisato che in forza dell'accordo ha diritto «di disporre liberamente della merce» depositata nel magazzino, e ha chiesto il dissequestro della merce «appartenuta» a «riconsegnandola» alla CP_1
società: dunque, sin dal momento dell'accordo si è comportata come se fosse già CP
pagina 16 di 26 proprietaria della merce, e ciò – evidentemente – sulla base dell'accordo, e ha ribadito tale qualità
al GIP ai fini del dissequestro.
Invero, dichiarare di “disporre liberamente” dei beni e chiederne la “riconsegna” palesa la volontà della società di comportarsi come proprietaria della merce.
Il GIP, dal canto suo, ha ritenuto che fossero venute meno le esigenze di sequestro limitatamente alla merce in questione proprio considerando «che fra la e l'impresa di CP CP_1 [...]
PA è intervenuto accordo in forza del quale la merce ivi depositata di proprietà viene abbandonata Pt_1
in favore della prima»: sulla base di tale presupposto, il giudice ha accolto la richiesta di dissequestro.
PA Che vi fosse un patto tra e per un reale trasferimento di merce – e non per un CP
semplice abbandono, che tra l'altro avrebbe dovuto portare alla distruzione/smaltimento della merce, come previsto dall'art. 609, comma 2, c.p.c. – si evince anche dalla causale delle fatture di
PA vendita, ove è menzionato un accordo a tre fra , e tale (terzo CP Persona_3
acquirente): dicitura, questa, che conferma, ex post, la volontà delle parti espressa nell'atto del
19.1.2018, di operare una cessione in favore della società dei beni siti nel magazzino di Via delle
Calandre.
Invero la società convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale, ha sostenuto che l'accordo del 19.1.2018 costituiva una vera e propria transazione a titolo oneroso e corrispettivo.
PA In particolare, secondo , avrebbe rinunciato alla proprietà della merce sotto CP
sequestro a far data dal 27.4.2018 (e perdurante il medesimo) ottenendo di essere liberata di ogni obbligo nei confronti di per l'occupazione dell'immobile fino all'effettiva liberazione, CP
che sarebbe potuta avvenire solo se e quando l'autorità giudiziaria avesse disposto il dissequestro
(evento che allora era assolutamente incerto); , dal canto suo, avrebbe rinunciato a CP
ingenti somme, quali la penale di € 18.000,00 mensili di cui all'art. 18 del contratto dovuta dal
10.6.2018, i danni subiti dall'immobile (avendo imputato la cauzione al pagamento dei canoni scaduti), al risarcimento da lucro cessante per l'anticipata risoluzione del contratto, ottenendo,
quale vantaggio corrispettivo, di poter celermente liberare l'immobile, tra l'altro solo se e quando consentito dal giudice penale che aveva disposto il sequestro della merce.
pagina 17 di 26 Secondo la convenuta, dunque, nessun danno sarebbe stato arrecato alle ragioni dei creditori,
PA anzi la transazione avrebbe diminuito i debiti di , posto che questa avrebbe dovuto pagare a
, in assenza dell'accordo: il canone di locazione per 5 mesi (18.1.2019 – 21.6.2019), la CP
penale per il ritardo per 12 mesi (10.6.2018 – 21.6.2019); gli ulteriori canoni e penali fino alla liberazione dell'immobile per ulteriori tre mesi (fino al 27.9.2019). Il tutto per un totale di €
207.000,00, al quale dovrebbe aggiungersi il risarcimento danni da lucro cessante per l'anticipata risoluzione del contratto.
La tesi non coglie nel segno.
PA Il trasferimento è avvenuto in realtà senza la previsione di un corrispettivo in favore di ,
tenuto conto che, dalla lettura dell'accordo, si evince come la morosità dei canoni – in base alla quale era stato intimato sfratto ed emesso decreto ingiuntivo – fosse stata sanata con la corresponsione di € 35.000,00 secondo le modalità di pagamento previste nell'atto.
Nessuna previsione, tra le disposizioni dell'accordo, si rinviene in ordine alle somme cui avrebbe rinunciato per canoni ulteriori, penale, danni all'immobile, lucro cessante. CP
D'altro canto, dovendo la transazione essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.), tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento o, comunque, emergere dal complesso dell'atto o da elementi eventualmente esterni ad esso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13389
del 08/06/2007 (Rv. 597998 - 01)), circostanza che nel caso di specie non si rinviene.
Non risultano, infatti, elementi da cui possa desumersi che abbia rinunciato a tutti i CP
diritti indicati;
anzi, al contrario, nell'accordo si legge che «accetta la restituzione CP
dell'immobile in data odierna» e «accetta, il pagamento suindicato a saldo di quanto dovuto fino alla
riconsegna dell'immobile».
Infine, non vi è alcun cenno alla rinuncia, da parte di , del diritto al risarcimento dei CP
danni subiti dall'immobile (di cui non è provata né l'esistenza né la quantificazione) e del danno dal lucro cessante (rimanendo, peraltro, anch'esso indimostrato nell'an e nel quantum).
In definitiva, può rinvenirsi dal contenuto dell'atto una reciprocità delle concessioni solo con riguardo, da un lato, il diritto al pagamento dei canoni e, dall'altro, la corresponsione della
PA somma da parte di nella misura concordata, a fronte del rilascio dell'immobile (le cui chiavi,
al momento, erano tra l'altro detenute dalla GDF).
pagina 18 di 26 PA Nulla invece è concesso a per l'abbandono – rectius: il trasferimento – della merce sita nel magazzino.
C) I presupposti dell'azione revocatoria
Determinati i contorni dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio,
occorre ora verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., tenuto conto che la curatela ha spiegato in via principale la domanda di revoca dell'atto in questione.
Ritiene il tribunale che sussistano i presupposti di revocabilità del trasferimento della merce da
PA
a avvenuto con l'atto del 19.1.2018. CP
1) Quanto al requisito della sussistenza del credito o di una sua ragione o aspettativa, va osservato che, trattandosi di azione esperita dal curatore del fallimento, occorre far riferimento alla situazione debitoria dell'impresa fallita al momento del compimento dell'atto.
Orbene, la curatela ha depositato lo stato passivo delle domande tempestive del fallimento
[...]
reso esecutivo il 2.12.2021, nonché lo stato passivo delle tardive reso esecutivo il 2.2.2023 Pt_1
(docc. 29 e 30 citazione); ha depositato inoltre le domande di insinuazione relative a crediti anteriori all'anno 2019 (doc. da 32 a 40 citazione).
In particolare, risultano essere state notificate al curatore le seguenti domande:
o istanza insinuazione Inps per contributi dal 2014 in poi (doc. 32);
o istanza insinuazione per crediti TARI dal 2015 in poi (doc. 33); Controparte_6
o istanza insinuazione (doc. 34); CP_7
o istanza insinuazione relativi a crediti del 2012 (doc. 35); CP_8
o istanza insinuazione al passivo Regione Toscana per crediti 2018 e 2019 (doc. 36);
o istanza insinuazione al passivo per 2.255,84 € anno 2018 (doc. Controparte_9
37);
o istanza insinuazione al passivo per 75.574,96 € anni dal 2010 Controparte_9
in poi (doc. 38).
o istanza insinuazione al passivo per 521.274,45 € anni dal 2010 Controparte_9
in poi (doc. 39);
CP
o istanza (doc. 40).
pagina 19 di 26 Dalla verifica di tali insinuazioni e dallo stato passivo riclassificato dal curatore (doc. 31) emerge
PA che alla data del 19.1.2018 sussistevano nei confronti di crediti per € 938.805,35, di cui crediti muniti di privilegio di grado superiore a quello di per € 780.180,95. Come può CP
evincersi dalle domande, la maggior parte dei debiti alla data dell'atto riguarda posizioni nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Toscana, enti locali, istituti previdenziali e assistenziali.
L'esistenza di tali crediti è provata dalle domande di insinuazione e dagli stati passivi resi esecutivi, e non è stata contestata dalla convenuta.
2) Risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c., ovvero il
compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore, dovendosi ritenere ricompreso nella nozione di atto dispositivo, in quanto atto negoziale oggettivamente modificativo in peius della consistenza qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, il c.d. “abbandono” per effetto dell'accordo del 19.1.2018 – configurante in realtà un trasferimento in favore di – dell'ingente quantità di merce sita nel magazzino di Calenzano Via delle CP
Calandre n. 65.
Il concreto ed effettivo valore di tale merce si desume dalla successiva vendita a terzi da parte di
, che ha ricavato dalla stessa un prezzo di € 120.000,00 oltre IVA (cfr. fatture allegate da CP
entrambe le parti).
3) Ricorre anche l'eventus damni, e cioè il pregiudizio determinato dall'atto di disposizione alla
garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Va osservato che sotto il profilo oggettivo, la condizione essenziale della tutela in favore del creditore agente in revocatoria è costituita dal pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un danno potenziale, ossia un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo;
pericolo rinvenibile non soltanto nell'ipotesi della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, o della cagionata impossibilità di soddisfazione coattiva del credito,
ma altresì al cospetto di un atto comportante maggiori difficoltà od incertezze nell'esazione coattiva del credito, quali, ad esempio, una mera riduzione quantitativa o una modifica qualitativa delle componenti del patrimonio del debitore, tali da rendere più complessa e gravosa pagina 20 di 26 l'esecuzione, alla luce di una valutazione ex ante, compiuta al momento del compimento dell'atto stesso e non a quello della realizzazione del credito (ex multis, Cass. n. 1896/12; n. 16986/97; n.
20813/04; n. 12144/99; Cass. n. 2792/02).
Orbene, nel caso di specie, può affermarsi che la merce trasferita costituisse la gran parte del
PA patrimonio di e che l'atto dispositivo abbia depauperato irrimediabilmente il patrimonio della debitrice poi fallita.
Dalla documentazione in atti risulta che alla data del 18.1.2019 non avesse beni PAte_1
immobili (cfr. la visura ipotecaria estesa all'intero territorio nazionale doc. 41 citazione).
PA Risulta inoltre, quanto ai beni iscritti al PRA, che fosse stata proprietaria fino al 2012 di una vettura Seat Altea tg. DK023CK, ceduta la quale (doc. 42) acquistò il 19.7.2012 una Mini Cooper
Countryman diesel tg. EM067DW per l'importo di € 27.700,00.
Tale vettura fu successivamente oggetto il 10.12.2014 di un fermo amministrativo di Equitalia
fino alla concorrenza di € 2.367,36, e il 12.7.2019 di un sequestro emesso dal Tribunale di Firenze
(doc. 43). In ordine all'autovettura in questione, l' di Firenze ha riferito al curatore con Tes_2
comunicazione del 30.8.2023 che «Il bene è stato venduto all'asta a seguito di sequestro della Guardia di
Finanza» in stato “fortemente sinistrato” (docc. 44 e 45).
PA Anche i due conti correnti intestati a recavano, nel primo trimestre 2019 un saldo pari a zero
(conto MPS, doc. 47) o negativo per € 1.378,49 (conto Intesa San Paolo, doc. 47-bis).
Dunque, in sostanza, la merce trasferita costituiva quasi esclusivamente l'unico attivo in favore dei creditori, la cui garanzia patrimoniale è stata così fortemente compromessa.
Di contro, a fronte delle allegazioni della curatela debitamente dimostrate con la documentazione in atti, non è stata provata dalla convenuta l'idoneità del patrimonio residuo rispetto alla soddisfazione delle ragioni di controparte, essendosi limitata la società a ribadire che l'accordo non fosse pregiudizievole per le ragioni della massa, circostanza questa, smentita per tabulas,
tenuto conto che, come già detto, alla data dell'atto, sussistevano crediti di rango privilegiato superiore a quelli che asserisce di avere per oltre € 760.000,00. CP
Dunque, pur a voler accedere alla tesi della transazione, e pur volendo tener presenti gli ulteriori crediti che afferma che sarebbero sorti in caso di mancata stipula, questi comunque CP
avrebbero avuto rango chirografario (o al massimo privilegiato speciale ex art. 2764 c.c., se del pagina 21 di 26 caso. Tuttavia il privilegio non avrebbe di certo attinto la merce, ma solo gli eventuali beni serventi il fondo) e dunque un grado di molto poziore rispetto ai crediti già sussistenti, e di notevole importo, al momento dell'accordo.
4) Essendo l'atto dispositivo posteriore rispetto all'insorgenza dei crediti, l'indagine inerente al profilo dell'elemento soggettivo deve vertere unicamente sulla verifica della scientia damni in capo alla fallita, senza che, invece, assuma rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore - o animus nocendi, la cui ricorrenza è necessaria al cospetto di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito.
Ai fini della ricorrenza del predetto elemento cognitivo, dunque, sarà sufficiente, per il creditore
(nel caso di specie la curatela attrice) fornire la dimostrazione della mera consapevolezza –
equiparata all'agevole conoscibilità, secondo il parametro della diligenza media (Cass. n. 7262/00;
n. 14489/04) – da parte del debitore del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore attraverso la menomazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (Cass. n. 20813/04); condizione soggettiva che deve essere contestuale al compimento dell'atto oggetto di revocatoria (Cass. n.
1896/12) e la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 17327/11), ed a prescindere dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita (Cass. n. 2303/96, n. 5741/04).
Ritiene il tribunale che tale prova sia stata raggiunta.
PA Al momento dell'atto, come detto, era gravata da debiti di elevata entità, di cui non poteva certamente ignorare l'esistenza, essendo ella imprenditrice individuale ed essendo stata attinta, al prima della stipula dell'accordo con , da misure cautelari personali (ordinanza del GIP CP
del 20.3.2018) e patrimoniali (sequestro del 17.4.2018, eseguito il 27.4.2018) per reati di bancarotta collegati ad altro fallimento.
Alla luce di tali elementi fattuali deve desumersi che l'imprenditrice fosse ben conscia del proprio stato di decozione e del possibile pregiudizio che l'atto (trasferimento degli unici beni aventi un qualche valore, tra l'altro sotto sequestro) avrebbe arrecato alla massa creditoria (composta, come detto, quasi totalmente da crediti verso l'erario, enti territoriali e istituti di previdenza e assistenza).
pagina 22 di 26 5) Essendo l'atto a titolo gratuito, e cioè effettuato senza corrispettivo, non occorrerebbe indagare
sulla consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (c.d. partecipatio fraudis).
Ciononostante, tale elemento risulta comunque sussistente.
Come è noto, in caso di atto posteriore al sorgere del credito (come nell'ipotesi che occupa)
l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis del terzo acquirente, dimostrabile anche mediante presunzioni (Cass. n. 3676/11) è da intendersi la mera generica conoscenza o conoscibilità (Cass.
n. 7262/00) del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. n. 25614/14) e non essendo necessarie, invece, la collusione tra debitore e terzo, né
tantomeno la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione,
invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 16825/13).
Orbene, l'elemento soggettivo ben può essere ritenuto sussistente in capo a . CP
PA La società, infatti, era a conoscenza delle difficoltà economiche di , in quanto:
PA
➢ aveva intimato (nel marzo 2018) e ottenuto (nel maggio 2018) sfratto per morosità di dall'immobile di sua proprietà per il mancato pagamento dei canoni di locazione;
➢ aveva successivamente ottenuto (sempre nel maggio 2018) decreto ingiuntivo per il pagamento dei suddetti canoni per oltre € 30.000,00;
➢ aveva ben presenti i provvedimenti di sequestro dell'immobile e della merce ivi contenuta del 20.3.2018 e del 27.4.2018;
➢ aveva stipulato l'atto nel gennaio 2019, quando ancora sia l'immobile che la merce erano
PA sotto sequestro, e dunque in una situazione nella quale , già da tempo, non svolgeva più la propria attività;
di talché, alla luce degli elementi conoscitivi sopra illustrati, era ben possibile per la convenuta,
PA così come per qualsiasi altro soggetto, comprendere come si trovasse in una situazione per la quale non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e cioè fosse in stato di insolvenza al momento dell'accordo (se non prima), e che dunque l'atto avrebbe potuto provocare pregiudizio alle ragioni degli altri creditori, peraltro con titolo di prelazione poziore.
D) Conclusioni
pagina 23 di 26 In conclusione, sussistono tutti i presupposti per la revocatoria dell'atto di disposizione della merce del 19.1.2018, e va pertanto accolta la relativa domanda.
Essendo pacifico che la merce oggetto del trasferimento non si trova più nel patrimonio della società convenuta, avendola quest'ultima trasferita a un terzo sub-acquirente, va accolta altresì la domanda di condanna al pagamento del controvalore economico dei beni.
Va infatti rilevato che, come precisato dalla Suprema Corte, «Oggetto della domanda di revocatoria
fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori
mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei
creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità
del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per
equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del
"tantundem" deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice
disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non
sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente
monetario» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14891 del 22/10/2002 (Rv. 558003 - 01)).
Ciò in quanto l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi precedentemente a terzi con atto opponibile;
anche in tal caso «l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del
convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche
le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste
ultime essere formulate anche successivamente» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18369 del 06/08/2010 (Rv.
614309 - 01)).
Con riferimento alla quantificazione dell'equivalente monetario della merce trasferita a
, e da questi venduta a terzi, in mancanza di altri elementi potrà farsi agevolmente CP
riferimento al prezzo conseguito da dal terzo sub-acquirente, e cioè a € 120.000,00 CP
(non è considerata l'IVA, non trattandosi di reale entrata ma di somma che il venditore dovrà a sua volta versare all'Erario). CP
La società convenuta, pertanto, va condannata alla restituzione di tale somma.
pagina 24 di 26 Quanto al maggior danno lamentato dalla curatela, lo stesso non sussiste, non avendo l'attrice allegato o provato alcun elemento da cui possa trarsi il nocumento configurato dall'art. 1224,
comma 2, c.c.
Quanto agli interessi, gli stessi decorrono dalla data della domanda al tasso di cui all'art. 1284,
comma 4, c.c.
E infatti, come precisato di recente anche dalla Suprema Corte, deve ritenersi che tale norma riguardi qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Depone in tal senso, in primo luogo, la ratio della disposizione, posto che «L'art. 1284, comma 4,
c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il
vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la
previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si
tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo
scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che
prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le
obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre» (Cass, Sez. 3 - , Ordinanza n. 61
del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 02)).
In secondo luogo, «Nel medesimo senso depongono […] sia la circostanza che si tratta di una
disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile
che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale
articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune
categorie di obbligazioni» (Cass., cit.).
Stante l'accoglimento della domanda spiegata in via principale, ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo la tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, valore della causa € 120.000,00, conteggiando ai valori medi le fasi di studio e introduttiva, ai minimi la fase istruttoria e ai medi la fase decisionale.
Avendo l'attrice esperito tentativo di mediazione, conclusosi negativamente, presso la CCIAA di
Firenze, e tenuto conto dell'esito del presente giudizio, parte convenuta va inoltre condannata al pagina 25 di 26 pagamento degli onorari legali per l'attività di mediazione, calcolati sulla base dei parametri minimi conteggiando le fasi di attivazione e di negoziazione, e delle relative spese (come risultanti dal doc. 60 citazione, e cioè € 48,80, per diritti di cancelleria ed € 813,33 per spese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento titolare dell'impresa individuale PAte_1
nei confronti di così provvede: CP_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda attorea spiegata in via principale e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento in favore della attrice della somma di € Controparte_2 Pt_4
120.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
3) condanna a pagare in favore dell'attrice le spese del presente giudizio, Controparte_2
che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre € 759,00 per esborsi;
4) condanna a pagare in favore dell'attrice le spese della fase di Controparte_2
mediazione, che si liquidano in € 1.512,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 813,33 per esborsi ed € 48,80 per diritti di cancelleria.
Così deciso in Firenze il 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
Cristian Soscia
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