Art. 37.
La concessione dell'indennita' di cui agli articoli precedenti e' in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attivita' agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attivita' agricola ai seguenti scopi:
affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunita' europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttivita' aziendale, previo accertamento degli organi regionali; oppure destinazione a fini di utilita' pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.
La superficie agricola puo' essere altresi' posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 39 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.
Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprieta' diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La concessione dell'indennita' di cui agli articoli precedenti e' in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attivita' agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attivita' agricola ai seguenti scopi:
affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunita' europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttivita' aziendale, previo accertamento degli organi regionali; oppure destinazione a fini di utilita' pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.
La superficie agricola puo' essere altresi' posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 39 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.
Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprieta' diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni ed integrazioni.