Art. 2212-undecies. (( (Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).)) (( 1. Per gli ufficiali gia' transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianita' relativa posseduta. ))
2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianita' relativa posseduta. ))