Art. 2.
E' approvato l'atto 2 dicembre 1949 con il quale la Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) rinunzia ad ogni diritto per la riduzione di cui all'art. 1 della presente legge.
E' approvato l'atto 2 dicembre 1949 con il quale la Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) rinunzia ad ogni diritto per la riduzione di cui all'art. 1 della presente legge.