CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9273/2021 R.G. proposto da: AMUNDI SGR S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Rossella AC e LM NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via Crescenzio, n. 2. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2200/17/2020, depositata in data 7 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. Diniego rimb. ES 2013 Civile Sent. Sez. 5 Num. 6256 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 08/03/2024 2 di 8 Sentiti l’Avvocato LM NI e l’Avvocatura Generale dello Stato che si sono riportati ai rispettivi atti difensivi. FATTI DI CAUSA: 1. In data 21 Aprile 2016 la società Pioneer Investment Management SGR S.P.A., incorporata dalla odierna ricorrente, Amundi S.G.R, nelle more del termine per l'appello, presentava all'Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, istanza di rimborso, per l’anno di imposta 2013, della somma indebitamente versata a titolo di addizionale ES quale conseguenza, indiretta, dell'illegittimità costituzionale della norma istitutiva della stessa imposta, ossia l'articolo due, comma secondo, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133, per contrarietà ai principi di cui agli articoli 3 e 53 Cost. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, sicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso il silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2613/14/2018, rigettava il ricorso, ritenendo rilevante ma infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. 4. Contro la sentenza proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 2200/17/2020, depositata in data 7 ottobre 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE: 3 di 8 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma secondo, d.l. n. 133 del 2013 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di definire il giudizio di merito facendo applicazione della norma censurata sull'assunto dell'idoneità dei principi statuiti dalla Consulta nella sentenza numero 288 del 2019 a giustificare anche l'inclusione delle società di gestione del risparmio tra i soggetti passivi del tributo. 2. Va premesso che, con la memoria depositata in data 6 novembre 2023, la contribuente, premesso che la Corte di Giustizia di II Grado della Lombardia, con ordinanza interlocutoria depositata il 24 gennaio 2023, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 133/2013 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui assoggetta al tributo addizionale le Società di Gestione del Risparmio (SGR), fa istanza, tra l’altro, di sospendere questo giudizio in attesa della decisione della Consulta, utilizzando l’istituto della sospensione impropria. 2.1. Orbene, l’istanza va disattesa, in quanto, in pendenza di una questione di legittimità costituzionale (peraltro, non allegata) non viene in considerazione l’ipotesi della sospensione dovendo il giudice, qualora ritenga rilevante la questione, investire a sua volta la Corte costituzionale (Cass. 26/06/2013, n. 16198). Peraltro, la questione non è da questa Corte ritenuta rilevante sulla base della pacifica e reiterata giurisprudenza. 3. L’unico motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha anche di recente affermato (Cass. 16/05/2023, n. 13343; Cass. 07/06/2023, n. 16150) come sia intervenuta la sentenza della Consulta n. 288 del 2019 che ha dichiarato la legittimità costituzionale della – così qualificata – sovraimposta. 4 di 8 Sulla stessa questione, poi, la Consulta si è nuovamente espressa negli stessi termini con l’ordinanza n. 165 del 2021. La Corte costituzionale, in primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 77 Cost. rilevando che la finalità della norma censurata e lo specifico contesto in cui è stata dettata – assicurare copertura finanziaria alla diminuzione del gettito derivante dall'esenzione, disposta dal medesimo decreto-legge, dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 – escludono che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, alla quale è circoscritto il sindacato costituzionale sull'adozione di un decreto-legge, con conseguente superamento del rilievo sulla compressione del dibattito dovuta alla questione di fiducia posta dal Governo in sede di conversione in legge del decreto-legge. Ha escluso, inoltre, che il requisito della preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere, quale requisito di validità dell'adozione del decreto-legge, consenta di inferire un generale corollario per cui la suddetta preesistenza dovrebbe indefettibilmente precedere l'intervento normativo urgente. Ha aggiunto, infine, che la citata esenzione è coerente con il titolo del decreto-legge e con l'intento di affrontare la difficile fase congiunturale, perseguendo la finalità di eliminare un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico. La Consulta, poi, ha evidenziato che la disposizione censurata, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è, piuttosto, riconducibile al novero delle «sovraimposte», dal momento che, a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata;
ciò posto, ha ritenuto che la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla misura in esame che, in via straordinaria e temporanea, 5 di 8 ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Secondo la Corte costituzionale il contesto – che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato – e la sua transitorietà escludono che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a un’operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato un’irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. La Corte, pur affermando che il legislatore, quando assume un determinato presupposto, economicamente valutabile, quale indice di una nuova capacità contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, rimane sottoposto al vincolo della non arbitrarietà con riguardo alla misura della imposizione, che deve risultare proporzionata al presupposto stesso, ha ritenuto che non è implausibile, nell'ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, desumere dall'appartenenza del contribuente al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. 2.1. In memoria la ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che l’illegittimità costituzionale della norma persisterebbe nei confronti delle S.G.R. e, richiamando il ragionamento fatto proprio dalla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia con l’ordinanza 6 di 8 interlocutoria depositata il 24 gennaio 2023, con cui ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 133/2013, ha affermato la diversità, per quel che qui interessa, di alcuni aspetti e cioè: a) il presupposto dell’addizionale è l’appartenenza dei soggetti passivi a un mercato connotato da oligopolio, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato (derivante dall’anelasticità della domanda dei relativi servizi); b) il legislatore, così facendo, ha assunto un nuovo indice di capacità contributiva (rispetto a quelli tradizionali) come presupposto riferibile soltanto ad alcuni soggetti;
c) la scelta di un nuovo presupposto riferibile solo a determinati soggetti rimane sottoposta al vincolo della non arbitrarietà della misura dell’imposizione; d) la non arbitrarietà della misura dell’imposizione va ricercata nei significativi effetti compensativi di cui sono risultati destinatari i soggetti passivi dell’Addizionale; e) quest’ultimi sono stati individuati nella disattivazione, ai fini del calcolo della base imponibile dell’addizionale, della variazione in aumento di cui all’art. 106, comma 3, TUIR e nelle modifiche all’art. 106 TUIR, introdotte dall’art. 1, co. 160, lett. c), n. 1), L n. 147/2013, la cui conseguenza è stata quella di rendere più favorevole, rispetto al passato, il regime fiscale (di deducibilità) delle perdite su crediti. Così ricostruito il ragionamento della Corte costituzionale, opina la contribuente, la Corte di Giustizia rimettente ha condivisibilmente affermato che «Detti effetti compensativi […] appaiono invece irrilevanti o comunque poco significativi per le Società di Gestione del Risparmio […], così da far dubitare della arbitrarietà della norma impugnata con riguardo alla misura della imposizione in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.» 2.2. Gli argomenti spesi non sono idonei a corroborare un nuovo vaglio di costituzionalità in quanto involgono profili già discriminati 7 di 8 dalla Consulta. In primo luogo, va evidenziato che la sentenza n. 288 del 2019 è stata resa in contenzioso in cui era parte una S.I.M., ovvero soggetti giuridico analogo, per caratteristiche di mercato, alle S.G.R. Inoltre, i profili che la ricorrente evidenzia come caratteristici delle S.G.R. nel complesso del settore bancario e finanziario, lungi dal porla in una posizione di maggior sfavore, sottolineano il minor impatto subito dalla crisi economica e confermano la sussistenza dei parametri di non arbitrarietà e proporzionalità della misura. Va considerato, allora, che la sovraimposta, nella prospettiva in cui si è mossa la pronuncia di legittimità costituzionale, si giustificava in ragione di un contesto temporale caratterizzato da una pesante crisi che aveva colpito tutti i settori economici che portava a ritenere non censurabile la scelta di assumere come presupposto dell’imposizione l’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario (di cui fanno parte anche le S.G.R.) ravvisando in tale appartenenza uno specifico indice di capacità contributiva che, lungi dall’essere smentita, trova conferma nelle peculiarità evidenziate nella memoria. La Consulta ha sottolineato sul punto che il settore colpito è caratterizzato dall’appartenere ad un mercato che, in forza di «barriere strutturali» per l’ingresso, assume connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda. Ha aggiunto, infine, che il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. E’ pur vero che la sentenza ha affermato che la misura andava considerata nell’insieme degli interventi legislativi adottati contestualmente all’addizionale; da ciò, tuttavia, non può trarsi il 8 di 8 corollario che la legittimità costituzionale dell’addizionale fosse condizionata alla predisposizione di adeguati meccanismi compensativi per ciascuno dei settori colpiti. 2.3. Quindi può affermarsi che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui In tema di ES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva (v. anche Cass. 06/10/2023, n. 28211). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 17 novembre 2023.
ciò posto, ha ritenuto che la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla misura in esame che, in via straordinaria e temporanea, 5 di 8 ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Secondo la Corte costituzionale il contesto – che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato – e la sua transitorietà escludono che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a un’operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato un’irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. La Corte, pur affermando che il legislatore, quando assume un determinato presupposto, economicamente valutabile, quale indice di una nuova capacità contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, rimane sottoposto al vincolo della non arbitrarietà con riguardo alla misura della imposizione, che deve risultare proporzionata al presupposto stesso, ha ritenuto che non è implausibile, nell'ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, desumere dall'appartenenza del contribuente al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento anticongiunturale per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. 2.1. In memoria la ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che l’illegittimità costituzionale della norma persisterebbe nei confronti delle S.G.R. e, richiamando il ragionamento fatto proprio dalla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia con l’ordinanza 6 di 8 interlocutoria depositata il 24 gennaio 2023, con cui ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 133/2013, ha affermato la diversità, per quel che qui interessa, di alcuni aspetti e cioè: a) il presupposto dell’addizionale è l’appartenenza dei soggetti passivi a un mercato connotato da oligopolio, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato (derivante dall’anelasticità della domanda dei relativi servizi); b) il legislatore, così facendo, ha assunto un nuovo indice di capacità contributiva (rispetto a quelli tradizionali) come presupposto riferibile soltanto ad alcuni soggetti;
c) la scelta di un nuovo presupposto riferibile solo a determinati soggetti rimane sottoposta al vincolo della non arbitrarietà della misura dell’imposizione; d) la non arbitrarietà della misura dell’imposizione va ricercata nei significativi effetti compensativi di cui sono risultati destinatari i soggetti passivi dell’Addizionale; e) quest’ultimi sono stati individuati nella disattivazione, ai fini del calcolo della base imponibile dell’addizionale, della variazione in aumento di cui all’art. 106, comma 3, TUIR e nelle modifiche all’art. 106 TUIR, introdotte dall’art. 1, co. 160, lett. c), n. 1), L n. 147/2013, la cui conseguenza è stata quella di rendere più favorevole, rispetto al passato, il regime fiscale (di deducibilità) delle perdite su crediti. Così ricostruito il ragionamento della Corte costituzionale, opina la contribuente, la Corte di Giustizia rimettente ha condivisibilmente affermato che «Detti effetti compensativi […] appaiono invece irrilevanti o comunque poco significativi per le Società di Gestione del Risparmio […], così da far dubitare della arbitrarietà della norma impugnata con riguardo alla misura della imposizione in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.» 2.2. Gli argomenti spesi non sono idonei a corroborare un nuovo vaglio di costituzionalità in quanto involgono profili già discriminati 7 di 8 dalla Consulta. In primo luogo, va evidenziato che la sentenza n. 288 del 2019 è stata resa in contenzioso in cui era parte una S.I.M., ovvero soggetti giuridico analogo, per caratteristiche di mercato, alle S.G.R. Inoltre, i profili che la ricorrente evidenzia come caratteristici delle S.G.R. nel complesso del settore bancario e finanziario, lungi dal porla in una posizione di maggior sfavore, sottolineano il minor impatto subito dalla crisi economica e confermano la sussistenza dei parametri di non arbitrarietà e proporzionalità della misura. Va considerato, allora, che la sovraimposta, nella prospettiva in cui si è mossa la pronuncia di legittimità costituzionale, si giustificava in ragione di un contesto temporale caratterizzato da una pesante crisi che aveva colpito tutti i settori economici che portava a ritenere non censurabile la scelta di assumere come presupposto dell’imposizione l’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario (di cui fanno parte anche le S.G.R.) ravvisando in tale appartenenza uno specifico indice di capacità contributiva che, lungi dall’essere smentita, trova conferma nelle peculiarità evidenziate nella memoria. La Consulta ha sottolineato sul punto che il settore colpito è caratterizzato dall’appartenere ad un mercato che, in forza di «barriere strutturali» per l’ingresso, assume connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda. Ha aggiunto, infine, che il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. E’ pur vero che la sentenza ha affermato che la misura andava considerata nell’insieme degli interventi legislativi adottati contestualmente all’addizionale; da ciò, tuttavia, non può trarsi il 8 di 8 corollario che la legittimità costituzionale dell’addizionale fosse condizionata alla predisposizione di adeguati meccanismi compensativi per ciascuno dei settori colpiti. 2.3. Quindi può affermarsi che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui In tema di ES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva (v. anche Cass. 06/10/2023, n. 28211). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 17 novembre 2023.