Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 50/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 50/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Venezia, 4
nei confronti di
Controparte_1
, P.I.: , in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Luigia Patania, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria in via Manfroce
n. 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Precedente giudizio
chiede, ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., la Parte_1
revocazione della sentenza n. 894/2018, pubblicata il 20/12/2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 326/2008 R.G., con la quale è stata rigettata la domanda di pagamento di alcune somme relative ad una serie di riserve iscritte nell'ambito dei lavori di “recupero del patrimonio edilizio nel Comune di Reggio Calabria, loc. Cannavò, Mosorrofa, Modena, San Sperato”, appaltati al Parte_1 dall' CP_2
Limitando la trattazione a quanto di interesse per l'odierno procedimento, con la sentenza impugnata la Corte d'Appello ha ritenuto privo di fondamento l'appello in merito alle riserve 1, 3 e 5 relative al pagamento per l'installazione dei ponteggi per il rifacimento della facciata.
Preliminarmente la Corte d'Appello ha ritenuto «incontestata e documentata in atti
(vi fa riferimento la relazione riservata più volte citata) la circostanza per cui, ad un certo punto dei lavori, fosse stata redatta una perizia suppletiva e di variante cui aveva fatto seguito regolare atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva, in cui per il rifacimento delle facciate dei fabbricati era stata prevista l'applicazione degli artt. artt.
19-167/a-166/a dell'elenco prezzi».
Inoltre, interpretando gli articoli 19, 166/a e 167/a dell'elenco prezzi, ha ritenuto che l'attività di montaggio e smontaggio ponteggi trovasse adeguato compenso secondo quanto previsto dagli stessi.
2 Corte d'Appello
- Domanda dell'attore in revocazione
impugna la sentenza ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., Parte_1 individuando l'errore di fatto nell'avere la Corte d'Appello ritenuto che nell'atto di sottomissione fosse prevista, per il rifacimento delle facciate, l'applicazione degli articoli 19, 166/a e167/a dell'elenco prezzi.
Deduce in proposito che tale affermazione non è contenuta nell'atto di sottomissione, il quale ha disciplinato nuovi prezzi per lavori diversi e sopravvenuti rispetto a quanto previsto dal contratto principale e nulla era stato indicato circa l'applicazione degli articoli 19, 166/a e 167/a dell'elenco prezzi.
Prosegue, altresì, affermando che la voce “onere dei ponteggi” prevista da questi articoli comprende solo il loro noleggio e non anche il montaggio e lo smontaggio, le quali costituiscono voci autonome da liquidare separatamente, come previsto dall'art. 74 del codice prezzi.
Deduce altresì che sarebbe illogico liquidare per il rifacimento della facciata complessivamente (incluso l'attività di montaggio/smontaggio ponteggi) L.
5.800/mq (166/a) o L. 15.200/mq (167/a), quando l'articolo 76 dell'elenco prezzi quantifica singolarmente il montaggio/smontaggio ponteggi in lire
9.450/mq.
- Difese del convenuto in revocazione
L' sostiene l'infondatezza dell'appello in considerazione del fatto che CP_2 la Corte d'Appello ha basato il proprio convincimento, indipendentemente dall'adesione senza riserva dell'appaltatrice alla perizia suppletiva, sulla circostanza che l'attività di montaggio e smontaggio ponteggi trovasse adeguato compenso negli articoli del prezzario.
Inoltre, rileva l che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in CP_2 revocazione, non è l'atto di sottomissione che contiene la previsione dell'applicazione degli artt. 19 – 167/a – 166/a dell'Elenco Prezzi, bensì la perizia suppletiva e di variante.
***
1.- Sull'errore revocatorio
3 Corte d'Appello
1. impugna la sentenza ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 Parte_1
c.p.c. – errore di fatto – per avere la Corte d'Appello ritenuto che nell'atto di sottomissione era stata prevista, per il rifacimento delle facciate, l'applicazione degli articoli 19, 166/a e167/a dell'elenco prezzi.
Deduce in proposito che una tale affermazione non è contenuta nell'atto di sottomissione, il quale ha esclusivamente disciplinato nuovi prezzi per lavori diversi e sopravvenuti rispetto a quanto previsto dal contratto principale e nulla era stato indicato circa l'applicazione degli articoli 19, 166/a e 167/a dell'elenco prezzi.
2. Il motivo è infondato.
La Corte d'Appello, nella decisione oggetto di domanda di revocazione, ha affermato che era stata redatta una perizia suppletiva e di variante cui aveva fatto seguito regolare atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva, in cui per il rifacimento delle facciate dei fabbricati era stata prevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi.
Probabilmente l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a era riferita alla perizia suppletiva e di variante e non al successivo atto di sottomissione, come ritenuto dall'attore in revocazione.
3. In ogni caso, anche qualora il riferimento fosse effettivamente all'atto di sottomissione, l'errore denunciato con l'odierno procedimento non presenta le caratteristiche dell'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, tra cui l'essenzialità e la decisività (Cass. n. 27897 del 29/10/2024).
È, infatti, necessario che tra l'erronea supposizione (o dell'inesistenza) del fatto e la decisione emessa esista un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa.
Invece è da escludersi la decisività del predetto errore nella fattispecie in esame in ragione della considerazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «Ritiene la Corte che, anche a prescindere dall'adesione senza riserve dell'appaltatrice alla perizia suppletiva, l'attività di montaggio e smontaggio ponteggi trovi adeguato compenso negli articoli del prezziario ivi contemplati».
Infatti, la Corte ha preso le mosse dalle disposizioni di cui agli artt. 19-167/a-
166/a che prevedevano i prezzi per le opere di demolizione intonaco,
4 Corte d'Appello
tinteggiatura esterna ed intonaco, espressamente comprensivi di “onere dei ponteggi”, ritenendo che i prezzi, con riferimento alle attività di rifacimento delle facciate, compensavano ogni tipo di prestazione compiuta, ivi inclusa la movimentazione dei ponteggi.
Secondo la sentenza della Corte d'Appello, è «Del tutto inconferente (…), invece, il riferimento, suggerito dall'appellante, all'art. 74 dell'elenco prezzi. Tale voce - che pure attiene al “montaggio e smontaggio dei ponteggi per facciate” - ricade nella rubrica inerente le “MURATURE” e, dunque, nulla ha a che vedere con l'eliminazione ed il rifacimento dell'intonaco di una facciata, attività che non prevede la realizzazione di nessuna opera, appunto, in muratura. Né si coglie alcun riferimento ad una altezza superiore a ml. 4,5 ove, invece, l'art. 166/a, ad esempio, contiene la specificazione “a qualunque altezza”».
Pertanto, è evidente che l'infondatezza del motivo d'appello è stata argomentata dalla sentenza oggetto di domanda di revocazione anche sulla base di una ratio decidendi che prescinde dall'asserito errore revocatorio;
pertanto l'asserito errore non può essere ritenuto decisivo.
4. Per il resto la domanda di revocazione è palesemente infondata, in quanto deduce un errore che in nessun modo può essere qualificato revocatorio, ossia percettivo, trattandosi – eventualmente – di un errore valutativo, insuscettibile di costituire oggetto di revocazione.
L'attore si diffonde sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 74 elenco prezzi, sostanzialmente censurando l'iter logico seguito dalla Corte d'Appello, che invece, tale previsione ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in oggetto.
Sul punto – ossia sull'inapplicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 74 elenco prezzi – la Corte d'Appello ha diffusamente motivato, con ampia argomentazione che ha tenuto conto delle proposte interpretative formulate dall'odierno attore. La Corte d'Appello in particolare ha ritenuto l'art. 74 dell'elenco prezzi applicabile alla fattispecie avente ad oggetto “murature”, e non quindi anche alla fattispecie avente ad oggetto l'eliminazione e il rifacimento dell'intonaco di una facciata;
attività, ha osservato la Corte
d'Appello, che non prevede la realizzazione di nessuna opera in muratura.
La domanda di revocazione, su tale aspetto, altro non fa che sottoporre a ulteriore critica l'argomentare della Corte d'Appello. Critica, dunque, con ogni
5 Corte d'Appello
evidenza, inammissibile, siccome volta a dedurre un errore non percettivo ma un errore valutativo, dunque non revocatorio.
La domanda di revocazione è, pertanto, infondata.
2.- Spese processuali
1. Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e pertanto vanno poste a carico di , e si liquidano, sulla base del d.m. Parte_1
n. 147/2022 – applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia
– in complessivi € 7.160,00, di cui € 1.489 per studio della controversia, € 956 per fase introduttiva, € 2.163 per fase istruttoria, € 2.552 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge, in favore dell'
[...]
. Controparte_1
3.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'impugnazione, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'attore di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
- rigetta la domanda di revocazione;
- pone interamente a carico di le spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi € 7.160,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore dell
[...]
[..
[...] [...]
Controparte_3
;
[...]
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'impugnazione, ai fini della verifica dell'obbligo dell'attore di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 17.6.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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