Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02669/2025REG.PROV.COLL.
N. 07223/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7223 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, n. 60 del 19 gennaio 2023, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar di Firenze il decreto del 9 settembre 2021 con il quale la Prefettura di Grosseto ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020.
1.1. In particolare, la domanda di regolarizzazione come operaio agricolo è stata presentata il 17 luglio 2020 dal datore di lavoro con il quale il ricorrente ha continuato a lavorare fino al 26 aprile 2021 allorquando il rapporto è venuto a cessare a causa del suo licenziamento per giustificato motivo conseguente alla riduzione di personale determinata dalla crisi dell’impresa.
1.2. Il ricorrente, essendo ancora in corso il procedimento di regolarizzazione, ha quindi comunicato allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Grosseto la cessazione intervenuta, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.3. Con nota del 12 maggio 2021 lo Sportello Unico ha comunque inviato preavviso di rigetto della domanda di sanatoria motivato dall’incapienza reddituale del datore di lavoro. Alla predetta nota ha dato riscontro il ricorrente documentando come nel frattempo, a partire dal 15 luglio 2021, fosse stato assunto da altro datore di lavoro.
1.4. Lo Sportello Unico ha però confermato di non poter accogliere la richiesta di un permesso per attesa occupazione ed ha respinto, con il citato decreto prefettizio del 9 settembre 2021, l’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
1.5. Il provvedimento di rigetto della domanda è stato quindi impugnato al Tar sia con riferimento al mancato riconoscimento del subentro di un altro datore di lavoro, sia in ragione del diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. Il Tar di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 60 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto che il diniego adottato dall’Amministrazione fosse correttamente fondato sulla mancata capacità reddituale del datore di lavoro e che il cambio di quest’ultimo avrebbe potuto essere considerato solo nel caso in cui ciò fosse avvenuto per forza maggiore (decesso dell’assistito o del datore di lavoro, cessazione o fallimento dell’azienda, così come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2399 del 24 luglio 2020).
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor AU lamentando, innanzitutto, che, in quanto lavoratore agricolo operante nello stesso settore (assunto come bracciante con CCNL Agricoltura Operai Florovivaisti Area 1 livello B con decorrenza dal 15 luglio 2021 mediante contratto di lavoro a tempo determinato), avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’Amministrazione il consenso al cambio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. L’appellante rileva, in proposito, che con circolare del Ministero dell’Interno n. 3020 del 21 aprile 2021, in attuazione del citato art. 103, era stato disposto che gli organi periferici dell’Amministrazione, ed in specie lo Sportello Unico, nell’esaminare le dichiarazioni di emersione, dovessero tener conto del principio secondo cui: “ non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno ” (previsione quest’ultima confermata dalla Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà civili e immigrazione n. 3625 dell’11 maggio 2021).
3.1. Il ricorrente, in subordine, ha poi prospettato anche l’illegittimità della mancata autorizzazione da parte dello Sportello Unico al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in violazione dello stesso art. 103, nel combinato disposto con l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998.
4. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto di sono costituiti per resistere in giudizio il 17 ottobre 2023.
5. Questa Sezione con ordinanza cautelare n. 4321 del 20 ottobre 2023 ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerata l’assenza di pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica e il danno derivante dal diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare ”.
6. Con memoria del 26 marzo 2024 il ricorrente ha poi chiesto l’esecuzione della predetta ordinanza mediante l’intimazione all’Amministrazione di riesaminare la sua domanda, valutando il subentro del nuovo datore di lavoro.
7. Questa Sezione con ordinanza n. 1539 del 24 aprile 2024 ha respinto la richiesta di esecuzione con la seguente motivazione: “ Rilevato che l’ordinanza di questa Sezione n. 4321 del 2023, di cui si chiede l’ottemperanza, ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza del Tar di Firenze n. 60 del 2023 con riferimento al danno derivante dal diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare; Considerato, pertanto, che la medesima ordinanza ha solo sospeso gli effetti della sentenza impugnata fino alla decisione del merito dell’appello, senza disporre un riesame della domanda (che eventualmente potrà essere considerata all’esito della decisione finale) ”.
8. L’appellante ha poi depositato un’ultima memoria il 13 gennaio 2025.
9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025.
10. L’appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
11. Dopo la presentazione da parte del datore di lavoro dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare il ricorrente è stato licenziato prima della conclusione del relativo procedimento. Nel frattempo ha chiesto il permesso per attesa occupazione ed ha comunicato di essere stato assunto, nello stesso ambito di attività, da altro datore di lavoro.
12. Il Tar ha ritenuto corretta la scelta dell’Amministrazione di non rilasciare il permesso per attesa occupazione e di respingere l’istanza di regolarizzazione, mentre l’appellante sostiene che entrambe le possibilità potevano essergli riconosciute.
13. Ciò premesso, quanto al mancato rilascio del permesso di lavoro per attesa occupazione, va osservato, in linea generale, che l'art. 103, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è infatti volto a garantire l'effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l'interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 2023 n. 149).
13.1. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in base al citato art. 103 presuppone dunque che l'istanza iniziale sia astrattamente accoglibile e che sussista il possesso di tutti i presupposti previsti dalla legge, incluso il requisito reddituale del datore di lavoro (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2024, n. 9469).
13.2. Tuttavia, nel caso in esame, l’Amministrazione, non avendo ritenuto possibile il subentro di un altro datore di lavoro per cause non imputabili al ricorrente, avrebbe potuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro n. 2399 del 24 luglio 2027 (cfr. pag. 6 della circolare).
14. Appare fondato anche il profilo di censura relativo alla possibilità per l’Amministrazione di considerare, in corso di procedura ed in modo documentato, la circostanza che il datore di lavoro fosse mutato per cause non imputabili all’appellante.
14.1. In particolare, nel caso in esame, la domanda di emersione all’atto della sua presentazione appariva coerente con le condizioni previste per la regolarizzazione, compreso quello reddituale. Solo in seguito è stato accertato che il datore di lavoro che aveva originariamente presentato l’istanza non possedeva tale requisito, tant’è che la sua impresa è successivamente entrata in stato di crisi con conseguente riduzione del personale (cfr. verbale di conciliazione tra l’appellante e la ditta del 26 aprile 2021, sub allegato 3 al ricorso di primo grado).
14.2. L’Amministrazione ha però considerato nullo l’intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza peraltro motivare in ordine a tale conclusione (cfr. nota dello Sportello Unico del 24 settembre 2021 sub allegato 7 del ricorso di primo grado).
14.3. Né può ritenersi che la circostanza della perdita del lavoro per ragioni oggettive non possa in astratto integrare una causa di forza maggiore prevista dalla predetta circolare per gli ambiti di lavoro di cui al punto a) del comma 3 dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 (agricoltura).
14.4. La circolare, in sede interpretativa, indica come motivi che consentono la modifica del datore di lavoro la cessazione o il fallimento dell’impresa, ma con successivi interventi, la stessa Amministrazione ha consentito, prima della definizione del procedimento di regolarizzazione, la sostituzione del datore di lavoro (cfr. circolare del 21 aprile 2021 n. 3020, adottata prima del provvedimento di diniego impugnato, nella quale si prevede che “ non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno ”).
15. Dal quadro sopra delineato emerge che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della sostituzione del datore di lavoro o quantomeno motivare in ordine all’impossibilità di considerarla nel caso specifico.
16. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
17. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura anche interpretativa della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO