Articolo 1 della Legge 22 giugno 1956, n. 578
Articolo 2
Versione
13 luglio 1956
Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere una ulteriore partecipazione al capitale della Societa' Linee Aeree italiane (L.A.I.) mediante sottoscrizione di un numero di azioni corrispondente all'importo di lire 1.734.080.000, da versarsi per 6 decimi (pari a lire 1.040.448.000) nell'esercizio 1955-56 e per 4 decimi (pari a lire 693.632.000) nell'esercizio 1957-58.
Entrata in vigore il 13 luglio 1956