CASS
Ordinanza 12 maggio 2022
Ordinanza 12 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/05/2022, n. 15136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15136 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8882/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate (c.f.06363391001), in persona del direttore p.t., e Ader - Agenzia delle Entrate - riscossione (c.f.13756881002), quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., in persona del presidente p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate,
- ricorrente -
contro NO NI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 775, depositata il 10 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022, dal Consigliere dott. Francesca Picardi;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15136 Anno 2022 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 12/05/2022 Rilevato che: 1.NO NI ha impugnato l'avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, riferito a quattro cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, eccependo: 1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) la prescrizione dei debiti;
3) la mancata conoscenza della cartella n. 02520090011335566; 4) la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5) il vizio di motivazione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria. 2. Costituitisi l'ente impositore e l'agente di riscossione, il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'ente di esazione ed ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo l'iscrizione ipotecaria, non avendo l'Agenzia delle entrate fornito alcuna prova circa la regolare notifica degli atti di accertamento e liquidazione da cui scaturisce il debito fiscale per tasse automobilistiche per l'importo di euro 54.066,49, indicato nella cartella di pagamento n. 02520090011335566. 3.Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via preliminare, la sua estromissione per difetto di legittimazione passiva in ordine ad espetti concernenti l'attività di riscossione e, previa declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarare la sussistenza del credito tributario di euro 54.066,44, riportato nella voce n. 44 dell'iscrizione ipotecaria. In particolare l'ente impositore ha eccepito l'inammissibilità del ricorso notificato tramite spedizione per plico raccomandato, privo della sottoscrizione dei difensori del ricorrente (sottoscrizione presente solo sulla fotocopia) e la violazione dell'art. 112 cod.proc.pen., avendo il giudice affermato l'inesistenza del debito tributario nonostante la difesa del contribuente fosse limitata 2 alla omessa notifica della cartella di pagamento e non si riferisse agli avvisi di accertamento. 4. La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato l'appello ed ha confermato, pertanto, la decisione di primo grado. 5. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate- IS (quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.) hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, denunciando un unico motivo. Considerato che: 1.Con l'umico motivo di ricorso si è lamentata la violazione degli artt. 101, 102 e 331 cod. proc.civ. nonché dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo il giudice di secondo grado ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente di riscossione (non evocato in giudizio da parte dell'appellante), pur trattandosi di una causa inscindibile, ed avendo rigettato l'appello per la mancata prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, che solo l'agente della riscossione avrebbe potuto fornire. 2.11 motivo è infondato. 3. Invero, come risulta da p. 2 del ricorso per cassazione, il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente di esazione. Tale statuizione non risulta impugnata, per cui è passata in giudicato. Va, pertanto, ribadito che la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata 3 Il Presidente integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo (v., da ultimo, Sez. 2, n. 7612 del 09/03/2022). Nel caso di specie, a prescindere dalla terminologia utilizzata, il giudice di primo grado ha assunto una decisione con cui l'ente di esazione è stato escluso dal processo: decisione, che, non essendo stata impugnata, non può essere più messa in discussione, per cui l'Agenzia delle entrate non può dolersi della mancata integrazione del contraddittorio. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza spese, non essendosi costituita la parte vincitrice
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022.
- ricorrente -
contro NO NI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 775, depositata il 10 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022, dal Consigliere dott. Francesca Picardi;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15136 Anno 2022 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 12/05/2022 Rilevato che: 1.NO NI ha impugnato l'avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, riferito a quattro cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, eccependo: 1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) la prescrizione dei debiti;
3) la mancata conoscenza della cartella n. 02520090011335566; 4) la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5) il vizio di motivazione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria. 2. Costituitisi l'ente impositore e l'agente di riscossione, il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'ente di esazione ed ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo l'iscrizione ipotecaria, non avendo l'Agenzia delle entrate fornito alcuna prova circa la regolare notifica degli atti di accertamento e liquidazione da cui scaturisce il debito fiscale per tasse automobilistiche per l'importo di euro 54.066,49, indicato nella cartella di pagamento n. 02520090011335566. 3.Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via preliminare, la sua estromissione per difetto di legittimazione passiva in ordine ad espetti concernenti l'attività di riscossione e, previa declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarare la sussistenza del credito tributario di euro 54.066,44, riportato nella voce n. 44 dell'iscrizione ipotecaria. In particolare l'ente impositore ha eccepito l'inammissibilità del ricorso notificato tramite spedizione per plico raccomandato, privo della sottoscrizione dei difensori del ricorrente (sottoscrizione presente solo sulla fotocopia) e la violazione dell'art. 112 cod.proc.pen., avendo il giudice affermato l'inesistenza del debito tributario nonostante la difesa del contribuente fosse limitata 2 alla omessa notifica della cartella di pagamento e non si riferisse agli avvisi di accertamento. 4. La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato l'appello ed ha confermato, pertanto, la decisione di primo grado. 5. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate- IS (quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.) hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, denunciando un unico motivo. Considerato che: 1.Con l'umico motivo di ricorso si è lamentata la violazione degli artt. 101, 102 e 331 cod. proc.civ. nonché dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo il giudice di secondo grado ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente di riscossione (non evocato in giudizio da parte dell'appellante), pur trattandosi di una causa inscindibile, ed avendo rigettato l'appello per la mancata prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, che solo l'agente della riscossione avrebbe potuto fornire. 2.11 motivo è infondato. 3. Invero, come risulta da p. 2 del ricorso per cassazione, il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente di esazione. Tale statuizione non risulta impugnata, per cui è passata in giudicato. Va, pertanto, ribadito che la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata 3 Il Presidente integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo (v., da ultimo, Sez. 2, n. 7612 del 09/03/2022). Nel caso di specie, a prescindere dalla terminologia utilizzata, il giudice di primo grado ha assunto una decisione con cui l'ente di esazione è stato escluso dal processo: decisione, che, non essendo stata impugnata, non può essere più messa in discussione, per cui l'Agenzia delle entrate non può dolersi della mancata integrazione del contraddittorio. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza spese, non essendosi costituita la parte vincitrice
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022.