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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 48710/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 48710/2022 promossa da:
con l'avv. SILVANA DIBENEDETTO E_
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. FRANCESCA LUCCI TR
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
PRELIMINARMENTE: rigettare la richiesta di avvenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e la conseguente temerarietà della domanda attorea per i motivi esposti in atti ed ai quali ivi ci si integralmente riporta;
rigettare la richiesta di non ammissibilità delle prove c.d. "atipiche" senza rispetto del contraddittorio per i motivi esposti in atti ed ai quali ivi ci si integralmente riporta;
rigettare la richiesta di inesistenza dei presunti danni e pretestuosità dell'azione risarcitoria per i motivi esposti in atti ed ai quali ivi ci si integralmente riporta:
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2043 c.c. per tutti i danni morali e patrimoniali patiti dal SI. e per l'effetto condannarla alla refusione dei succitati danni Parte_2
pagina 1 di 7 quantificabili in € 25.000,00Euro, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetari;
rigettare la richiesta di C.T.U. medico-legale sulla sola resistente in quanto superflua e non afferente ai fini della presente causa;
rigettare la richiesta di risarcimento dei danni da lite temeraria in quanto destituita della benché minima prova e fondatezza.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prove testimoniali dei seguenti testi: SI.ra Testimone_1 residente a [...] sulle seguenti circostanze:
1)“vero che la SI.ra durante un incontro casuale nell'ottobre 2013 le riferiva che TR stava bene e che era contenta perché si sarebbe ristabilita nuovamente e definitivamente in QU S.E, con il marito SI. ” PT
• Ammettersi prova testimoniale dei seguenti testi: SI.ra residente a [...]
Pindemonte n. 105, sulle seguenti circostanze:
1)“vero che la SI.ra nell'ottobre 2013, durante un vostro incontro casuale si TR presentava con un aspetto fisico curato ed elegante?”
2)“vero che in dette circostanze di tempo e di luogo la SI.ra le rispondeva che stava TR bene e che era contenta perché si sarebbe ristabilita nuovamente e definitivamente in QU S.E. con il marito SI. ” PT
3)“vero che la SI.ra ed il marito SI. si scambiavano parole dolci e/o abbracci TR PT
e/o carezze in sua presenza?”
• Ammettersi prova testimoniale dei seguenti testi: Dott.ssa e Avv. Nicoletta Testimone_3
Ornano entrambe c/o Comune di QU NTNA Settore Servizi Socio-Assistenziali in QU S.E.,
Via Cilea n. 15, sulle seguenti circostanze:
1)“vero che la SI.ra è persona sconosciuta al Servizio Sociale Comunale in QU TR
S.E.?”;
2)“vero che la SI.ra risulta sconosciuta quale beneficiaria di servizi di assistenza da TR parte del Servizio Sociale Comunale in QU S.E.?”
3)“vero che la SI.ra risulta sconosciuta quale beneficiaria di servizi di qualsivoglia TR tipi di cure da parte del Servizio Sociale Comunale in QU S.E.?”
• Ammettersi C.T.U. sul SI. affinché il Consulente possa cosi esprimersi PT
1) “dica il C.T.U. quale siano le conseguenze psicologiche sul SI. in relazione ai danni tutti Pt_2 subiti per l'onta ricevuta in conseguenza alla diffamazione ed alla calunnia perpetrati nei suoi confronti pagina 2 di 7 dalla moglie SI.ra a seguito di affermazioni gravi quali l'accusa di maltrattamenti in TR famiglia e di aver subito violenze sessuali dal proprio marito”.
IN SUBORDINE
-rigettare tutte le domande svolte dalla convenuta nei confronti dell'attore in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre oneri di legge.”
Per la convenuta:
“A): NEL MERITO, in via preliminare:
Dichiarare la domanda del SI. di risarcimento danni scaturenti da una denuncia Parte_2 asseritamente calunniosa prescritta ai sensi e per gli effetti dell'art.2947, III comma, c.p.c.;
B): NEL MERITO, in via principale:
1): Accertare e dichiarare la nullità insanabile della procura ad litem conferita dal SI.
[...]
in data 20 settembre 2022, con tutte le conseguenze di legge;
Pt_2
2): Accertare e dichiarare che la SInora non è responsabile ex TR art.2043 c.c. per i presunti danni morali e patrimoniali subìti dalla parte attrice a seguito della denuncia asseritamente calunniosa;
3): Rigettare la domanda risarcitoria del SI. in quanto infondata in fatto e in Parte_2 diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
I): SI CHIEDE DI DISPORRE C.T.U. MEDICO LEGALE per verificare se l'accertamento medico effettuato nella Scheda clinica n.615 del 24 ottobre 2013 è stato compiuto validamente, oppure se in base alle LINEE GUIDA elaborate dal SVS (Soccorso Violenza Sessuale) della Clinica Mangiagalli ed in base alla letteratura medica internazionale doveva essere condotto con altri strumenti e per tutta l'area ano-genitale.
II): SI CHIEDE DI DISPORRE C.T.U. che valuti la struttura della personalità del SInor
[...]
in ordine all'indole violenta e aggressiva del medesimo nonché sotto il profilo delle Pt_2 abitudini sessuali.
III): SI CHIEDE DI DISPORRE LA PROVA TESTIMONIALE del SInor CP_2
, C.F.: , nato a TEOFILO TO (BRA) in [...] 16 luglio
[...] CodiceFiscale_1
1982 e residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
Cap.1): “Vero che la SInora ha conosciuto TR Parte_2 nell'agosto del 2006 tramite un sito di incontri”; pagina 3 di 7 Cap.2): “Vero che nel 2006 la SInora aveva un contratto di lavoro a TR tempo indeterminato, un'abitazione in comodato e senza spese sita in Milano - via Freikofel n.18”;
Cap.3): “Vero che la SInora ha interrotto la propria attività TR lavorativa nell'agosto 2007”;
Cap.4): “Vero che dalla celebrazione del matrimonio la SInora ha TR abitato nella dependance dell'edificio sito in AR SALE – via Macchiavelli n.8”;
Cap.5): “Vero che durante la convivenza coniugale il SInor era solito rivolgersi Parte_2 alla moglie criticando la medesima”;
Cap.6): “Vero che durante il matrimonio la SInora si è occupata CP_1 CP_1 della SInora in quanto cieca, disabile e non autosufficiente”; Parte_3
Cap.7): “Vero che la SInora abitava nello stesso appartamento dello stabile sito in Parte_3 via Macchiavelli n.8 dove vivevano e i figli del medesimo”; Parte_2
Cap.8): “Vero che durante il matrimonio la SInora doveva chiedere TR denaro al marito per ogni minima spesa personale”;
Cap.9): “Vero che durante la convivenza coniugale (precisamente nel 2008 e nel 2010) il SInor
ha compiuto atti di violenza fisica nei confronti della moglie”; Parte_2
Cap.10): “Vero che in data 22 ottobre 2017 il SInor in seguito ad una lite ha Parte_2 impedito l'accesso in casa alla moglie, lasciando la mede-sima al di fuori della casa coniugale, e in tale occasione la SInora si é rivolta prima alla di QU e TR CP_3 poi al MA;
Persona_1
Cap.11): “Vero che il SInor ha allontanato dalla dependance dell'edificio, sito in Parte_2
AR SALE – via Macchiavelli n.8, il Si gnor CP_4 Parte_4 dopo aver ricevuto dal medesimo la missiva 21 gennaio 2008, documento (sub Doc.032) che si mostra al teste”;
Cap.12): “Vero che durante la convivenza coniugale la SInora era TR costretta a rivolgersi alla di QU NTNA (da Don Marco) per procurarsi gli alimenti di CP_3 prima necessità”;
Cap.13): “Vero che ad agosto 2011, in seguito ad una lite, il SInor ha chiesto Parte_2 alla moglie di interrompere la convivenza coniugale”;
Cap.14): “Vero che dall'inizio della separazione di fatto fino al Giugno 2013 il SInor
[...]
si recava ogni mese a Milano a trovare la moglie”; Pt_2
pagina 4 di 7 Cap.15): “Vero che durante la separazione di fatto il SInor effettuava in favore Parte_2 della moglie versamenti di somme esigue, quantificabili in € 300,00 al mese, come da documenti che si mostrano al teste”;
Cap.16): “Vero che la SInora è rientrata a Milano il 15 ottobre TR
2023, dopo essere stata in visita dal marito in Sardegna”;
Cap.17): “Vero che dopo essere rientrata a Milano la SInora TR accusava dolori fisici, tanto da prendere medicinali e trascorrere tutto il giorno a letto”;
Cap.18): “Vero che la SInora si è recata in Ospedale il 24 ottobre CP_1 CP_1
2013, in seguito alle insistenze del figlio”;
Cap.19): “Vero che la SInora ha deciso di sporgere denuncia nei TR confronti del marito, dopo aver effettuato alla Clinica Mangiagalli di Milano una visita ginecologica”;
Cap.20): “Vero che il personale del della Clinica Mangiagalli ha Controparte_5 dichiarato di essere legittimato in qualità di Antiviolenza a sporgere querela di fronte alle CP_5 condizioni cliniche della SInora ”. TR
IN OGNI CASO:
1): Condannare il SI. al pagamento di spese ed onorari di causa, comprese IVA, Parte_2
C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali 15%, in favore dell'Erario pubblico, avendo la parte convenuta proposto istanza di ammissione al Gratuito patrocinio;
2): Condannare il SI. al risarcimento danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. da Parte_2 liquidarsi in via equitativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio , E_ TR
- affermando: di essere stato calunniato dall'odierna convenuta, che all'epoca era sua moglie, in una denuncia presentata da quest'ultima; che il procedimento penale a carico di E_ conseguito a tale denuncia era stato archiviato;
che in relazione al procedimento penale
[...] avviato a seguito della querela presentata da ra stata pronunciata sentenza E_ di non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato ex TR art. 368 c.p. ascritto alla stessa, in quanto estinto per decorso del termine di prescrizione;
- e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contrastato la domanda dell'attore, anche sollevando eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno ed ha chiesto la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 cpc.
pagina 5 di 7 Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dall'attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, documentale, non allegate in atti assertivi;
e non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, non allegate in atti assertivi, ovvero di carattere documentale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- secondo l'art. 2934 c.c., per principio generale, ogni diritto si estingue per prescrizione, la quale
-in base a quanto previsto dall'art. 2935 c.c.- comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
- il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto la percezione dell'esistenza del danno e della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui lo stesso avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza;
ciò posto, proprio in tema di diritto al risarcimento del danno da calunnia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento (Cass. n.
21940/2017);
- poiché quando, come nel caso di specie (v. il doc. 17 delle produzioni della parte convenuta),
“la persona sottoposta alle indagini” è “chiamata a rendere l'interrogatorio”, l'invito ex art. 375 cpp contiene anche l' “enunciazione del fatto” (v. art. 375 co. 3 cpp), appare plausibile che nel caso in oggetto al più tardi dalla notifica di tale invito -avvenuta in data 10/1/2014- fosse in grado di avere contezza del lamentato danno derivante dalla E_ denuncia ritenuta calunniosa;
ne consegue che, poiché da quel momento E_ poteva far valere il proprio affermato diritto al risarcimento del lamentato danno, a partire da tale data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione di tale diritto;
- ciò posto, considerato che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'odierno attore è, in base alla previsione dell'art. 2947 co. 3 c.c., pari a 6 anni, tenuto conto inoltre che a partire dalla data di notifica a dell'invito ex art. 375 cpp (10/1/2014) è iniziato a E_ decorrere il termine di prescrizione di tale diritto, e considerato infine che -secondo quanto allegato dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc- Pt_2
pagina 6 di 7 si era costituito parte civile in data 13/1/2020 nel procedimento penale nei confronti di PT
, nel caso in oggetto la costituzione di parte civile è avvenuta TR successivamente alla già intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta deve ritenersi fondata, con la conseguenza che la domanda dell'attore non può essere accolta e deve essere rigettata. Neppure può essere accolta la richiesta di condanna avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc nei confronti dell'attore, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta che deve perciò essere rigettata. Sussistono pertanto ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. rigetta la richiesta avanzata dalla convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 48710/2022 promossa da:
con l'avv. SILVANA DIBENEDETTO E_
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. FRANCESCA LUCCI TR
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
PRELIMINARMENTE: rigettare la richiesta di avvenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e la conseguente temerarietà della domanda attorea per i motivi esposti in atti ed ai quali ivi ci si integralmente riporta;
rigettare la richiesta di non ammissibilità delle prove c.d. "atipiche" senza rispetto del contraddittorio per i motivi esposti in atti ed ai quali ivi ci si integralmente riporta;
rigettare la richiesta di inesistenza dei presunti danni e pretestuosità dell'azione risarcitoria per i motivi esposti in atti ed ai quali ivi ci si integralmente riporta:
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2043 c.c. per tutti i danni morali e patrimoniali patiti dal SI. e per l'effetto condannarla alla refusione dei succitati danni Parte_2
pagina 1 di 7 quantificabili in € 25.000,00Euro, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetari;
rigettare la richiesta di C.T.U. medico-legale sulla sola resistente in quanto superflua e non afferente ai fini della presente causa;
rigettare la richiesta di risarcimento dei danni da lite temeraria in quanto destituita della benché minima prova e fondatezza.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prove testimoniali dei seguenti testi: SI.ra Testimone_1 residente a [...] sulle seguenti circostanze:
1)“vero che la SI.ra durante un incontro casuale nell'ottobre 2013 le riferiva che TR stava bene e che era contenta perché si sarebbe ristabilita nuovamente e definitivamente in QU S.E, con il marito SI. ” PT
• Ammettersi prova testimoniale dei seguenti testi: SI.ra residente a [...]
Pindemonte n. 105, sulle seguenti circostanze:
1)“vero che la SI.ra nell'ottobre 2013, durante un vostro incontro casuale si TR presentava con un aspetto fisico curato ed elegante?”
2)“vero che in dette circostanze di tempo e di luogo la SI.ra le rispondeva che stava TR bene e che era contenta perché si sarebbe ristabilita nuovamente e definitivamente in QU S.E. con il marito SI. ” PT
3)“vero che la SI.ra ed il marito SI. si scambiavano parole dolci e/o abbracci TR PT
e/o carezze in sua presenza?”
• Ammettersi prova testimoniale dei seguenti testi: Dott.ssa e Avv. Nicoletta Testimone_3
Ornano entrambe c/o Comune di QU NTNA Settore Servizi Socio-Assistenziali in QU S.E.,
Via Cilea n. 15, sulle seguenti circostanze:
1)“vero che la SI.ra è persona sconosciuta al Servizio Sociale Comunale in QU TR
S.E.?”;
2)“vero che la SI.ra risulta sconosciuta quale beneficiaria di servizi di assistenza da TR parte del Servizio Sociale Comunale in QU S.E.?”
3)“vero che la SI.ra risulta sconosciuta quale beneficiaria di servizi di qualsivoglia TR tipi di cure da parte del Servizio Sociale Comunale in QU S.E.?”
• Ammettersi C.T.U. sul SI. affinché il Consulente possa cosi esprimersi PT
1) “dica il C.T.U. quale siano le conseguenze psicologiche sul SI. in relazione ai danni tutti Pt_2 subiti per l'onta ricevuta in conseguenza alla diffamazione ed alla calunnia perpetrati nei suoi confronti pagina 2 di 7 dalla moglie SI.ra a seguito di affermazioni gravi quali l'accusa di maltrattamenti in TR famiglia e di aver subito violenze sessuali dal proprio marito”.
IN SUBORDINE
-rigettare tutte le domande svolte dalla convenuta nei confronti dell'attore in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre oneri di legge.”
Per la convenuta:
“A): NEL MERITO, in via preliminare:
Dichiarare la domanda del SI. di risarcimento danni scaturenti da una denuncia Parte_2 asseritamente calunniosa prescritta ai sensi e per gli effetti dell'art.2947, III comma, c.p.c.;
B): NEL MERITO, in via principale:
1): Accertare e dichiarare la nullità insanabile della procura ad litem conferita dal SI.
[...]
in data 20 settembre 2022, con tutte le conseguenze di legge;
Pt_2
2): Accertare e dichiarare che la SInora non è responsabile ex TR art.2043 c.c. per i presunti danni morali e patrimoniali subìti dalla parte attrice a seguito della denuncia asseritamente calunniosa;
3): Rigettare la domanda risarcitoria del SI. in quanto infondata in fatto e in Parte_2 diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
I): SI CHIEDE DI DISPORRE C.T.U. MEDICO LEGALE per verificare se l'accertamento medico effettuato nella Scheda clinica n.615 del 24 ottobre 2013 è stato compiuto validamente, oppure se in base alle LINEE GUIDA elaborate dal SVS (Soccorso Violenza Sessuale) della Clinica Mangiagalli ed in base alla letteratura medica internazionale doveva essere condotto con altri strumenti e per tutta l'area ano-genitale.
II): SI CHIEDE DI DISPORRE C.T.U. che valuti la struttura della personalità del SInor
[...]
in ordine all'indole violenta e aggressiva del medesimo nonché sotto il profilo delle Pt_2 abitudini sessuali.
III): SI CHIEDE DI DISPORRE LA PROVA TESTIMONIALE del SInor CP_2
, C.F.: , nato a TEOFILO TO (BRA) in [...] 16 luglio
[...] CodiceFiscale_1
1982 e residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
Cap.1): “Vero che la SInora ha conosciuto TR Parte_2 nell'agosto del 2006 tramite un sito di incontri”; pagina 3 di 7 Cap.2): “Vero che nel 2006 la SInora aveva un contratto di lavoro a TR tempo indeterminato, un'abitazione in comodato e senza spese sita in Milano - via Freikofel n.18”;
Cap.3): “Vero che la SInora ha interrotto la propria attività TR lavorativa nell'agosto 2007”;
Cap.4): “Vero che dalla celebrazione del matrimonio la SInora ha TR abitato nella dependance dell'edificio sito in AR SALE – via Macchiavelli n.8”;
Cap.5): “Vero che durante la convivenza coniugale il SInor era solito rivolgersi Parte_2 alla moglie criticando la medesima”;
Cap.6): “Vero che durante il matrimonio la SInora si è occupata CP_1 CP_1 della SInora in quanto cieca, disabile e non autosufficiente”; Parte_3
Cap.7): “Vero che la SInora abitava nello stesso appartamento dello stabile sito in Parte_3 via Macchiavelli n.8 dove vivevano e i figli del medesimo”; Parte_2
Cap.8): “Vero che durante il matrimonio la SInora doveva chiedere TR denaro al marito per ogni minima spesa personale”;
Cap.9): “Vero che durante la convivenza coniugale (precisamente nel 2008 e nel 2010) il SInor
ha compiuto atti di violenza fisica nei confronti della moglie”; Parte_2
Cap.10): “Vero che in data 22 ottobre 2017 il SInor in seguito ad una lite ha Parte_2 impedito l'accesso in casa alla moglie, lasciando la mede-sima al di fuori della casa coniugale, e in tale occasione la SInora si é rivolta prima alla di QU e TR CP_3 poi al MA;
Persona_1
Cap.11): “Vero che il SInor ha allontanato dalla dependance dell'edificio, sito in Parte_2
AR SALE – via Macchiavelli n.8, il Si gnor CP_4 Parte_4 dopo aver ricevuto dal medesimo la missiva 21 gennaio 2008, documento (sub Doc.032) che si mostra al teste”;
Cap.12): “Vero che durante la convivenza coniugale la SInora era TR costretta a rivolgersi alla di QU NTNA (da Don Marco) per procurarsi gli alimenti di CP_3 prima necessità”;
Cap.13): “Vero che ad agosto 2011, in seguito ad una lite, il SInor ha chiesto Parte_2 alla moglie di interrompere la convivenza coniugale”;
Cap.14): “Vero che dall'inizio della separazione di fatto fino al Giugno 2013 il SInor
[...]
si recava ogni mese a Milano a trovare la moglie”; Pt_2
pagina 4 di 7 Cap.15): “Vero che durante la separazione di fatto il SInor effettuava in favore Parte_2 della moglie versamenti di somme esigue, quantificabili in € 300,00 al mese, come da documenti che si mostrano al teste”;
Cap.16): “Vero che la SInora è rientrata a Milano il 15 ottobre TR
2023, dopo essere stata in visita dal marito in Sardegna”;
Cap.17): “Vero che dopo essere rientrata a Milano la SInora TR accusava dolori fisici, tanto da prendere medicinali e trascorrere tutto il giorno a letto”;
Cap.18): “Vero che la SInora si è recata in Ospedale il 24 ottobre CP_1 CP_1
2013, in seguito alle insistenze del figlio”;
Cap.19): “Vero che la SInora ha deciso di sporgere denuncia nei TR confronti del marito, dopo aver effettuato alla Clinica Mangiagalli di Milano una visita ginecologica”;
Cap.20): “Vero che il personale del della Clinica Mangiagalli ha Controparte_5 dichiarato di essere legittimato in qualità di Antiviolenza a sporgere querela di fronte alle CP_5 condizioni cliniche della SInora ”. TR
IN OGNI CASO:
1): Condannare il SI. al pagamento di spese ed onorari di causa, comprese IVA, Parte_2
C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali 15%, in favore dell'Erario pubblico, avendo la parte convenuta proposto istanza di ammissione al Gratuito patrocinio;
2): Condannare il SI. al risarcimento danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. da Parte_2 liquidarsi in via equitativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio , E_ TR
- affermando: di essere stato calunniato dall'odierna convenuta, che all'epoca era sua moglie, in una denuncia presentata da quest'ultima; che il procedimento penale a carico di E_ conseguito a tale denuncia era stato archiviato;
che in relazione al procedimento penale
[...] avviato a seguito della querela presentata da ra stata pronunciata sentenza E_ di non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato ex TR art. 368 c.p. ascritto alla stessa, in quanto estinto per decorso del termine di prescrizione;
- e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contrastato la domanda dell'attore, anche sollevando eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno ed ha chiesto la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 cpc.
pagina 5 di 7 Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dall'attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, documentale, non allegate in atti assertivi;
e non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, non allegate in atti assertivi, ovvero di carattere documentale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- secondo l'art. 2934 c.c., per principio generale, ogni diritto si estingue per prescrizione, la quale
-in base a quanto previsto dall'art. 2935 c.c.- comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
- il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto la percezione dell'esistenza del danno e della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui lo stesso avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza;
ciò posto, proprio in tema di diritto al risarcimento del danno da calunnia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento (Cass. n.
21940/2017);
- poiché quando, come nel caso di specie (v. il doc. 17 delle produzioni della parte convenuta),
“la persona sottoposta alle indagini” è “chiamata a rendere l'interrogatorio”, l'invito ex art. 375 cpp contiene anche l' “enunciazione del fatto” (v. art. 375 co. 3 cpp), appare plausibile che nel caso in oggetto al più tardi dalla notifica di tale invito -avvenuta in data 10/1/2014- fosse in grado di avere contezza del lamentato danno derivante dalla E_ denuncia ritenuta calunniosa;
ne consegue che, poiché da quel momento E_ poteva far valere il proprio affermato diritto al risarcimento del lamentato danno, a partire da tale data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione di tale diritto;
- ciò posto, considerato che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'odierno attore è, in base alla previsione dell'art. 2947 co. 3 c.c., pari a 6 anni, tenuto conto inoltre che a partire dalla data di notifica a dell'invito ex art. 375 cpp (10/1/2014) è iniziato a E_ decorrere il termine di prescrizione di tale diritto, e considerato infine che -secondo quanto allegato dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc- Pt_2
pagina 6 di 7 si era costituito parte civile in data 13/1/2020 nel procedimento penale nei confronti di PT
, nel caso in oggetto la costituzione di parte civile è avvenuta TR successivamente alla già intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta deve ritenersi fondata, con la conseguenza che la domanda dell'attore non può essere accolta e deve essere rigettata. Neppure può essere accolta la richiesta di condanna avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc nei confronti dell'attore, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta che deve perciò essere rigettata. Sussistono pertanto ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. rigetta la richiesta avanzata dalla convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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