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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10235/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Vito Antonio Martielli;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio attesa la sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte opponente avanzato domanda di rinunzia all'azione che ha dato luogo al presente giudizio (cfr. note autorizzate depositate in data 31,03.2025). Orbene, la rinuncia “all'azione” o “al titolo della domanda” comporta effetti processuali dirompenti andando ad incidere sull'intera pretesa azionata e sulla situazione giuridica soggettiva di vantaggio attiva sostanziale. Giova evidenziare che vi è sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, laddove siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Nel caso di specie, è intervenuta pronunzia della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4080/2024 (n. Raccolta Generale 31608/2024), che, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 19263/2019 (cfr. all.),così ha disposto: “La Corte ha accolto il gravame dell' ritenendo che il Tribunale, Pt_2 secondo cui le note di rettifiche non avrebbero potuto essere emesse non avendo assegnato termine per la CP_1 regolarizzazione contributiva ex art. 7, comma 3, DM 24 ottobre 2007, avesse errato nel non considerare che dette note erano del tutto assimilabili alla richiesta di regolarizzazione. Posto che la società non aveva versato le somme dovute nei termini concessi con tali atti, l' non CP_1 poteva rilasciare il Durc e non doveva annullare le
1 rettifiche” (cfr. allegazioni di parte opponente con note del 28.03.2025) . Detto pronunciamento della S.C. ha fatto venir meno l'interesse della parte opponente ad ottenere una decisione nel presente giudizio. Alla luce di tanto, tenuto conto di quanto statuito dalla S.C., conferma l'avviso di addebito opposto, revocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Compensa le spese processuali tra le parti tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta carenza di interesse;
-conferma l'avviso di addebito opposto, revocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 2.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Vito Antonio Martielli;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio attesa la sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte opponente avanzato domanda di rinunzia all'azione che ha dato luogo al presente giudizio (cfr. note autorizzate depositate in data 31,03.2025). Orbene, la rinuncia “all'azione” o “al titolo della domanda” comporta effetti processuali dirompenti andando ad incidere sull'intera pretesa azionata e sulla situazione giuridica soggettiva di vantaggio attiva sostanziale. Giova evidenziare che vi è sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, laddove siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Nel caso di specie, è intervenuta pronunzia della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4080/2024 (n. Raccolta Generale 31608/2024), che, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 19263/2019 (cfr. all.),così ha disposto: “La Corte ha accolto il gravame dell' ritenendo che il Tribunale, Pt_2 secondo cui le note di rettifiche non avrebbero potuto essere emesse non avendo assegnato termine per la CP_1 regolarizzazione contributiva ex art. 7, comma 3, DM 24 ottobre 2007, avesse errato nel non considerare che dette note erano del tutto assimilabili alla richiesta di regolarizzazione. Posto che la società non aveva versato le somme dovute nei termini concessi con tali atti, l' non CP_1 poteva rilasciare il Durc e non doveva annullare le
1 rettifiche” (cfr. allegazioni di parte opponente con note del 28.03.2025) . Detto pronunciamento della S.C. ha fatto venir meno l'interesse della parte opponente ad ottenere una decisione nel presente giudizio. Alla luce di tanto, tenuto conto di quanto statuito dalla S.C., conferma l'avviso di addebito opposto, revocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Compensa le spese processuali tra le parti tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta carenza di interesse;
-conferma l'avviso di addebito opposto, revocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 2.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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