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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 24/09/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 6109/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduto in data 04/03/2023, rapp.ti e difesi dall'Avv. ANNALISA Persona_1 FRANCIOSA;
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29/10/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, hanno proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, relativamente alla decorrenza, affermando la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa (02/09/2021). Hanno dedotto i ricorrenti che il de cuis era affetto da: “Cardiopatia ischemica cronica trattato con by-pass, stenosi aortica con impianto protesico, diabete mellito, B.P.C.O in ossigeno- terapia, difficoltà nella deambulazione con disturbo dell'equilibrio,, malattia di parkinson su base vascolare ed ulteriori patologie come da certificazione allegata”. Tanto premesso, i ricorrenti, nella spiegata qualità, chiedevano l'accertamento del diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa (02/09/2021) con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito, la domanda dei ricorrenti è infondata e va rigettata. Con la proposta opposizione i ricorrenti censuravano in sostanza la perizia per avere individuato la decorrenza in un momento successivo alla data della domanda amministrativa, argomentando in ordine alla preesistenza della patologia ed alla natura immutata del quadro patologico da cui risultava affetto il de cuius e pertanto rivendicando una diversa decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento. All'udienza del 27/11/2024 il Giudice invitava il CTU già nominato, dott. , sotto il Persona_2 vincolo del già prestato giuramento, a rendere chiarimenti circa l'individuazione della decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento dallo stesso ancorata alla data della visita del 23/02/2023. Con integrazione di perizia depositata in data 22/05/2025, il C.T.U., esaminata l'intera documentazione clinico – strumentale ed alla luce delle consulenze mediche specialistiche allegate, confermava la propria valutazione, indicando quale decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento la data del 23/02/2023 (fino all'exitus). Non può invero sfuggire come la preesistenza della patologia, che non è senz'altro da revocare in dubbio, non significhi necessariamente il raggiungimento da parte della stessa di uno stadio di gravità tale da rendere la parte meritevole di indennità di accompagnamento sin dalla sua insorgenza, rispondendo anzi all'id quod plerumque accidit che una patologia possa nel tempo subire un'evoluzione peggiorativa, anche in considerazione dell'avanzare dell'età. Va poi infine rilevato come a fronte dell'integrazione di perizia disposta dal giudice parte opponente, in sede di note per l'odierna udienza, nulla ha eccepito chiedendo anzi decidersi la causa. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e all'integrazione di perizia depositata in data 22/05/2025 e condivisibilmente con esse, parte ricorrente aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2023 fino all'exitus. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi di giudizio (accoglimento parziale in fase di ATP e rigetto in fase di opposizione) compensa le spese di lite, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione ad ATP e per l'effetto accerta la sussistenza in capo alla parte del diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2023 fino al decesso;
- compensa le spese di lite eccetto spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi. Così deciso in Nola il 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Francesca Fucci
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduto in data 04/03/2023, rapp.ti e difesi dall'Avv. ANNALISA Persona_1 FRANCIOSA;
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29/10/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, hanno proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, relativamente alla decorrenza, affermando la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa (02/09/2021). Hanno dedotto i ricorrenti che il de cuis era affetto da: “Cardiopatia ischemica cronica trattato con by-pass, stenosi aortica con impianto protesico, diabete mellito, B.P.C.O in ossigeno- terapia, difficoltà nella deambulazione con disturbo dell'equilibrio,, malattia di parkinson su base vascolare ed ulteriori patologie come da certificazione allegata”. Tanto premesso, i ricorrenti, nella spiegata qualità, chiedevano l'accertamento del diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa (02/09/2021) con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito, la domanda dei ricorrenti è infondata e va rigettata. Con la proposta opposizione i ricorrenti censuravano in sostanza la perizia per avere individuato la decorrenza in un momento successivo alla data della domanda amministrativa, argomentando in ordine alla preesistenza della patologia ed alla natura immutata del quadro patologico da cui risultava affetto il de cuius e pertanto rivendicando una diversa decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento. All'udienza del 27/11/2024 il Giudice invitava il CTU già nominato, dott. , sotto il Persona_2 vincolo del già prestato giuramento, a rendere chiarimenti circa l'individuazione della decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento dallo stesso ancorata alla data della visita del 23/02/2023. Con integrazione di perizia depositata in data 22/05/2025, il C.T.U., esaminata l'intera documentazione clinico – strumentale ed alla luce delle consulenze mediche specialistiche allegate, confermava la propria valutazione, indicando quale decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento la data del 23/02/2023 (fino all'exitus). Non può invero sfuggire come la preesistenza della patologia, che non è senz'altro da revocare in dubbio, non significhi necessariamente il raggiungimento da parte della stessa di uno stadio di gravità tale da rendere la parte meritevole di indennità di accompagnamento sin dalla sua insorgenza, rispondendo anzi all'id quod plerumque accidit che una patologia possa nel tempo subire un'evoluzione peggiorativa, anche in considerazione dell'avanzare dell'età. Va poi infine rilevato come a fronte dell'integrazione di perizia disposta dal giudice parte opponente, in sede di note per l'odierna udienza, nulla ha eccepito chiedendo anzi decidersi la causa. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e all'integrazione di perizia depositata in data 22/05/2025 e condivisibilmente con esse, parte ricorrente aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2023 fino all'exitus. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi di giudizio (accoglimento parziale in fase di ATP e rigetto in fase di opposizione) compensa le spese di lite, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione ad ATP e per l'effetto accerta la sussistenza in capo alla parte del diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2023 fino al decesso;
- compensa le spese di lite eccetto spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi. Così deciso in Nola il 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Francesca Fucci