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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1730/2023 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con gli avv. PUCCI PIERLUIGI (cf C.F._2
e BINI ANDREA (cf ) C.F._3
ATTRICE OPPONENTE nel R.G. n. 1730/2023
(cf Parte_2 P.IVA_1 tramite la mandataria (cf ), Parte_3 P.IVA_2 con gli avv. GHIA LUCIO (cf ) C.F._4
e GHIA ENRICA MARIA (cf C.F._5
CONVENUTA cf ), Controparte_1 C.F._6 con l'avv. LAZZARINI ALESSIA (cf C.F._7
TERZO CHIAMATO nel R.G. n. 1730/2023
ATTORE OPPONENTE nel R.G. n. 1919/2023
(cf ), Parte_4 C.F._8 con l'avv. LAZZARINI ALESSIA (cf C.F._7
TERZA CHIAMATA nel R.G. n. 1730/2023
Decisa a Pistoia in data 18/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice opponente come da foglio di p.c. di cui alla nota scritta ex art. Parte_1
127ter c.p.c. dep. 17.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 18.12.2024) Attore opponente e terzo chiamato come da foglio di p.c. di cui Controparte_1 alla nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 18.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Terza chiamata come da foglio di p.c. di cui alla nota scritta ex art. Parte_1
127ter c.p.c. dep. 18.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Il contenzioso in decisione origina da due distinte opposizioni al medesimo d.i. n. 540/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 10.5.2023 in favore di e in danno di quale debitore principale Parte_2 Controparte_1 nonché di e quali garanti, per l'importo di euro Parte_1 Parte_4
16.382,07 oltre interessi e spese di procedura a titolo di saldo debitore di contratto di c/c a suo tempo stipulato con Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia s.p.a..
Avvero il tiolo monitorio hanno proposto opposizione:
- (a) causa iscritta al R.G. n. 1730/2023 nella quale Parte_1
l'opponente ha eccepito la nullità ex artt. 1418 e 1419 del contratto di fideiussione 27.3.2007 e il proprio difetto di legittimazione passiva, instando per la revoca del d.i. opposto con istanza di chiamata in causa di terzi in persona di quale debitore coobbligato e di quale Controparte_1 Parte_4 fideiussore coobbligato a titolo di manleva dalle ragioni creditorie avanzate ex adverso per l'ipotesi di diniego anche parziale dell'opposizione1; e per l'effetto il Giudice disporre ed autorizzare con proprio decreto, nel termine di cui all'art 171 bis c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi chiamati in manleva delle domande giudiziali spiegate dal ricorrente
in sede monitoria e l'integrazione del contraddittorio nel rispetto Parte_2 dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; NEL MERITO in tesi
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice unico del Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis ed in forza dei motivi tutti di opposizione in fatto ed in diritto sopra esposti nella precedente parte narrativa del presente atto:
- dichiarare in via preliminare di merito la nullità -ex art 1418 e/o 1419 c.c. nonché artt. 2, co. 2, lett. a) e co. 3 ed art 3 della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- del contrato di fidejussione 27.03.2007 e successiva lettera di aumento del 12.03.2008 in atti del fascicolo monitorio sub doc. n° 04, ed invocate dall'odierna opposta in essere fra le parti, Parte_2 comunque per tutti i motivi dedotti e documentati nella premessa del presente atto;
- dichiarare per l'effetto di quanto precede, inammissibile e/o nullo e/o improcedibile il D.I. n° 540/2023, R.G. 1210/2023 emesso il 09.05.2023 dal Tribunale di Pistoia poiché in violazione degli artt. 1957 c.c. nonché ex artt. 1418 e/o 1419 c.c., nonché artt. 2, co. 2, lett. a) e co. 3 ed art 3 della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- avuto riguardo al contratto 07.03.2007 e “lettera di aumento 12.03.2008” in atti ed invocate in essere fra le attuali parti processuali;
-dichiarare ancora, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva in capo alla odierna opponente per le somme tutte così come richieste con Decreto Ingiuntivo opposto n.° 540/2023, R.G. 1210/2023 emesso in data 09.05.2023 dal Tribunale di Pistoia;
con ogni derivante pronuncia di rito e di legge anche in ordine alle spese di giudizio ed inoltre
- in ogni caso rigettare la domanda di pagamento somma formulata dalla convenuta opposta in sede monitoria R.G. 1210/2023 nei confronti Parte_2 dell'odierna attrice opponente in forza di quanto esposto nella Parte_1 precedente parte narrativa del pr infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
- revocare nei propri confronti in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n. 540/2023, R.G. 1210/2023 emesso in data 09.05.2023 dal Tribunale di Pistoia;
- rigettare sin da ora, occorrendo, ogni eventuale avversa richiesta di:
--concessione di provvisoria esecutività del D.I. 540/2023 opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione, nonché di
--emissione di provvedimenti anticipatori ex art. 186 bis e ter c.p.c. che siano articolati in corso di causa. Vinte in ogni caso le spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.;
- dichiarare inoltre tenuta l'odierna opposta o chi per essa tenuta, per l'effetto di tutto quanto precede ed occorrendo, ad operare le dovute procedure di cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e/o CRIF verso la persona di come in atti generalizzata e qualificata”. Parte_1 NEL MERITO, in subordinata ipotesi
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis ed in forza dei motivi in fatto ed in diritto sopra esposti nella precedente parte narrativa del presente atto, nella deprecata ipotesi di emissione di condanna di pagamento a carico dell'attrice opponente all'esito dell'espletanda istruttoria, condannare quest'ultima al pagamento della minore somma, di cui al Decreto Ingiuntivo opposto n° 540/2023 R.G. 1210/2023 emesso in data09.05.2023 dal Tribunale di Pistoia che risulterà dovuta nei limiti del giusto e del provato, avuto comunque riguardo al contegno preprocessuale e processuale della/e controparte/i. Con parziale compensazione di spese ed onorari di giudizio a favore della opponente, in base al contegno preprocessuale e processuale della/e controparte/i”. con costituzione in giudizio della convenuta opposta, che ha contestato i motivi di doglianza attorei chiedendo la conferma del provvedimento opposto2; con costituzione in giudizio anche dei due terzi chiamati - a ciò espressamente autorizzata parte attrice (cfr. ordinanza ex art. 171bis c.p.c. del 23.10.2023) - i quali hanno, avanzato istanza ex art. 295 c.p.c. ritenendo Controparte_1 pregiudiziale l'eccezione di prescrizione sollevata nell'altro giudizio di opposizione al medesimo d.i. n. 540/2023 e per il resto riproponendo i motivi di opposizione spesi avverso lo stesso (per cui v. infra, relativamente al giudizio di opposizione R.G. n. 1919/2023)3, del pari avanzato istanza Parte_4 ex art. 295 c.p.c. per le medesime ragioni addotte da e Controparte_1 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 540/2023 (R.G. 1210/2023 – Tribunale di Pistoia), in questa sede opposto;
2) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
3) in via principale, nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 540/2023 (R.G. 1210/2023 – Tribunale di Pistoia dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti della sig.ra condannare la stessa al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 16.832,07 oltre interessi di mora Parte_2 al tasso leg nda fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. 3 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE
-Sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 cpc il presente giudizio in attesa della definitività del procedimento pendente presso l'intestato Tribunale avente RG 1919/2023, promosso dal Sig. per i motivi indicati in narrativa;
CP_1 NEL MERITO
-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato nei confrontidel Sig. e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la mancata escussione della garanzia a prima richiesta prestata dalla Centro e, per l'effetto, dichiarare l'azione monitoria intrapresa Controparte_2 illegittima, co ca del decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
-Accertare e dichiarare la mancata prova del credito asseritamente vantato per le ragioni descritte nella narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alle spese di eventuale CTU della presente causa”. comunque anche da parte propria eccepito la prescrizione del credito vantato ex adverso con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria, ancora eccepito la nullità parziale dei contratti di fideiussione e la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. (ritenendo invalida la deroga pattizia alla disciplina codicistica de qua), infine contestato la mancata prova del credito4;
- (b) causa iscritta al R.G. n. 1919/2023 nella quale Controparte_1
l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato da controparte e la mancata escussione preventiva della garanzia a prima richiesta prestata dal Centro Fidi Terziario s.c.p.a. e, nel merito, contestando la mancata prova del credito azionato in via monitoria5; 4 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE
-Sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 cpc il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente presso l'intestato Tribunale avente RG 1919/2023, per i motivi indicati in narrativa;
NEL MERITO
-Accertata l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione principale e, per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria ex art. 1939 cc e quindi revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione e stante l'applicazione dell'art. 1957 cc dichiarare estinta la fidejussione prestata dalla sig.ra
e per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG Parte_4 esso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
-Accertare e dichiarare la mancata prova del credito asseritamente vantato per le ragioni descritte nella narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alle spese di eventuale CTU della presente causa”. 5 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE
-Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
NEL MERITO
-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato nei confronti del Sig. e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la mancata escussione della garanzia a prima richiesta prestata dalla Centro e, per l'effetto, dichiarare l'azione monitoria intrapresa Controparte_2 illegittima, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; con costituzione in giudizio della convenuta opposta, che anche in tale giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma integrale del titolo opposto6.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., disposto l'invio delle parti in mediazione nella causa R.G. n. 1919/2023 (cfr. verbale udienza 22.2.2024) con successiva riunione delle due procedure e invio delle parti nel medesimo procedimento di mediazione anche con riguardo al R.G. n. 1730/2023 (cfr. verbale udienza 14.3.2024), stante l'esito negativo di detta procedura e previo rigetto dell'istanza istruttoria avanzata dalle sole parti attrici, viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi del novellato art. 189 c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c..
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II. Entrambe le opposizioni meritano accoglimento, per la ragione assorbente della mancata prova del credito ingiunto come si viene di seguito a esporre, in omaggio al principio - rispondente a esigenze di economia procedimentale e decisionale - di primato della ragione più liquida, tale da rendere superflua la disamina di tutte le altre questioni versate in giudizio dalle parti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
-Accertare e dichiarare la mancata prova del credito asseritamente vantato per le ragioni descritte nella narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 540/2023, RG 1210/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Dott. Fontani, in data 09.05.2023; IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alle spese di eventuale CTU della presente causa”. 6 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 626/2023 (RG 995/2023) del Giudice di Pace di Lucca, in questa sede opposto;
2) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione
3) in via principale, nel merito, (i) in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 540/2023 (RG 1210/2023) del Tribunale di Pistoia dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. condannare lo stesso al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di 16.382,07 oltre interessi di mora al tasso legale dalla Parte_2 data della domanda fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. II.1. Preliminarmente, si impongono le seguenti considerazioni:
- da un lato, l'integrale conferma dell'ordinanza 15.3.2024 e relative motivazioni, resa nel giudizio principale R.G. n. 1730/2023 e con la quale (i) è stata respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte convenuta opposta,
(ii) è stata respinta l'istanza di estromissione dei terzi chiamati parimenti avanzata da parte convenuta, (iii) è stata respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., disponendosi piuttosto la riunione delle due procedure di opposizione R.G. n. 1730/2023 e R.G. n. 1919/2023 ai sensi dell'art. 274 co.
1 c.p.c. in quanto pendenti dinnanzi al medesimo giudice;
- dall'altro lato, la precisazione (invero, già contenuta nella citata e confermata ordinanza 15.3.2024) per cui la parte terza chiamata è stata Parte_4 evocata nel presente giudizio esclusivamente a titolo di manleva in ipotesi di rigetto anche parziale dell'opposizione spiegata dall'altra garante
[...]
ossia ove questa fosse condannata anche parzialmente al pagamento Parte_1 di somme in favore della convenuta;
ciò che, all'evidenza, non vale a fondare una sorta di, evidentemente inammissibile, “rimessione in termini” della terza chiamata per lo svolgimento di un'opposizione anche da parte sua al d.i. n.
540/2023 che non risulta essere mai stata azionata e che, ad oggi, andrebbe dichiarata inammissibile per tardività.
Per tale ragione, appaiono inconferenti e immeritevoli di essere vagliate le argomentazioni della terza chiamata circa l'invalidità del contratto fideiussorio o la mancata prova del credito ingiunto, atteso che il perimetro delle argomentazioni difensive spendibili dalla terza chiamata è limitato alla difesa avversa la domanda di manleva spiegata ex parte actoris, risultando tutte le altre istanze precluse perché tardivamente proposte (senza che, peraltro, la terza chiamata abbia fornito motivazioni di siffatta tardività, né formulato istanza di rimessione in termini ovvero opposizione ex art. 650 c.p.c.).
II.2. Tanto premesso e precisato, con riguardo al merito della contesa in disamina non può farsi a meno di osservare come parte convenuta, attrice in senso sostanziale, abbia legittimamente ottenuto l'emissione del provvedimento monitorio sulla base del solo estratto conto ex art. 50 T.U.B. e tuttavia, a fronte dell'avversa contestazione di mancanza di prova della creditoria ingiunta, non abbia provveduto a documentare alcunché e, in particolare, non abbia assolto all'onere probatorio su sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. tramite deposito della serie integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura. Si richiama, in proposito, costante e consolidata giurisprudenza per la quale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Trib. Bologna, sent. n. 868 del 21.3.2013; Trib. Monza, sent. n.
2721 del 9.11.2015; Trib. Salerno, sent. n. 5537 del 22.11.2014; Trib. Milano, sent. n. 12774 del 15.10.2013; Cass. n. 9695/2011), mentre nel successivo giudizio di opposizione - che è giudizio a cognizione piena in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni - la banca è onerata di integrare la documentazione tramite produzione in giudizio degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo non potendo invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre il decennio perché un conto è l'onere di conservazione della documentazione contabile, un altro è
l'onere della prova del proprio credito (cfr. ex pluribus Cass. n. 23313/2018,
Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 19696/2014, Cass. n. 7972/2016, Cass. ord. n.
13258/2017 con recente conferma, a suggello di un orientamento esegetico incontrastato, di Cass. ord. n. 5373/2024).
Risulta ora evidente che, acclarata la mancata prova del credito ingiunto per mancato assolvimento del relativo onere a opera della parte agente in via monitoria, odierna convenuta opposta, ne deriva che alcunché può essere chiesto in pagamento né al debitore principale ( , né al garante Controparte_1 opponente ( data l'insussistenza del fondamento giuridico Parte_1 della domanda svolta nei confronti di questa, ossia appunto di una posizione creditoria provata nell'an e nel quantum in capo alla in Parte_2 forza della quale costei abbia titolo di rivolgersi, per il relativo pagamento, a chi ebbe a prestare fideiussione.
Né vale in contrario la tesi difensiva spesa dalla convenuta, circa la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata dall'opponente con l'effetto che tale garanzia sopravviverebbe a eventuali Parte_1 invalidità della posizione debitoria principale: al di là del rilievo per cui diverso
è l'addebito di invalidità contrattuale da quello di mancata prova della sussistenza ed entità della posizione creditoria, è comunque da dimettere come priva di fondamento la prospettazione di parte convenuta, non emergendo ex actis elementi tali da poter qualificare le fideiussioni in questione come contratti autonomi di garanzia la cui principale caratteristica è quella dell'essere svincolati dall'obbligazione principale perdendo così il carattere di accessorietà tipico della garanzia fideiussoria: conduce a siffatta conclusione la mancanza, nelle fideiussioni in parola, in via esplicita o anche implicita (ossia, tramite deroga al regime di cui all'art. 1945 c.c.), della clausola “senza eccezioni” la quale sgancia appunto la garanzia prestata dall'obbligazione originaria, impedendo al garante di far valere contro il creditore le eccezioni che spetterebbero al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità siccome strettamente personale.
Ora, il fatto che nel testo delle fideiussioni sia contenuta la diversa clausola dell'obbligo di pagamento immediato da parte dei garanti “a semplice richiesta scritta” della Banca non è dirimente, trattandosi di previsione che ben può essere contenuta in una ordinaria fideiussione bancaria, anche fideiussione omnibus come quella in disamina, senza che ciò ne implichi necessariamente la natura di contratto autonomo di garanzia: per il quale, come detto, oltre alla clausola del pagamento a prima richiesta deve imprescindibilmente accompagnarsi quella “senza eccezioni” o comunque una espressa deroga alla disciplina dettata dall'art. 1945 c.c.
considerato che
il pagamento a semplice richiesta di per sé non impedisce che, una volta eseguito lo stesso, il garante non possa sollevare le eccezioni che spetterebbero al creditore principale: la
“semplice richiesta” concerne infatti, propriamente e unicamente, la modalità e i termini di pagamento da parte del garante ma non attiene in alcun modo al regime delle eccezioni da questo opponibili.
Integra infatti indirizzo consolidato della Suprema Corte sin da epoca risalente e sancito nella nota pronuncia a Sezioni n. 3947/2010 quello per cui, al di là e indipendentemente dalla presenza nel testo fideiussorio della clausola “a prima richiesta”, “l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c. c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria...” (cfr. Cass. S.U. n.
4966/1992, Cass. n. 1933/1994, Cass. n. 3552/1998, Cass. n. 3964/1999,
Cass. n. 7502/2004, Cass. n. 23900/2006, Cass. n. 4661/2007, Cass. s.u. n.
3947/2010; Cass. n. 19736/2011, Cass. n. 7320/2012, Cass. n. Pt_ 22233/2014), mentre nei testi delle fideiussioni azionate da si rinviene solo la pattuizione della inopponibilità da parte del fideiussore di eccezioni
“riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore” (cfr. art. 9), dunque eccezioni limitate a un solo specifico aspetto temporale e non estese all'intero rapporto debitorio desumendosene a contrario che, proprio perché in tal senso limitate, tutte le altre eccezioni siano invece legittimamente spendibili dal garante.
In definitiva, quindi, la mancata prova del credito ingiunto estende i propri effetti anche nei riguardi del fideiussore, stante la piena accessorietà della garanzia de qua rispetto all'obbligazione principale, con la conseguenza che meritano accoglimento tanto l'opposizione svolta dal debitore principale quanto l'opposizione tempestivamente svolta dalla garante e Parte_1 con l'ulteriore conseguenza che restano assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni, ivi compresa la domanda di manleva spiegata dall'opponente
Parte_1
Va invece ribadito, all'occorrenza, come alcun provvedimento inerente il d.i. opposto possa essere assunto relativamente alla posizione della terza chiamata non avendo costei mai proposto opposizione al d.i. n. Parte_4
540/2023 e risultando comunque tale opposizione inammissibile per tardività.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta con riferimento sia agli opponenti e sia ai terzi Parte_1 Controparte_1 chiamati e in forza del principio di causalità Parte_4 Controparte_1
(sotteso a quello di soccombenza), essendo stati costoro evocati in giudizio (e, quindi, chiamati a difendersi) in ragione della domanda di pagamento spiegata dalla convenuta/attrice in senso sostanziale e risultata infondata all'esito del giudizio (cfr. Cass. ord. n. 23123/2019).
La liquidazione delle spese viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto che la fase istruttoria si è esaurita nel deposito di brevi memorie ex art. 171ter c.p.c. e che per tale fase parte terza chiamata non ha Parte_4 chiesto compensi (cfr. notula allegata alla comparsa conclusionale dep.
19.11.2024) nonché considerata, per la posizione di che Controparte_1 riveste il ruolo di attore opponente nel R.G. n. 1919/2023 e di terzo chiamato nel R.G. n. 1730/2023, la medesimezza di atti difensivi redatti e depositati nei due diversi giudizi sino al provvedimento di riunione (e difatti la notula redatta per la posizione di costui, allegata alla comparsa conclusionale dep.
19.11.2024, non prevede duplicazione di compensi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento delle opposizioni spiegate da e Parte_1 CP_1
revoca nei confronti degli opponenti e
[...] Parte_1 Controparte_1 il d.i. n. 540/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 10.5.2023;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di ciascuna delle parti opponenti nonché in favore di parte terza chiamata delle spese Parte_4 del presente giudizio che liquida:
- in favore di nell'importo di euro 5.000,00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca e c.u. nel giudizio R.G. n. 1730/2023, spese di notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzi);
- in favore di nell'importo di euro 5.000,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca e c.u. nel giudizio R.G. n. 1919/2023);
- in favore di nell'importo di euro 3.397,00 per compensi, oltre Parte_4 rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 18/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 IN VIA PRELIMINARE DI RITO
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, Giudice monocratico, in forza dei motivi preliminari di opposizione in fatto ed in diritto sopra esposti nella precedente parte narrativa del presente atto:
-dichiarare, occorrendo ed in via preliminare, ammissibile la presente opposizione alla stregua dell'art- 163 co. 3 n.
3-bis c.p.c. e art. 5 bis D. L.vo 28/2010 per il soddisfacimento ope legis delle attuali condizioni di procedibilità, con ogni consequenziale provvedimento di legge e di rito per il proseguimento e definizione del presente giudizio;
- autorizzare la chiamata in causa ex art 269 c.p.c. dei sigg.ri: 1) , c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_9 residente in [...], int. 1, quale debitore coobbligato, solidale e garantito dal contratto di fidejussione 27.03.2007 e lettera di aumento 12.03.2008 a cura della odierna opponente e della ulteriore seguente chiamata ex art. 269 c.p.c.; 2) , c.f. , nata il [...] a [...], Parte_4 CodiceFiscale_10 residente in [...], quale altro fidejussore coobbligato e solidale, garante ex contratto di fidejussione 27.03.2007 e lettera di aumento 12.03.2008,