Ordinanza cautelare 13 dicembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 22/12/2025, n. 23473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23473 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14160/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14160 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati PE Caldarola e Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato, per il tramite di messo comunale notificatore, in data -OMISSIS-, con il quale il Ministro dell'Interno ha decretato il respingimento della domanda avanzata dal sig. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 28 novembre 2025 il dott. RE PE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e pervenuto in Segreteria in data -OMISSIS-, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, chiedendo l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, che respingeva la sua domanda di cittadinanza italiana, presentata il -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992.
La difesa del ricorrente evidenziava come il predetto possedesse tutti i requisiti formali richiesti dalla normativa, tra cui il requisito della residenza legale decennale, il certificato penale, il titolo di soggiorno regolare e l’atto di nascita.
Sosteneva inoltre che l’Amministrazione avesse ecceduto i propri poteri avendo emanato il provvedimento di diniego oltre i termini previsti dalla legge, inizialmente biennali e poi elevati a quattro anni, termine che, nel caso di specie, era stato ampiamente superato.
Il ricorso muoveva censure di eccesso di potere per violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, i difensori dell’interessato osservavano come il diniego si fondasse esclusivamente su vicende penali risalenti, alcune delle quali si erano concluse con estinzione del reato o perdono giudiziale, come il procedimento per ricettazione definito con perdono giudiziale dal Tribunale per i Minori di Bologna nel -OMISSIS-, e quello per lesioni personali estinto per remissione di querela dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nel -OMISSIS-.
Quanto alla notizia di reato per resistenza a pubblico ufficiale, si sottolineava come non vi fossero stati ulteriori sviluppi dopo l’interrogatorio del -OMISSIS-, mentre il procedimento per stupefacenti era stato archiviato per infondatezza.
La difesa riteneva irragionevole e illogico che l’Amministrazione non avesse considerato il positivo inserimento sociale, lavorativo e familiare del ricorrente, il quale risiedeva in Italia da minorenne, lavorava regolarmente, conviveva con familiari italiani e partecipava attivamente alla vita sociale e sportiva della comunità.
Si eccepiva, inoltre, la mancata effettiva comunicazione del preavviso di diniego tramite il sistema informatico, che aveva impedito un contraddittorio utile a chiarire la posizione del richiedente.
Il ricorso chiedeva in via principale l’annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento della cittadinanza italiana, con condanna alle spese.
In data -OMISSIS- si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno.
In data -OMISSIS- la difesa dell’interessato depositava sintetica memoria e documenti.
All'udienza straordinaria del 28.11.2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Occorre rilevare come l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262; Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre 2014, n. 5571).
Invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, infatti, è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8133).
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata, che ha ripetutamente affermato che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Il Collegio ritiene opportuno, altresì, ricordare la natura del potere esercitato con tali provvedimenti, che serve ad inquadrare meglio le questioni implicate, nonché ad interpretare la (scarsa) disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
In tale prospettiva, va ricordato che, proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status e del complesso delle conseguenze che derivano dalla concessione della cittadinanza, il Legislatore si è limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità (prescritti dall'art. 9, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91) che consentono all'interessato di avanzare l'istanza di naturalizzazione; tali presupposti, tuttavia, non costituiscono elementi di per sé sufficienti per conseguire il beneficio - come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori - né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto il Legislatore ha riservato la decisione all'Amministrazione, attribuendole un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’opportunità di ampliare la platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
A differenza dei normali procedimenti concessori che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
A seguito del riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali della persona, oltre che dei diritti civili, e a seguito del riconoscimento dello status di “lungosoggiornante”, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ne è stata sancita l’equiparazione al cittadino italiano, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, inclusi i diritti alle prestazioni e servizi sociali, oltre ad una particolare tutela nei confronti dei provvedimenti di espulsione, volta a garantire la prosecuzione del soggiorno sul territorio, con una posizione che si avvicina molto al “diritto di incolato” del cittadino (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
In sostanza lo status del cittadino si differenzia per quanto riguarda i c.d. diritti politici (di elettorato attivo e passivo ed assunzione di cariche pubbliche e di quei pubblici impieghi in quanto direttamente o indirettamente connessi a funzioni pubbliche) che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte.
Del resto, l’attribuzione della cittadinanza comporta non solo diritti in capo all’interessato, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso del Paese e di assumersi obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza per la non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale, desumibile dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza e dalla violazione delle disposizioni del Codice Penale e della legislazione speciale.
Il provvedimento impugnato è fondato sulle seguenti evidenze istruttorie: “VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti
dell’interessato risulta la seguente situazione penale:
- segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel -OMISSIS- per violazione art. 648 c.p. (ricettazione) e nel
-OMISSIS- per violazione dell’art. 582 c.p. (lesioni personali). Da ulteriori controlli emerge una
notizia di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale, un procedimento penale del -OMISSIS- per
violazione art. 73, d.P.R. 309/90 (stupefacenti), chiuso per infondatezza della notizia;
VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura di Reggio Emilia,
rispettivamente in data 23/07/2021 e 03/10/2019;”.
Tali evidenze istruttorie sono tali da far ritenere insussistente la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
Il Collegio ritiene irrilevante la circostanza che le descritte acquisizioni istruttorie si riferiscano a fatti risalenti nel tempo, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’Amministrazione, nello svolgere la delicata valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status civitatis, ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 17 febbraio 2025, n. 3401).
Occorre inoltre considerare che l’istante, nel caso di specie, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento socio-economico costituisce solo il presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
Giova, peraltro, precisare che il ricorrente ha la possibilità di ripresentare l’istanza nel futuro, per cui le conseguenze discendenti dal diniego sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Per tali ragioni il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, non può essere ritenuto né irragionevole né sproporzionato, dato che il diniego di cittadinanza comporta il solo svantaggio temporale sopraindicato, che risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status, che comporta, oltre al diritto di incolato ed alle limitazioni all’estradizione del cittadino, soprattutto il conferimento di diritti politici. Da tale punto di vista, dunque, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Da ultimo, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione V Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE PE ET, Presidente FF, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RE PE ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.