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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2242/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2242/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI RENZO IDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 01/09/2001 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in TOCCO DA CASAURIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 03.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. La casa coniugale in
Popoli alla via Galileo Galilei 51, ove è collocata la figlia minore, viene assegnata ad entrambi i coniugi con la seguente determinazione: in essa resta a vivere unicamente la , genitore individuato al momento come collocatario, e ciò fintanto che la Pt_2
figlia minore non raggiungerà indipendenza, con la precisazione che, nel caso di assenza prolungata della genitrice (es. per soggiorno all'estero ove ha il progetto di realizzare degli stages professionali), al fine di curare la prole ivi collocata, ivi andrà
a vivere per detto tempo necessario il sig. , il quale si rende disponibile a Parte_1 lasciare l'immobile libero al rientro della coniuge in favore di quest'ultima.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E GESTIONE VISITE
L'affidamento della figlia minore resta condiviso fra i genitori, mentre il collocamento prevalente è stabilito, come si è detto, allo stato presso la madre, almeno fintanto che ella resterà nella provincia pescarese.
I Genitori adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla prole (scuola, interventi, ecc.), restando in capo a ciascuno di loro autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione da intraprendere al momento o con giustificata urgenza.
Il genitore non collocatario e la minore potranno frequentarsi ogni volta sia possibile
– nell'occasione occupandosi anche del momento del pranzo e della cena – e quantomeno:
- Durante il periodo scolastico: tutte le settimane, due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16 alle ore 19.30.
- In maniera alternata con l'altro genitore, i fine settimana, dalle ore 16 del venerdì (ultimo giorno settimanale di scuola) alle ore 22 della domenica sera.
pagina 3 di 5 - Sempre in maniera alternata e paritetica sono da trascorrersi fra genitori e figlie i periodi festivi, di vacanza e di chiusura scolastica, ad es.: per le feste di natale, la vigilia con un genitore, il pranzo con l'altro; il veglione con un genitore, capodanno pranzo con l'altro, alternando ogni anno;
le festività pasquali in maniera paritetica e comunque in modo che un anno la prole stia con un genitore a Pasqua mentre il lunedì di pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo o, se vi è accordo e possibilità o necessità, metà giornata ciascuno di tutte le festività; sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e periodi feriali;
Mentre è con un genitore, la minore potrà sempre mantenere contatti telefonici con l'altro genitore.
La prole trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico di quest'ultimo; mentre le ricorrenze più importanti che riguardano la minore verranno festeggiate, ove possibile, nel loro superiore interesse e bene, insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o metà giornata con uno e metà con l'altro, ad alternanza giorno/sera.
MANTENIMENTO
Il genitore non collocatario (allo stato, ) contribuirà al mantenimento delle Parte_1
figlie provvedendo al versamento su cc del genitore collocatario (allo stato, la
) della somma di euro 700,00 (350 euro a figlia) mensili, somma da riv. Pt_2
annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10 di ogni mese in via anticipata.
Resteranno a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, individuate e disciplinate secondo Prot. del Tribunale di Pescara – che le parti conoscono giusta copia ricevutane - nella misura del 50% ciascuno da rimborsarsi entro 10 giorni dalla richiesta e/o esibizione di documentazione da parte dell'avente diritto. Assegno unico per la figlia minore in favore del genitore collocatario. Sgravi al 50%.
pagina 4 di 5 ALTRO
I genitori dovranno: evitare frequentazioni nocive o luoghi non consoni per la minore, astenersi dal presentare terzi con cui intrattengono mere relazioni saltuarie per non destabilizzarle;
fornire ogni cambio di residenza o contatto telefonico, rendendo comunque la prole “raggiungibile” telefonicamente al genitore assente in quel momento.
I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio di breve periodo, per se stessi e per i figli. Per i viaggi all'estero della minore con un genitore sarà necessario il consenso dell'altro genitore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TOCCO DA
CASAUTIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2242/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI RENZO IDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 01/09/2001 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in TOCCO DA CASAURIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 03.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. La casa coniugale in
Popoli alla via Galileo Galilei 51, ove è collocata la figlia minore, viene assegnata ad entrambi i coniugi con la seguente determinazione: in essa resta a vivere unicamente la , genitore individuato al momento come collocatario, e ciò fintanto che la Pt_2
figlia minore non raggiungerà indipendenza, con la precisazione che, nel caso di assenza prolungata della genitrice (es. per soggiorno all'estero ove ha il progetto di realizzare degli stages professionali), al fine di curare la prole ivi collocata, ivi andrà
a vivere per detto tempo necessario il sig. , il quale si rende disponibile a Parte_1 lasciare l'immobile libero al rientro della coniuge in favore di quest'ultima.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E GESTIONE VISITE
L'affidamento della figlia minore resta condiviso fra i genitori, mentre il collocamento prevalente è stabilito, come si è detto, allo stato presso la madre, almeno fintanto che ella resterà nella provincia pescarese.
I Genitori adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla prole (scuola, interventi, ecc.), restando in capo a ciascuno di loro autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione da intraprendere al momento o con giustificata urgenza.
Il genitore non collocatario e la minore potranno frequentarsi ogni volta sia possibile
– nell'occasione occupandosi anche del momento del pranzo e della cena – e quantomeno:
- Durante il periodo scolastico: tutte le settimane, due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16 alle ore 19.30.
- In maniera alternata con l'altro genitore, i fine settimana, dalle ore 16 del venerdì (ultimo giorno settimanale di scuola) alle ore 22 della domenica sera.
pagina 3 di 5 - Sempre in maniera alternata e paritetica sono da trascorrersi fra genitori e figlie i periodi festivi, di vacanza e di chiusura scolastica, ad es.: per le feste di natale, la vigilia con un genitore, il pranzo con l'altro; il veglione con un genitore, capodanno pranzo con l'altro, alternando ogni anno;
le festività pasquali in maniera paritetica e comunque in modo che un anno la prole stia con un genitore a Pasqua mentre il lunedì di pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo o, se vi è accordo e possibilità o necessità, metà giornata ciascuno di tutte le festività; sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e periodi feriali;
Mentre è con un genitore, la minore potrà sempre mantenere contatti telefonici con l'altro genitore.
La prole trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico di quest'ultimo; mentre le ricorrenze più importanti che riguardano la minore verranno festeggiate, ove possibile, nel loro superiore interesse e bene, insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o metà giornata con uno e metà con l'altro, ad alternanza giorno/sera.
MANTENIMENTO
Il genitore non collocatario (allo stato, ) contribuirà al mantenimento delle Parte_1
figlie provvedendo al versamento su cc del genitore collocatario (allo stato, la
) della somma di euro 700,00 (350 euro a figlia) mensili, somma da riv. Pt_2
annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10 di ogni mese in via anticipata.
Resteranno a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, individuate e disciplinate secondo Prot. del Tribunale di Pescara – che le parti conoscono giusta copia ricevutane - nella misura del 50% ciascuno da rimborsarsi entro 10 giorni dalla richiesta e/o esibizione di documentazione da parte dell'avente diritto. Assegno unico per la figlia minore in favore del genitore collocatario. Sgravi al 50%.
pagina 4 di 5 ALTRO
I genitori dovranno: evitare frequentazioni nocive o luoghi non consoni per la minore, astenersi dal presentare terzi con cui intrattengono mere relazioni saltuarie per non destabilizzarle;
fornire ogni cambio di residenza o contatto telefonico, rendendo comunque la prole “raggiungibile” telefonicamente al genitore assente in quel momento.
I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio di breve periodo, per se stessi e per i figli. Per i viaggi all'estero della minore con un genitore sarà necessario il consenso dell'altro genitore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TOCCO DA
CASAUTIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03.12.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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