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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1 ANNALISA e dell'avv. CARDINALE ANDREA ( VIALE DON MINZONI C.F._2
N. 8 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE DON GIOVANNI MINZONI N. 8 50129
FIRENZEpresso il difensore avv. PARENTI ANNALISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLI MARIA Controparte_1 C.F._3 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO 84 50100 FIRENZEpresso il difensore avv. PAOLI MARIA CRISTINA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AMBROGI CP_2 C.F._4
CARLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 39 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AMBROGI CARLO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto notificato il 4.2.24 intimava sfratto a Hoxha IT Ziber(HIT) per cessato Parte_1 comodato in relazione ad immobile destinato ad uso abitativo sito in MP , loc. Tavarnuzze, Via
XXVAprile n. 30.
HIT non compariva alla prima udienza..
Compariva invece HAlketa), coniuge di HIT, la quale si opponeva alla convalida CP_2 deducendo che il contratto di comodato dissimulava contratto di locazione e facendo presente che HIT aveva lasciato l'immobile.
Successivamente si costituiva anche HIT che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per la cessazione del contratto di comodato.
Il Giudice con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15.7.24 disponeva nei confronti di HIT il rilascio dell'immobile nonché il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio.
La causa è stata decisa all'udienza del 23.1.25 come da dispositivo.
Con contratto dell'11.3.04, registrato il 29.3.04, concedeva in comodato a HIT Parte_1 l'appartamento sito in MP, loc. Tavarnuzze, Via XXV Aprile n. 30.
Nel contratto non veniva fissata una durata dello stesso, bensì HIT si impegnava a rilasciare l'immobile entro 15 giorni dalla richiesta che fosse stata formulata dal comodante con lettera raccomandata( art. 5).Per ogni giorno di ritardo nel rilascio veniva pattuita la penale di € 80,00 ( art. 7)
La richiesta di rilascio veniva formulata con lettera raccomandata del 7.12.23 ricevuta da HIT il
15.12.23( doc. 2 att.).
Da ciò l'intimazione di sfratto notificata a HIT il 4.2.24.
Già è stato esposto che HIT non è comparso alla prima udienza, in cui è invece intervenuta CP_3 opponendosi alla convalida con comparsa in cui è stato dedotto :che è coniugata con HIT CP_3 dal 13.8.2000 e che dal matrimonio sono nati due figli;
che il contratto di comodato dissimula contratto di locazione;
che HIT ha versato a titolo di canone locativo la somma di € 630,00, in parte in contanti ed in parte in cambio del servizio di pulizie condominiali di scale e cortile svolte da CP_3 per il costo mensile di € 30,00,pagati da ciascuno dei sei condomini , riscossi da HIT e poi versati allo che la parte in contanti è stata talvolta sostituita dalle prestazioni di muratore svolte da Pt_1 HIT per lo operante nel settore edile;
che nel corso dell'anno 2023 HIT ha lasciato la Pt_1 casa familiare con il figlio minore.
Si è quindi costituito in giudizio anche HIT con comparsa in cui è stato esposto: che il contratto con lo aveva effettiva natura di comodato ed era stato concluso poiché entrambi collaboravano nel Pt_1 settore edile;
che era convenuto che lo stesso o la moglie si occupassero delle pulizie condominiali;
che HIT ha rilasciato l'immobile nell'aprile del 2023 aderendo a richiesta dello che lo è Pt_1 Pt_1 stato consapevole del rilascio dell'immobile da parte di HIT nell'aprile del 2023 ed ha consentito alla di rimanere nell'immobile per altri due mesi. CP_3
Nelle memorie difensive di replica agli atti delle controparti lo ha esposto: di essere stato Pt_1 consapevole del rilascio dell'immobile da parte dei HIT nell'aprile del 2023; di avere consentito la permanenza di per permetterle di trovare altro alloggio , purché si trattasse di un breve CP_3 periodo.
Osserva il giudicante che non risulta la prova che tra lo ed HIT si sia instaurato a suo tempo Pt_1 un rapporto di locazione, che con il contratto di comodato si sarebbe inteso dissimulare.
pagina 2 di 4 In effetti la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Orbene, la non ha fornito la prova della sussistenza di un determinato corrispettivo a carico di CP_3
HIT per il godimento dell'immobile.
Nessuna prova risulta di intervenuti pagamenti di somme.
Nessuna prova risulta di un rapporto continuativo instaurato tra lo e HIT in base al quale Pt_1 l'uso dell'immobile costituisse il corrispettivo per i lavori eseguiti.
Per quanto concerne infine i lavori di pulizia condominiale deve osservarsi che anche stando alle asserzioni di potevano costituire solo una parte minoritaria dell'eventuale corrispettivo CP_3 dovuto per la locazione,e già è stato evidenziato che non risulta la prova del corrispettivo più consistente.
Ne consegue che tali servizi sono inquadrabili semmai nell'ambito del cosiddetto comodato oneroso.
Afferma in effetti la giurisprudenza che il carattere essenziale di gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un modus , posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto , ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione: così, in ragione dell'entità del modus, è stato configurato il comodato nel caso di consegna periodica di una certa quantità di prodotti del fondo(Cass.8703/02),di versamento di una somma periodica a carico del beneficiario a titolo di rimborso spese(Cass. 4976/97) oppure di prestazioni di custodia ed oneri riguardanti fornitura di energia elettrica e spese di riparazione (Cass.
9718/90.
Nel caso in oggetto , appunto, non risulta che in ogni caso i servizi di pulizia condominiale svolti abbiano assunto una rilevanza economica tale da poter essere considerati quali corrispettivo del godimento dell'immobile.
Dagli atti processuali risulta pertanto : che a fronte della richiesta dello rilasciava Controparte_4 l'immobile nell'aprile del 2023(e lo ha in effetti notificato l'intimazione di sfratto presso la Pt_1 nuova residenza di HIT) ; che lo consentiva ad di restare nell'immobile per trovare Pt_1 CP_3 altro alloggio purché per un breve periodo.
Ritiene il giudicante che dallo svolgimento dei fatti come sopra esposto e come appare pacifico emerga che in effetti il contratto di comodato tra lo ed HIT è cessato nell'aprile del 2023 per Pt_1 reciproco consenso e che da quella data si è instaurato un diverso rapporto di comodato tra lo e Pt_1
CP_3
Infondata è quindi la domanda riconvenzionale proposta dallo nei confronti di HIT per il Pt_1 pagamento della penale per ritardato rilascio dell'immobile in comodato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione del contraddittoria condotta di
HIT che, prima ,tramite il proprio legale, con e-mail del 4.3.24, ha comunicato allo di non Pt_1 opporsi alla convalida e, poi, si è costituito deducendo un diverso svolgimento dei fatti, nonché per le peculiarità del rapporto anche contrattuale tra lo e HIT che possono indurre a ritenere una Pt_1 natura diversa dal comodato.
PQM
Il Tribunale dichiara cessato il contratto di comodato tra ed avente Parte_1 Controparte_1 ad oggetto immobile sito in MP, Via XXV Aprile n. 30; respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di respinge la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
compensa le spese. CP_2
pagina 3 di 4 Firenze, 23.1.25
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1 ANNALISA e dell'avv. CARDINALE ANDREA ( VIALE DON MINZONI C.F._2
N. 8 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE DON GIOVANNI MINZONI N. 8 50129
FIRENZEpresso il difensore avv. PARENTI ANNALISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLI MARIA Controparte_1 C.F._3 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO 84 50100 FIRENZEpresso il difensore avv. PAOLI MARIA CRISTINA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AMBROGI CP_2 C.F._4
CARLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 39 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AMBROGI CARLO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto notificato il 4.2.24 intimava sfratto a Hoxha IT Ziber(HIT) per cessato Parte_1 comodato in relazione ad immobile destinato ad uso abitativo sito in MP , loc. Tavarnuzze, Via
XXVAprile n. 30.
HIT non compariva alla prima udienza..
Compariva invece HAlketa), coniuge di HIT, la quale si opponeva alla convalida CP_2 deducendo che il contratto di comodato dissimulava contratto di locazione e facendo presente che HIT aveva lasciato l'immobile.
Successivamente si costituiva anche HIT che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per la cessazione del contratto di comodato.
Il Giudice con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15.7.24 disponeva nei confronti di HIT il rilascio dell'immobile nonché il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio.
La causa è stata decisa all'udienza del 23.1.25 come da dispositivo.
Con contratto dell'11.3.04, registrato il 29.3.04, concedeva in comodato a HIT Parte_1 l'appartamento sito in MP, loc. Tavarnuzze, Via XXV Aprile n. 30.
Nel contratto non veniva fissata una durata dello stesso, bensì HIT si impegnava a rilasciare l'immobile entro 15 giorni dalla richiesta che fosse stata formulata dal comodante con lettera raccomandata( art. 5).Per ogni giorno di ritardo nel rilascio veniva pattuita la penale di € 80,00 ( art. 7)
La richiesta di rilascio veniva formulata con lettera raccomandata del 7.12.23 ricevuta da HIT il
15.12.23( doc. 2 att.).
Da ciò l'intimazione di sfratto notificata a HIT il 4.2.24.
Già è stato esposto che HIT non è comparso alla prima udienza, in cui è invece intervenuta CP_3 opponendosi alla convalida con comparsa in cui è stato dedotto :che è coniugata con HIT CP_3 dal 13.8.2000 e che dal matrimonio sono nati due figli;
che il contratto di comodato dissimula contratto di locazione;
che HIT ha versato a titolo di canone locativo la somma di € 630,00, in parte in contanti ed in parte in cambio del servizio di pulizie condominiali di scale e cortile svolte da CP_3 per il costo mensile di € 30,00,pagati da ciascuno dei sei condomini , riscossi da HIT e poi versati allo che la parte in contanti è stata talvolta sostituita dalle prestazioni di muratore svolte da Pt_1 HIT per lo operante nel settore edile;
che nel corso dell'anno 2023 HIT ha lasciato la Pt_1 casa familiare con il figlio minore.
Si è quindi costituito in giudizio anche HIT con comparsa in cui è stato esposto: che il contratto con lo aveva effettiva natura di comodato ed era stato concluso poiché entrambi collaboravano nel Pt_1 settore edile;
che era convenuto che lo stesso o la moglie si occupassero delle pulizie condominiali;
che HIT ha rilasciato l'immobile nell'aprile del 2023 aderendo a richiesta dello che lo è Pt_1 Pt_1 stato consapevole del rilascio dell'immobile da parte di HIT nell'aprile del 2023 ed ha consentito alla di rimanere nell'immobile per altri due mesi. CP_3
Nelle memorie difensive di replica agli atti delle controparti lo ha esposto: di essere stato Pt_1 consapevole del rilascio dell'immobile da parte dei HIT nell'aprile del 2023; di avere consentito la permanenza di per permetterle di trovare altro alloggio , purché si trattasse di un breve CP_3 periodo.
Osserva il giudicante che non risulta la prova che tra lo ed HIT si sia instaurato a suo tempo Pt_1 un rapporto di locazione, che con il contratto di comodato si sarebbe inteso dissimulare.
pagina 2 di 4 In effetti la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Orbene, la non ha fornito la prova della sussistenza di un determinato corrispettivo a carico di CP_3
HIT per il godimento dell'immobile.
Nessuna prova risulta di intervenuti pagamenti di somme.
Nessuna prova risulta di un rapporto continuativo instaurato tra lo e HIT in base al quale Pt_1 l'uso dell'immobile costituisse il corrispettivo per i lavori eseguiti.
Per quanto concerne infine i lavori di pulizia condominiale deve osservarsi che anche stando alle asserzioni di potevano costituire solo una parte minoritaria dell'eventuale corrispettivo CP_3 dovuto per la locazione,e già è stato evidenziato che non risulta la prova del corrispettivo più consistente.
Ne consegue che tali servizi sono inquadrabili semmai nell'ambito del cosiddetto comodato oneroso.
Afferma in effetti la giurisprudenza che il carattere essenziale di gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un modus , posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto , ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione: così, in ragione dell'entità del modus, è stato configurato il comodato nel caso di consegna periodica di una certa quantità di prodotti del fondo(Cass.8703/02),di versamento di una somma periodica a carico del beneficiario a titolo di rimborso spese(Cass. 4976/97) oppure di prestazioni di custodia ed oneri riguardanti fornitura di energia elettrica e spese di riparazione (Cass.
9718/90.
Nel caso in oggetto , appunto, non risulta che in ogni caso i servizi di pulizia condominiale svolti abbiano assunto una rilevanza economica tale da poter essere considerati quali corrispettivo del godimento dell'immobile.
Dagli atti processuali risulta pertanto : che a fronte della richiesta dello rilasciava Controparte_4 l'immobile nell'aprile del 2023(e lo ha in effetti notificato l'intimazione di sfratto presso la Pt_1 nuova residenza di HIT) ; che lo consentiva ad di restare nell'immobile per trovare Pt_1 CP_3 altro alloggio purché per un breve periodo.
Ritiene il giudicante che dallo svolgimento dei fatti come sopra esposto e come appare pacifico emerga che in effetti il contratto di comodato tra lo ed HIT è cessato nell'aprile del 2023 per Pt_1 reciproco consenso e che da quella data si è instaurato un diverso rapporto di comodato tra lo e Pt_1
CP_3
Infondata è quindi la domanda riconvenzionale proposta dallo nei confronti di HIT per il Pt_1 pagamento della penale per ritardato rilascio dell'immobile in comodato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione del contraddittoria condotta di
HIT che, prima ,tramite il proprio legale, con e-mail del 4.3.24, ha comunicato allo di non Pt_1 opporsi alla convalida e, poi, si è costituito deducendo un diverso svolgimento dei fatti, nonché per le peculiarità del rapporto anche contrattuale tra lo e HIT che possono indurre a ritenere una Pt_1 natura diversa dal comodato.
PQM
Il Tribunale dichiara cessato il contratto di comodato tra ed avente Parte_1 Controparte_1 ad oggetto immobile sito in MP, Via XXV Aprile n. 30; respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di respinge la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
compensa le spese. CP_2
pagina 3 di 4 Firenze, 23.1.25
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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