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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/10/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 966/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 966/2023
Oggi 29 ottobre 2024, alle ore 10.06, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Pt_1
Per 'avv. LENZI SERENA Controparte_1
L'avv. Lenzi contesta le conclusioni del CTU riportandosi alle deduzioni del proprio CTP. Rileva che non è vero quanto riportato in relazione laddove il Consulente indica che è la moglie del convenuto ad essere impiegata e a beneficiare dei permessi, essendo ella invece casalinga, mentre è la figlia a beneficiare di tali permessi;
si riporta alla memoria difensiva e chiede rinnovazione della CTU;
dà atto che permangono le condizioni reddituali per l'esenzione dalla condanna alla spese ed esibisce autocertificazione della situazione reddituale del sig. riservando la sua produzione in PCT. CP_1 L'avv. Falso insiste per l'accoglimento del ricorso e rileva che l'eventuale errore del CTU non è rilevante ai fini del decidere.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.FALSO FRANCESCO (C.F. ) e l'avv.to Pt_1 P.IVA_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. LENZI SERENA Controparte_1 C.F._2
( ) e l'avv. SCARTABELLI CHIARA ( ) C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.12.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto fissazione udienza, al convenuto , l' ha proposto opposizione avverso l'accertamento sanitario Controparte_1 Pt_1 svolto in sede di A.T.P., chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e nomina di un consulente tecnico, respinga la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ove sussistenti i presupposti di legge”-
In estrema sintesi, parte ricorrente lamenta l'erroneità delle conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, assumendo come nella specie non risultino sussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 1, l. n. 18 del 1980 ed in particolare l'impossibilità a compiere gli atti del vivere quotidiano, né l'impossibilità di una deambulazione autonoma .
Si è costituito che ha così concluso: “rigettare l'opposizione dell perché Controparte_1 CP_2 infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto del sig. all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 comma 1 Controparte_1 Legge 18/1980. Con vittoria di spese e compensi di causa, anche relativi alla precedente fase di ATP.”.
Svolta istruttoria documentale e disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti in assenza delle parti.
***
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.
La pretesa dell'odierno convenuto non può trovare accoglimento alla luce delle Controparte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale del CTU, dott. Persona_1
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali del CTU:
<< Dopo aver effettuato la visita clinica al Sig.re aver esaminato la documentazione medica Controparte_1 presente in atti, aver discusso il caso con i Consulenti presenti alle operazioni peritali, ritengo che il p. risulti affetto dalle seguenti patologie:
“Paraplegia incompleta L4 A/S B con livelli motori e sensitivi L4; vescica neurogena con autoCL;
intestino neurogeno gestito con microclismi entrambi esiti di lesione da scoppio di L1 per caduta. Calcolosi della colecisti”.
Ho esaminato la documentazione medica allegata, ho sottoposto il p. a visita peritale ed ho ascoltato le osservazioni dei
CTP. Nel corso della visita ho ritenuto opportuno ottenere informazioni dal diretto interessato per quanto attiene le condizioni di ADL e IADL che riporto di seguito.
ATTIVITA' DI BASE DELLA VITA QUOTIDIANA (ADL)
FARE IL BAGNO: riesce a stare in piedi in doccia per brevi periodi in presenza di familiari.
PANNOLONE: non ha controllo degli sfinteri ed effettua svuotamento programmato per vescica neurologica.
VESTIRSI: si veste da solo con abiti già preparati e disposti sul letto.
TOILETTE: riesce ad andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, a pulirsi e rivestirsi in autonomia.
SPOSTARSI: si sposta con canadesi con appoggio e sorreggendosi ai mobili.
CONTINENZA DI FECI E URINE: autocateterismo ad orario e microclismi.
PANNOLONE: non uso.
ALIMENTAZIONE: si alimenta senza aiuti.
ATTIVITA' STRUMENTALI DELLA VITA QUOTIDIANA (IADL)
ABILITA' AD USARE IL TELEFONO: usa il telefono cellulare sia in telefonate in arrivo che in partenza.
FARE LA SPESA: la fanno i familiari.
PREPARARE I PASTI: non riesce a prepararsi un pasto caldo.
CURA DELLA CASA: i familiari.
FARE IL BUCATO: i familiari. SPOSTAMENTI FUORI CASA: viaggia autonomamente, servendosi della propria automobile.
ASSUNZIONE DEI PROPRI FARMACI: da solo li prepara e li assume autonomamente.
USO DEL PROPRIO DENARO: maneggia il denaro. Lo ritira da solo al bancomat dello ufficio postale prevalentemente situato in zona stadio a Pistoia.
Nel corso delle operazioni peritali ho avuto modo di ascoltare le dichiarazioni del sig. il quale mi riferisce di CP_1 essere in possesso di patente di guida di veicoli a motore categoria B con validità biennale, prossima scadenza 01.12.24.
La stessa è stata negli ultimi anni rinnovata per diverse volte dalla Commissione Medica;
Commissione che non ha ritenuto opportuno prescrivere modifiche al veicolo. In relazione alle difficoltà motorie che ho avuto occasione di rilevare mi sono chiesto come sia possibile condurre un veicolo senza la padronanza dell'uso dei pedali visto che il p. riferisce notevole difficoltà alla deambulazione e al controllo dei movimenti articolari degli arti inferiori. I casi sono due: o le difficoltà motorie sono tali e tante che per conseguire la patente di guida la Commissione predisposta dispone modifiche ai vari apparati meccanici del veicolo indispensabili per una idonea conduzione, oppure il p. è idoneo alla guida. Quindi il p. per condurre il mezzo deve avere la totale padronanza della mobilizzazione degli arti inferiori anche mantenendo la propria autonomia nel salire e discendere dall'abitacolo.
La Commissione che ha vagliato diverse volte nel tempo le condizioni motorie del p. è composta anche da un ingegnere il quale stabilisce e firma l'idoneità alla guida.
In considerazione della patologia sofferta e della limitazione dei movimenti articolari degli arti inferiori, ho chiesto al Sig. come potesse guidare con tali menomazioni. Il p. mi ha risposto di utilizzare i “calcagni” per premere i pedali CP_1 della vettura. Sono rimasto assai perplesso per tale affermazione, secondo me di difficile realizzazione. A tal proposito ho provato poi con la mia vettura a mettere in atto tale espediente con risultati pessimi.
Quindi mi trovo nella non facile situazione di dover giudicare quanto riferito dal p. e quanto stabilito dalla
Commissione Medica. Il forte divario mi spinge a ritenere che la mobilizzazione degli arti inferiori del p. sia tale da permettere idonea conduzione di veicoli a motore.
Su tali basi non ritengo che il p. abbia i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ma in relazione alle pluripatologie sofferte reputo equo confermare il riconoscimento di invalido civile nella misura percentuale del 100% ( cento per cento) fin dalla data della domanda. In risposta ai quesiti postimi riferisco che il Sig. non si trova CP_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e può provvedere da solo ai compiti e alle funzioni proprie dell'età. Il p. può svolgere da solo, sebbene con difficoltà, alle funzioni proprie della persona, dell'essenzialità funzionale alla vita e alla salute. Le difficoltà e le limitazioni che incontra nell'eseguire tali atti vengono remunerate e riconosciute con la percentuale del 100% ( cento per cento)..>>.
All'esito delle esposte considerazioni medico-legali il CTU ha concluso per la non sussistenza in capo al convenuto delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a Controparte_1 godere dell'indennità di accompagnamento. Anche in risposta alle osservazioni critiche formulate dal CTP del convenuto, reiterate all'udienza dal difensore della parte, il CTU ha confermato le anzidette conclusioni, precisando di essersi “rafforzato nella (..) decisione proprio sul fatto che il p. ha la validità della patente di guida di veicoli e dall'affermazione del p. stesso che conduce il veicolo senza limitazioni”.
Le conclusioni rassegnate dal Consulente sono condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto immuni da censure di tipo logico e frutto di valutazioni approfondite.
Ne consegue che l'opposizione dell' deve essere accolta, con accertamento della inesistenza delle Pt_1 condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento.
2. Le spese di lite sono irripetibili, stante il deposito di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese della consulenza medica, liquidate in corso di causa, vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono le condizioni necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara le spese di lite irripetibili;
- pone le spese della consulenza, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' Pt_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 29 ottobre 2024
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 966/2023
Oggi 29 ottobre 2024, alle ore 10.06, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Pt_1
Per 'avv. LENZI SERENA Controparte_1
L'avv. Lenzi contesta le conclusioni del CTU riportandosi alle deduzioni del proprio CTP. Rileva che non è vero quanto riportato in relazione laddove il Consulente indica che è la moglie del convenuto ad essere impiegata e a beneficiare dei permessi, essendo ella invece casalinga, mentre è la figlia a beneficiare di tali permessi;
si riporta alla memoria difensiva e chiede rinnovazione della CTU;
dà atto che permangono le condizioni reddituali per l'esenzione dalla condanna alla spese ed esibisce autocertificazione della situazione reddituale del sig. riservando la sua produzione in PCT. CP_1 L'avv. Falso insiste per l'accoglimento del ricorso e rileva che l'eventuale errore del CTU non è rilevante ai fini del decidere.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.FALSO FRANCESCO (C.F. ) e l'avv.to Pt_1 P.IVA_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. LENZI SERENA Controparte_1 C.F._2
( ) e l'avv. SCARTABELLI CHIARA ( ) C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.12.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto fissazione udienza, al convenuto , l' ha proposto opposizione avverso l'accertamento sanitario Controparte_1 Pt_1 svolto in sede di A.T.P., chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e nomina di un consulente tecnico, respinga la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ove sussistenti i presupposti di legge”-
In estrema sintesi, parte ricorrente lamenta l'erroneità delle conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, assumendo come nella specie non risultino sussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 1, l. n. 18 del 1980 ed in particolare l'impossibilità a compiere gli atti del vivere quotidiano, né l'impossibilità di una deambulazione autonoma .
Si è costituito che ha così concluso: “rigettare l'opposizione dell perché Controparte_1 CP_2 infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto del sig. all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 comma 1 Controparte_1 Legge 18/1980. Con vittoria di spese e compensi di causa, anche relativi alla precedente fase di ATP.”.
Svolta istruttoria documentale e disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti in assenza delle parti.
***
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.
La pretesa dell'odierno convenuto non può trovare accoglimento alla luce delle Controparte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale del CTU, dott. Persona_1
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali del CTU:
<< Dopo aver effettuato la visita clinica al Sig.re aver esaminato la documentazione medica Controparte_1 presente in atti, aver discusso il caso con i Consulenti presenti alle operazioni peritali, ritengo che il p. risulti affetto dalle seguenti patologie:
“Paraplegia incompleta L4 A/S B con livelli motori e sensitivi L4; vescica neurogena con autoCL;
intestino neurogeno gestito con microclismi entrambi esiti di lesione da scoppio di L1 per caduta. Calcolosi della colecisti”.
Ho esaminato la documentazione medica allegata, ho sottoposto il p. a visita peritale ed ho ascoltato le osservazioni dei
CTP. Nel corso della visita ho ritenuto opportuno ottenere informazioni dal diretto interessato per quanto attiene le condizioni di ADL e IADL che riporto di seguito.
ATTIVITA' DI BASE DELLA VITA QUOTIDIANA (ADL)
FARE IL BAGNO: riesce a stare in piedi in doccia per brevi periodi in presenza di familiari.
PANNOLONE: non ha controllo degli sfinteri ed effettua svuotamento programmato per vescica neurologica.
VESTIRSI: si veste da solo con abiti già preparati e disposti sul letto.
TOILETTE: riesce ad andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, a pulirsi e rivestirsi in autonomia.
SPOSTARSI: si sposta con canadesi con appoggio e sorreggendosi ai mobili.
CONTINENZA DI FECI E URINE: autocateterismo ad orario e microclismi.
PANNOLONE: non uso.
ALIMENTAZIONE: si alimenta senza aiuti.
ATTIVITA' STRUMENTALI DELLA VITA QUOTIDIANA (IADL)
ABILITA' AD USARE IL TELEFONO: usa il telefono cellulare sia in telefonate in arrivo che in partenza.
FARE LA SPESA: la fanno i familiari.
PREPARARE I PASTI: non riesce a prepararsi un pasto caldo.
CURA DELLA CASA: i familiari.
FARE IL BUCATO: i familiari. SPOSTAMENTI FUORI CASA: viaggia autonomamente, servendosi della propria automobile.
ASSUNZIONE DEI PROPRI FARMACI: da solo li prepara e li assume autonomamente.
USO DEL PROPRIO DENARO: maneggia il denaro. Lo ritira da solo al bancomat dello ufficio postale prevalentemente situato in zona stadio a Pistoia.
Nel corso delle operazioni peritali ho avuto modo di ascoltare le dichiarazioni del sig. il quale mi riferisce di CP_1 essere in possesso di patente di guida di veicoli a motore categoria B con validità biennale, prossima scadenza 01.12.24.
La stessa è stata negli ultimi anni rinnovata per diverse volte dalla Commissione Medica;
Commissione che non ha ritenuto opportuno prescrivere modifiche al veicolo. In relazione alle difficoltà motorie che ho avuto occasione di rilevare mi sono chiesto come sia possibile condurre un veicolo senza la padronanza dell'uso dei pedali visto che il p. riferisce notevole difficoltà alla deambulazione e al controllo dei movimenti articolari degli arti inferiori. I casi sono due: o le difficoltà motorie sono tali e tante che per conseguire la patente di guida la Commissione predisposta dispone modifiche ai vari apparati meccanici del veicolo indispensabili per una idonea conduzione, oppure il p. è idoneo alla guida. Quindi il p. per condurre il mezzo deve avere la totale padronanza della mobilizzazione degli arti inferiori anche mantenendo la propria autonomia nel salire e discendere dall'abitacolo.
La Commissione che ha vagliato diverse volte nel tempo le condizioni motorie del p. è composta anche da un ingegnere il quale stabilisce e firma l'idoneità alla guida.
In considerazione della patologia sofferta e della limitazione dei movimenti articolari degli arti inferiori, ho chiesto al Sig. come potesse guidare con tali menomazioni. Il p. mi ha risposto di utilizzare i “calcagni” per premere i pedali CP_1 della vettura. Sono rimasto assai perplesso per tale affermazione, secondo me di difficile realizzazione. A tal proposito ho provato poi con la mia vettura a mettere in atto tale espediente con risultati pessimi.
Quindi mi trovo nella non facile situazione di dover giudicare quanto riferito dal p. e quanto stabilito dalla
Commissione Medica. Il forte divario mi spinge a ritenere che la mobilizzazione degli arti inferiori del p. sia tale da permettere idonea conduzione di veicoli a motore.
Su tali basi non ritengo che il p. abbia i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ma in relazione alle pluripatologie sofferte reputo equo confermare il riconoscimento di invalido civile nella misura percentuale del 100% ( cento per cento) fin dalla data della domanda. In risposta ai quesiti postimi riferisco che il Sig. non si trova CP_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e può provvedere da solo ai compiti e alle funzioni proprie dell'età. Il p. può svolgere da solo, sebbene con difficoltà, alle funzioni proprie della persona, dell'essenzialità funzionale alla vita e alla salute. Le difficoltà e le limitazioni che incontra nell'eseguire tali atti vengono remunerate e riconosciute con la percentuale del 100% ( cento per cento)..>>.
All'esito delle esposte considerazioni medico-legali il CTU ha concluso per la non sussistenza in capo al convenuto delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a Controparte_1 godere dell'indennità di accompagnamento. Anche in risposta alle osservazioni critiche formulate dal CTP del convenuto, reiterate all'udienza dal difensore della parte, il CTU ha confermato le anzidette conclusioni, precisando di essersi “rafforzato nella (..) decisione proprio sul fatto che il p. ha la validità della patente di guida di veicoli e dall'affermazione del p. stesso che conduce il veicolo senza limitazioni”.
Le conclusioni rassegnate dal Consulente sono condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto immuni da censure di tipo logico e frutto di valutazioni approfondite.
Ne consegue che l'opposizione dell' deve essere accolta, con accertamento della inesistenza delle Pt_1 condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento.
2. Le spese di lite sono irripetibili, stante il deposito di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese della consulenza medica, liquidate in corso di causa, vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono le condizioni necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara le spese di lite irripetibili;
- pone le spese della consulenza, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' Pt_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 29 ottobre 2024
Il Giudice Emanuele Venzo