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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 376/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1 avv. VIVALDI MATILDE e ANGELINI ENRICO per procura in atti
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
i sito in La Spezia, n persona del suo legale Controparte_1 rappresentante avv. GINESI MASSIMO per procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
E
e , residenti in [...]Controparte_2 Controparte_3 avv. GINESI MASSIMO per procura in atti
- INTERVENUTI VOLONTARI- sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
1 precisate dalle parti all'udienza del 6 febbraio 2025:
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'intervento dei condomini Controparte_2
e , Controparte_3 in ogni caso respingere ogni avversaria istanza, eccezione o domanda e accertare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità parziali del verbale/delibera assembleare del
del 28 luglio 2022 nella parte in cui detto Parte_2 verbale/delibera:
a)-ha omesso il riferimento all'esistenza, fin dall'anno 2021, del progetto a firma dei tecnici recante anche le misure del manufatto privato nonché l'evidenza Persona_1 dell'interferenza tra i lavori privati di ristrutturazione e condominiali di regimazione ancorché trasmesso a tutti i condomini dall'amministratrice Dott.ssa Laura Agati via e- mail in data 24 luglio 2021 e poi discusso nonché approvato con invito a procedere per la progettazione esecutiva, nella successiva delibera assembleare del 30 luglio 2021;
b)-ha subordinato l'esecuzione dei lavori minimi necessari già deliberati in via straordinaria – stanti le ragioni di urgenza e di interferenza coi lavori privati – a condizioni inesatte, incomplete, contraddittorie, incomprensibili se non impossibili;
Vinte le spese processuali. “
PER PARTE CONVENUTA:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
➢ Rigettare le domande e le impugnative proposte dall'attore per i motivi esposti in premessa.
➢ Vittoria di spese ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proprietario di unità immobiliare, e di annessa corte pertinenziale Parte_1
2 privata, facente parte del sito alla Spezia, via XX Settembre n.24, ha CP_1 impugnato la delibera assunta dall'assemblea dei Condomini in data 28.7.2022, chiedendo che ne venisse ordinata la modifica, nella parte in cui detto verbale/delibera:
a) Ha omesso il riferimento dell'esistenza, fin dall'anno 2021, del progetto a firma dei tecnici recante anche le misure del manufatto privato nonché l'evidenza Persona_1 dell'interferenza tra i lavori privati di ristrutturazione e condominiali di regimazione ancorché trasmesso a tutti i condómini dall'Amministratrice dott. Laura Agati via email in data 24/7/2021 e poi discusso nonché approvato con invito a procedere per la progettazione esecutiva, nella successiva delibera assembleare del 30/7/2021;
b) Laddove subordina l'esecuzione dei lavori minimi necessari già deliberati in via straordinaria -stanti le ragioni di urgenza e di interferenza coi lavori privati- a condizioni inesatte, incomplete, contraddittorie, incomprensibili se non impossibili.
Il si è costituito eccependo la nullità della citazione in quanto i motivi di CP_1 impugnazione sarebbero incomprensibili, non essendo spiegata la ragione dell'asserita incompletezza, contraddittorietà, incomprensibilità e/o impossibilità delle condizioni alle quali sarebbero stati subordinati i lavori condominiali;
l'inammissibilità della domanda, esulando dai poteri del giudice quello di disporre integrazioni e /o modifiche del verbale dell'assemblea condominiale;
l'infondatezza nel merito delle doglianze di parte attrice al riguardo rilevando che : l'attore, con l'integrazione del verbale richiesta, vorrebbe comprovare, ad altri fini, un assenso tacito non tanto dell'assemblea condominiale all'effettuazione dei lavori nella sua proprietà esclusiva, quanto quello dei condomini e consapevole che tali lavori avrebbero violato le distanze dalle loro CP_4 CP_3 vedute;
mai il aveva esposto in assemblea le effettive dimensioni e l'ingombro Pt_1 dell'erigendo manufatto, né tantomeno esibito il rendering (trattandosi peraltro di lavori, che sebbene opportunamente dovevano essere eseguiti contestualmente a quelii condominiali, non interessavano il Condominio, che mi ha posto veto alla loro esecuzione); è peraltro pacifico che nel 2021 i condomini avevano ricevuto i grafici delle opere condominiali da eseguire in allegato alla mail inviata in data 24.7.2021 dall'amministratore a tutti i condomini e che sono state visionate all'assemblea del
30.7.2021, come altrettanto pacificamente risulta dal verbale di quell'assemblea, nella quale l'interesse dei condomini era chiaramente riservato alle opere condominiali e non
3 anche al manufatto privato del Pt_1
In corso di giudizio sono intervenuti i coniugi e , Controparte_2 Controparte_3 sostenendo le ragioni ed associandosi alle richieste del e chiedendo di CP_1 accertarsi anche la violazione delle distanza ex art. 907 c.c. dell'erigendo manufatto dell'attore.
Dato atto della dismissione del mandato dell'originario difensore di parte attrice e della costituzione di nuovi legali, assegnati alle parti tutti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. , dato atto della proposizione di ricorso cautelare da parte degli intervenuti, da intendersi rinunciato per la intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e contestuale accettazione all'udienza del 6.2.2025, la causa giunge ora in decisione.
Va preliminarmente dato atto che e hanno Controparte_2 Controparte_3 rinunciato all'intervento (adesivo) in giudizio nei confronti di parte attrice, che ha accettato la rinuncia.
Va quindi dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra parte attrice e terzi intervenuti per rinuncia gli atti.
Quanto all'impugnazione proposta dall'attore di rileva quanto segue.
Relativamente al primo motivo di impugnazione (sub a) l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentito all'autorità giudiziaria di integrare e/o modificare il verbale dell'assemblea condominiale.
L'eventuale erronea o incompleta redazione del verbale di assemblea condominiale – che, è bene precisare, attesta quanto avvenuto in assemblea - può avere rilievo quale fondamento dell'impugnazione delle delibere assunte ed in esso documentate, se attinente appunto ad un contenuto deliberativo, ma non anche in relazione a quanto alle dichiarazioni dei condomini o, come nel caso di specie a quanto uno di questi avrebbe voluto vi fosse inserito.
Diversamente l'erronea, persistente e grave redazione del verbale di assemblea ad opera dell'amministratore potrà essere fatto se del caso valere – in sede giudiziale - solo in un giudizio di responsabilità nei confronti dell'Amministratore ai fini della sua revoca.
Peraltro, quanto al caso di specie, alla successiva assemblea del 25.11.2022 i condomini, proprio alla luce delle rimostranze del hanno precisato che alla Pt_1 assemblea del 28.7.2022 effettivamente era stato detto che gli stessi condomini avevano
4 ricevuto le planimetrie delle opere condominiali, nelle quali era indicata anche la pianta del fabbricato (ma non l'altezza), con mail dell'amministratore 24.7.2021 Pt_1
(circostanza non contestata dall'attore).
Relativamente al secondo motivo di impugnazione dedotto (sub b) la citazione è nulla per assoluta indeterminatezza: in tutto il corso del giudizio non sono state indicate a quali condizioni ci si riferisca, né sono stati specificati i singoli profili di inesattezza, incompletezza, contraddittorietà, incomprensibilità e/o impossibilità inficianti le condizioni relative all'esecuzione dei lavori condominiali deliberate dal (solo vagamente CP_1 adombrati in comparsa conclusionale), né infine illustrate le ragioni delle singole doglianze.
L'impugnazione va pertanto rigettata sotto ogni profilo con ogni conseguenza in punto spese, da liquidarsi come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, che consente la riduzione del compenso al di sotto dei valori medi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 376/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: Impugnazione di delibera condominiale così provvede:
RIGETTA l'impugnazione di delibera condominiale oggetto di causa;
DICHIARA l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra terzi intervenuti e attore, a spese compensate;
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto, liquidate in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre CP_1 rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in La Spezia il 26/06/2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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